Art. 2 Criteri ambientali minimi 1. Al fine di revisionare e aggiornare i criteri ambientali minimi vigenti, nonche' al fine di integrare nuove categorie di forniture, servizi e lavori nella strategia degli appalti pubblici sostenibili, sono adottati, con decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, i criteri ambientali minimi che costituiscono le misure volte all'integrazione delle esigenze di sostenibilita' ambientale nelle procedure d'acquisto pubbliche di cui all'art. 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.