Art. 2 
 
                      Criteri ambientali minimi 
 
  1. Al fine di revisionare e aggiornare i criteri ambientali  minimi
vigenti, nonche' al fine di integrare nuove categorie  di  forniture,
servizi e lavori nella strategia degli appalti pubblici  sostenibili,
sono  adottati,  con  decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica, i criteri ambientali minimi  che  costituiscono
le misure volte all'integrazione  delle  esigenze  di  sostenibilita'
ambientale nelle procedure d'acquisto pubbliche di  cui  all'art.  1,
comma 1126, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.