Art. 2 Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022 1. All'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) all'art. 9: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Armonizzazione delle scadenze concernenti la presentazione delle istanze di contributo per gli interventi su edifici successivi al 1945 ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico e disposizioni transitorie»; 2) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma si intende derogatorio, sino alla nuova data individuata, anche delle diverse disposizioni contenute nella Parte III, Capo I del Testo Unico della ricostruzione privata approvato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022»; 3) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «2 Per le domande di contributo relative ad immobili di interesse culturale e paesaggistico definite dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza n. 116 del 2021, per le quali non sia stata formalizzata in tempo utile la richiesta di applicazione del nuovo regime previsto dall'art. 13, comma 2, della ridetta ordinanza, i soggetti legittimati possono regolarizzare la domanda entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione nel caso in cui l'applicazione dei nuovi incrementi riduca o annulli l'accollo delle residue somme necessarie per il completamento degli interventi.»; b) all'art. 15: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Armonizzazione delle modalita' di restituzione dei contributi e dei rimborsi oggetto di provvedimento di revoca»; 2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. In relazione ai provvedimenti di revoca dei contributi e dei rimborsi relativi a procedimenti definiti in vigenza dell'ordinanza n. 59 del 31 luglio 2018, ed in coerenza con le nuove disposizioni contenute all'art. 80 del testo unico della ricostruzione privata di cui all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, il numero massimo di rate di cui all'art. 6, comma 3, della ridetta ordinanza n. 59 del 2018 e' fissato in 48 in luogo di 24».