Art. 2 
 
               Modifiche e integrazioni all'ordinanza 
                     n. 131 del 30 dicembre 2022 
 
  1. All'ordinanza n. 131 del 30  dicembre  2022  sono  apportate  le
seguenti modifiche e integrazioni: 
    a) all'art. 9: 
      1) la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:  «Armonizzazione
delle  scadenze  concernenti  la  presentazione  delle   istanze   di
contributo per gli interventi su edifici successivi al 1945 ricadenti
in  aree  sottoposte   a   vincolo   paesaggistico   e   disposizioni
transitorie»; 
      2) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Il
presente  comma  si  intende  derogatorio,  sino  alla   nuova   data
individuata, anche delle diverse disposizioni contenute  nella  Parte
III, Capo I del Testo Unico della ricostruzione privata approvato con
ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022»; 
      3) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «2 Per  le  domande
di  contributo  relative  ad  immobili  di  interesse   culturale   e
paesaggistico definite dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza n. 116
del 2021, per le quali non sia stata formalizzata in tempo  utile  la
richiesta di applicazione del nuovo  regime  previsto  dall'art.  13,
comma 2, della ridetta  ordinanza,  i  soggetti  legittimati  possono
regolarizzare la domanda entro trenta giorni dall'entrata  in  vigore
della presente disposizione nel caso in cui l'applicazione dei  nuovi
incrementi riduca o annulli l'accollo delle residue somme  necessarie
per il completamento degli interventi.»; 
    b) all'art. 15: 
      1) la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:  «Armonizzazione
delle modalita' di restituzione dei contributi e dei rimborsi oggetto
di provvedimento di revoca»; 
      2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. In  relazione  ai
provvedimenti di revoca dei contributi  e  dei  rimborsi  relativi  a
procedimenti definiti in vigenza dell'ordinanza n. 59 del  31  luglio
2018, ed in coerenza con le nuove disposizioni contenute all'art.  80
del testo unico della ricostruzione privata di cui  all'ordinanza  n.
130 del 15 dicembre 2022, il numero massimo di rate di  cui  all'art.
6, comma 3, della ridetta ordinanza n. 59 del 2018 e' fissato  in  48
in luogo di 24».