Art. 10 Modifiche e integrazioni dell'ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018 in tema di edifici interessati da precedenti eventi sismici. 1. Dopo il comma 3 dell'art. 9 dell'ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018 e' aggiunto il seguente comma: «4. Sono soggetti a finanziamento gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili danneggiati dal sisma 1997 ammessi a finanziamento ai sensi della legge n. 61 del 1998 a seguito di pronuncia favorevole in sede giurisdizionale, a condizione che abbiano riportato danni ulteriori per effetto degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Concorrono al contributo, come determinato ai sensi del successivo art. 9-bis, le risorse gia' finalizzate per la crisi sismica del 1997 e 1998.». 2. Al comma 1 dell'art. 9-bis, dopo l'espressione «comma 3» sono aggiunte le parole «e 4». 3. Dopo il comma 3 dell'art. 11 e' aggiunto il seguente: «4. Per gli interventi di cui al comma 4 dell'art. 9, la quota di contributo coperta dalle risorse gia' finalizzate per la crisi sismica del 1997 e 1998 e' erogata con le modalita' previste dalla legge n. 61 del 1998».