Art. 10 
 
Modifiche e integrazioni dell'ordinanza n. 51 del 28  marzo  2018  in
  tema di edifici interessati da precedenti eventi sismici. 
 
  1. Dopo il comma 3 dell'art. 9 dell'ordinanza n. 51  del  28  marzo
2018 e' aggiunto il seguente comma: 
    «4. Sono soggetti a finanziamento gli interventi di  riparazione,
ripristino o ricostruzione di immobili  danneggiati  dal  sisma  1997
ammessi a finanziamento ai sensi della legge n. 61 del 1998 a seguito
di pronuncia favorevole in sede  giurisdizionale,  a  condizione  che
abbiano riportato danni ulteriori per effetto  degli  eventi  sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Concorrono al contributo,
come determinato ai sensi del successivo art. 9-bis, le risorse  gia'
finalizzate per la crisi sismica del 1997 e 1998.». 
  2. Al comma 1 dell'art. 9-bis, dopo l'espressione  «comma  3»  sono
aggiunte le parole «e 4». 
  3. Dopo il comma 3 dell'art. 11 e' aggiunto il seguente: 
    «4. Per gli interventi di cui al comma 4 dell'art. 9, la quota di
contributo coperta  dalle  risorse  gia'  finalizzate  per  la  crisi
sismica del 1997 e 1998 e' erogata con le  modalita'  previste  dalla
legge n. 61 del 1998».