Art. 12 
 
Modifiche e integrazione all'ordinanza n. 126 del 28 aprile  2022  in
  tema di eccezionale aumento dei costi delle materie prime. 
 
  1. All'ordinanza n. 126  del  28  aprile  2022  sono  apportate  le
seguenti modifiche e integrazioni: 
    a) all'art. 1, comma 6, le parole «, anche rispetto alle  singole
voci,» sono soppresse; 
    b) all'art.  4,  comma  1,  secondo  periodo,  le  parole  «e  da
eventuali somme accantonate per imprevisti nel  quadro  economico  di
ogni intervento» sono soppresse; 
    c) all'art. 4, comma 4,  secondo  periodo,  dopo  le  parole  «Ai
medesimi fini» sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  in  relazione  agli
interventi di demolizione e ricostruzione,»; 
    d) all'art. 5,  comma  2,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
capoverso: 
      «Negli  interventi  della  ricostruzione   pubblica   e   della
ricostruzione privata, di importo superiore ad euro dieci milioni, la
stazione appaltante e l'USR competente sono autorizzati,  sulla  base
della richiesta dell'impresa nonche' della  relazione  favorevole  da
parte del direttore dei lavori, a  disporre  la  liquidazione  di  un
numero di SAL straordinari  non  superiore  a  2  rispetto  a  quanto
previsto dal contratto di appalto, a condizione che  sia  stato  gia'
realizzato almeno il 10% della quantita' di lavori corrispondente  al
SAL e che sia confermato in forma scritta l'impegno dell'impresa alla
prosecuzione dei lavori. L'importo del SAL deve essere determinato in
misura corrispondente alle lavorazioni eseguite.».