Art. 12 Modifiche e integrazione all'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 in tema di eccezionale aumento dei costi delle materie prime. 1. All'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) all'art. 1, comma 6, le parole «, anche rispetto alle singole voci,» sono soppresse; b) all'art. 4, comma 1, secondo periodo, le parole «e da eventuali somme accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento» sono soppresse; c) all'art. 4, comma 4, secondo periodo, dopo le parole «Ai medesimi fini» sono aggiunte le seguenti: «, in relazione agli interventi di demolizione e ricostruzione,»; d) all'art. 5, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente capoverso: «Negli interventi della ricostruzione pubblica e della ricostruzione privata, di importo superiore ad euro dieci milioni, la stazione appaltante e l'USR competente sono autorizzati, sulla base della richiesta dell'impresa nonche' della relazione favorevole da parte del direttore dei lavori, a disporre la liquidazione di un numero di SAL straordinari non superiore a 2 rispetto a quanto previsto dal contratto di appalto, a condizione che sia stato gia' realizzato almeno il 10% della quantita' di lavori corrispondente al SAL e che sia confermato in forma scritta l'impegno dell'impresa alla prosecuzione dei lavori. L'importo del SAL deve essere determinato in misura corrispondente alle lavorazioni eseguite.».