Art. 2 
 
Modifiche e integrazioni degli articoli 2, 58, 62, 64, 65 e  111  del
  testo unico della ricostruzione  privata  in  tema  di  conformita'
  urbanistica e di sanatoria o condono edilizio. 
 
  1. Al testo unico della ricostruzione privata, di cui all'ordinanza
n. 130 del 15 dicembre 2022, sono apportate le seguenti  modifiche  e
integrazioni: 
    a) all'art. 2, comma 5, le  parole  «Nei  comuni  indicati  negli
allegati 1, 2 e 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «Nei comuni di
cui all'art. 1, commi 1 e 2,»; 
    b) all'art. 58, comma 3, secondo periodo, le parole  «Nei  comuni
indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis alla legge speciale Sisma»  sono
sostituite dalle seguenti: «Nei comuni di cui all'art. 1, commi  1  e
2, della legge speciale Sisma»; 
    c) all'art. 62, comma 2, primo periodo, le parole  «di  cui  agli
allegati 1, 2 e 2-bis,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  cui
all'art. 1, commi 1 e 2,»; 
    d) all'art. 64, comma 5, le parole «di cui agli allegati 1,  2  e
2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 1, commi 1  e
2,»; 
    e) all'art. 65, comma 1, primo periodo,  le  parole  «nei  limiti
stabiliti dall'art. 20-bis, comma 1,  del  decreto-legge  6  novembre
2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla  legge  29  dicembre
2021, n. 233,» sono soppresse; 
    f) all'art. 111, comma 2, le  parole  «nei  Comuni  di  cui  agli
allegati 1, 2 e 2-bis,» sono sostituite dalle seguenti: nei comuni di
cui all'art. 1, commi 1 e 2,».