Art. 2 Modifiche e integrazioni degli articoli 2, 58, 62, 64, 65 e 111 del testo unico della ricostruzione privata in tema di conformita' urbanistica e di sanatoria o condono edilizio. 1. Al testo unico della ricostruzione privata, di cui all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) all'art. 2, comma 5, le parole «Nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «Nei comuni di cui all'art. 1, commi 1 e 2,»; b) all'art. 58, comma 3, secondo periodo, le parole «Nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis alla legge speciale Sisma» sono sostituite dalle seguenti: «Nei comuni di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della legge speciale Sisma»; c) all'art. 62, comma 2, primo periodo, le parole «di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 1, commi 1 e 2,»; d) all'art. 64, comma 5, le parole «di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 1, commi 1 e 2,»; e) all'art. 65, comma 1, primo periodo, le parole «nei limiti stabiliti dall'art. 20-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,» sono soppresse; f) all'art. 111, comma 2, le parole «nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis,» sono sostituite dalle seguenti: nei comuni di cui all'art. 1, commi 1 e 2,».