Art. 3 
 
Modifiche e integrazioni degli articoli 3, 44,  55  e  78  del  testo
  unico della ricostruzione privata in tema di prezzario. 
 
  1. Al testo unico della ricostruzione privata, di cui all'ordinanza
n. 130 del 15 dicembre 2022, sono apportate le seguenti  modifiche  e
integrazioni: 
    a) all'art. 3, comma 1, lettera i), dopo le parole  «desunti  dal
Prezzario Unico del Cratere  vigente,»  sono  aggiunte  le  seguenti:
«ovvero, in  alternativa,  dal  prezzario  regionale  di  riferimento
vigente,»; 
    b) all'art. 44, comma 4, dopo  le  parole  «prezzi  di  contratto
desunti dal Prezzario unico del cratere Centro Italia vigente,»  sono
aggiunte  le  seguenti:  «ovvero,  in  alternativa,   dal   prezzario
regionale di riferimento vigente,»; 
    c) all'art. 55, comma 7, lettera b), punto vii), dopo  le  parole
«desunti dal Prezzario unico del Cratere vigente»  sono  aggiunte  le
seguenti: «, ovvero,  in  alternativa,  dal  prezzario  regionale  di
riferimento vigente»; 
    d) all'art. 78, comma 6, lettera b), dopo  le  parole  «prezzario
cratere» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero prezzario regionale,».