Art. 3 Modifiche e integrazioni degli articoli 3, 44, 55 e 78 del testo unico della ricostruzione privata in tema di prezzario. 1. Al testo unico della ricostruzione privata, di cui all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) all'art. 3, comma 1, lettera i), dopo le parole «desunti dal Prezzario Unico del Cratere vigente,» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, in alternativa, dal prezzario regionale di riferimento vigente,»; b) all'art. 44, comma 4, dopo le parole «prezzi di contratto desunti dal Prezzario unico del cratere Centro Italia vigente,» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, in alternativa, dal prezzario regionale di riferimento vigente,»; c) all'art. 55, comma 7, lettera b), punto vii), dopo le parole «desunti dal Prezzario unico del Cratere vigente» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero, in alternativa, dal prezzario regionale di riferimento vigente»; d) all'art. 78, comma 6, lettera b), dopo le parole «prezzario cratere» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero prezzario regionale,».