Art. 11 
 
          Modifiche, integrazioni e abrogazioni all'art. 1 
             dell'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022 
 
  1. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022,
le parole dopo l'espressione «alla data del 31  dicembre  2022»  sono
abrogate e sostituite dalle seguenti: «mediante corresponsione  della
rata di saldo finale,  i  soggetti  interessati  hanno  facolta',  su
esplicita richiesta approvata dall'USR competente, di avvalersi delle
disposizioni  di  maggior  favore  previste  dal  testo  unico  della
ricostruzione privata, approvato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre
2022,  in  materia  di  termini  per  l'esecuzione  dei  lavori,   di
legittimazione alla richiesta di contributo in presenza di  procedure
di  esecuzione  forzata  e  concorsuali,  nonche'   delle   ulteriori
disposizioni di ordine procedurale  che  non  comportino  un  aumento
contributivo. I medesimi soggetti possono altresi' avvalersi, entro i
termini indicati, delle disposizioni di maggior  favore  contributivo
relative agli incrementi e alle anticipazioni per gli  amministratori
di condominio e i presidenti di consorzio, all'aumento del contributo
con riferimento agli interventi su ruderi ed edifici  collabenti  non
ammissibili  a  contributo,  agli   interventi   riguardanti   ruderi
dichiarati di interesse culturale ai sensi della  parte  seconda  del
codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  agli
interventi di demolizione o messa in sicurezza  degli  edifici,  alla
disciplina delle varianti in corso d'opera, al rimborso  delle  spese
forfettarie per i compensi professionali  calcolati  sulla  base  del
decreto ministeriale n. 140 del 2012  e  all'incompatibilita'  tra  i
professionisti incaricati e le imprese esecutrici dei lavori e  delle
indagini preliminari. 
  Fermo restando l'esercizio della facolta'  di  cui  sopra,  nessuna
maggiore somma puo' gravare a  carico  del  soggetto  legittimato  in
conseguenza  dell'applicazione  delle   norme   di   maggior   favore
contributivo previste dal presente  articolo,  salvo  che  lo  stesso
soggetto legittimato non vi abbia appositamente acconsentito mediante
sottoscrizione di uno specifico accordo contrattuale, anche  in  caso
di variante in riduzione degli interventi ammessi a contributo». 
  2. Il comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza n.  131  del  30  dicembre
2022 e' riformulato nel  modo  seguente:  «L'Ufficio  speciale  della
ricostruzione da' seguito alle domande presentate entro il termine di
trenta giorni dal ricevimento delle stesse».