Art. 11 Modifiche, integrazioni e abrogazioni all'art. 1 dell'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022 1. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022, le parole dopo l'espressione «alla data del 31 dicembre 2022» sono abrogate e sostituite dalle seguenti: «mediante corresponsione della rata di saldo finale, i soggetti interessati hanno facolta', su esplicita richiesta approvata dall'USR competente, di avvalersi delle disposizioni di maggior favore previste dal testo unico della ricostruzione privata, approvato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, in materia di termini per l'esecuzione dei lavori, di legittimazione alla richiesta di contributo in presenza di procedure di esecuzione forzata e concorsuali, nonche' delle ulteriori disposizioni di ordine procedurale che non comportino un aumento contributivo. I medesimi soggetti possono altresi' avvalersi, entro i termini indicati, delle disposizioni di maggior favore contributivo relative agli incrementi e alle anticipazioni per gli amministratori di condominio e i presidenti di consorzio, all'aumento del contributo con riferimento agli interventi su ruderi ed edifici collabenti non ammissibili a contributo, agli interventi riguardanti ruderi dichiarati di interesse culturale ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, agli interventi di demolizione o messa in sicurezza degli edifici, alla disciplina delle varianti in corso d'opera, al rimborso delle spese forfettarie per i compensi professionali calcolati sulla base del decreto ministeriale n. 140 del 2012 e all'incompatibilita' tra i professionisti incaricati e le imprese esecutrici dei lavori e delle indagini preliminari. Fermo restando l'esercizio della facolta' di cui sopra, nessuna maggiore somma puo' gravare a carico del soggetto legittimato in conseguenza dell'applicazione delle norme di maggior favore contributivo previste dal presente articolo, salvo che lo stesso soggetto legittimato non vi abbia appositamente acconsentito mediante sottoscrizione di uno specifico accordo contrattuale, anche in caso di variante in riduzione degli interventi ammessi a contributo». 2. Il comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022 e' riformulato nel modo seguente: «L'Ufficio speciale della ricostruzione da' seguito alle domande presentate entro il termine di trenta giorni dal ricevimento delle stesse».