Art. 4 
 
Modifiche  e  integrazioni  dell'art.  42  del  testo   unico   della
  ricostruzione  privata  in  tema  di  modalita'  di   calcolo   del
  contributo 
 
  1. All'art. 42 del testo unico  della  ricostruzione  privata  sono
apportate le seguenti modifiche e integrazioni: 
    a) il comma 6 e' sostituito dal seguente  «Nel  caso  di  edifici
danneggiati, caratterizzati  dalla  contestuale  presenza  di  unita'
immobiliari non utilizzabili al momento dell'evento sismico  e  altre
che risultino utilizzabili a fini abitativi o  adibite  ad  attivita'
produttiva in esercizio al momento del sisma, il costo ammissibile  a
contributo e' pari  al  minor  importo  tra  il  costo  convenzionale
calcolato sull'intera superficie, compresa quella non utilizzabile al
momento del sisma, il cui costo  convenzionale  e'  riconosciuto  nel
limite del 65% e il costo dell'intervento,  a  condizione  che  venga
garantita l'agibilita' strutturale e  il  ripristino  delle  finiture
esterne.  Il  costo  dell'intervento,  nel  caso  di  demolizione   e
ricostruzione, deve intendersi quello indispensabile  per  assicurare
l'agibilita' strutturale  dell'intero  edificio  e  la  realizzazione
delle finiture sulle parti comuni, tra le quali,  in  difformita'  da
quanto previsto dal precedente  comma  4,  non  sono  computabili  le
finiture esclusive proprie delle unita' immobiliari non utilizzabili.
Il costo dell'intervento, nel caso di riparazione e in difformita' da
quanto previsto  dal  successivo  comma  7,  deve  intendersi  quello
indispensabile per assicurare  l'agibilita'  strutturale  dell'intero
edificio, le finiture sulle parti comuni nonche'  le  finiture  sulle
parti  di  proprieta'  esclusiva  relative  alle  unita'  immobiliari
utilizzabili.».