Art. 4 Modifiche e integrazioni dell'art. 42 del testo unico della ricostruzione privata in tema di modalita' di calcolo del contributo 1. All'art. 42 del testo unico della ricostruzione privata sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) il comma 6 e' sostituito dal seguente «Nel caso di edifici danneggiati, caratterizzati dalla contestuale presenza di unita' immobiliari non utilizzabili al momento dell'evento sismico e altre che risultino utilizzabili a fini abitativi o adibite ad attivita' produttiva in esercizio al momento del sisma, il costo ammissibile a contributo e' pari al minor importo tra il costo convenzionale calcolato sull'intera superficie, compresa quella non utilizzabile al momento del sisma, il cui costo convenzionale e' riconosciuto nel limite del 65% e il costo dell'intervento, a condizione che venga garantita l'agibilita' strutturale e il ripristino delle finiture esterne. Il costo dell'intervento, nel caso di demolizione e ricostruzione, deve intendersi quello indispensabile per assicurare l'agibilita' strutturale dell'intero edificio e la realizzazione delle finiture sulle parti comuni, tra le quali, in difformita' da quanto previsto dal precedente comma 4, non sono computabili le finiture esclusive proprie delle unita' immobiliari non utilizzabili. Il costo dell'intervento, nel caso di riparazione e in difformita' da quanto previsto dal successivo comma 7, deve intendersi quello indispensabile per assicurare l'agibilita' strutturale dell'intero edificio, le finiture sulle parti comuni nonche' le finiture sulle parti di proprieta' esclusiva relative alle unita' immobiliari utilizzabili.».