Art. 5 Deroghe al Titolo IV della Parte II del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 nella ricostruzione pubblica 1. Nell'esercizio dei poteri commissariali previsti dall'art. 2, comma 2, della legge speciale Sisma, per le finalita' di accelerazione e semplificazione degli interventi, o per ragioni di estraneita' di materia, non si applicano alla ricostruzione pubblica le seguenti disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77: art. 47, fatta salva l'applicabilita' facoltativa del quarto comma da parte delle stazioni appaltanti: «pari opportunita' e inclusione lavorativa nei contratti pubblici nel PNRR e nel PNC»; art. 47-bis: «composizione degli organismi pubblici istituiti dal presente decreto»; art. 53: «semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici»; art. 55: «misure di semplificazione in materia di istruzione»; art. 55-bis: «regime transitorio di accesso alla professione di perito industriale»; art. 56: «disposizioni in materia di semplificazione per l'attuazione dei programmi del Ministero della salute ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza»; art. 56-bis: «iniziative di elevata utilita' sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL»; art. 56-ter: «misure di semplificazione in materia di agricoltura e pesca»; art. 56-quater: «modifiche al codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30».