Art. 5 
 
Deroghe al Titolo IV della Parte II del decreto-legge 31 maggio 2021,
                 n. 77 nella ricostruzione pubblica 
 
  1. Nell'esercizio dei poteri commissariali  previsti  dall'art.  2,
comma  2,  della  legge  speciale  Sisma,   per   le   finalita'   di
accelerazione e semplificazione degli interventi, o  per  ragioni  di
estraneita' di materia, non si applicano alla ricostruzione  pubblica
le seguenti disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77: 
    art. 47, fatta  salva  l'applicabilita'  facoltativa  del  quarto
comma da  parte  delle  stazioni  appaltanti:  «pari  opportunita'  e
inclusione lavorativa nei contratti pubblici nel PNRR e nel PNC»; 
    art. 47-bis: «composizione degli organismi pubblici istituiti dal
presente decreto»; 
    art. 53:  «semplificazione  degli  acquisti  di  beni  e  servizi
informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in  materia  di
procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici»; 
    art. 55: «misure di semplificazione in materia di istruzione»; 
    art. 55-bis: «regime transitorio di accesso alla  professione  di
perito industriale»; 
    art.  56:  «disposizioni  in  materia  di   semplificazione   per
l'attuazione dei programmi del Ministero della salute ricompresi  nel
Piano nazionale di ripresa e resilienza»; 
    art. 56-bis: «iniziative di elevata utilita'  sociale  nel  campo
dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL»; 
    art. 56-ter: «misure di semplificazione in materia di agricoltura
e pesca»; 
    art.   56-quater:   «modifiche   al   codice   della   proprieta'
industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30».