Art. 2 Beneficiari del contributo 1. Il contributo e' erogato alle persone fisiche che, al di fuori dell'esercizio di attivita' di impresa, arte o professione, sostengono spese per gli interventi di cui all'art. 119, comma 8-bis, primo e terzo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, e siano in possesso dei seguenti requisiti: a) che il richiedente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi dell'art. 119, comma 8-bis.1, del decreto-legge n. 34 del 2020, non superiore a 15.000 euro; b) che il richiedente sia titolare di diritto di proprieta' o di diritto reale di godimento sull'unita' immobiliare oggetto dell'intervento, ovvero, per gli interventi effettuati dai condomini, sull'unita' immobiliare facente parte del condominio; c) che l'unita' immobiliare di cui alla lettera b) sia adibita ad abitazione principale del richiedente.