Art. 2 
 
                     Beneficiari del contributo 
 
  1. Il contributo e' erogato alle persone fisiche che, al  di  fuori
dell'esercizio  di  attivita'  di  impresa,   arte   o   professione,
sostengono spese per gli interventi di cui all'art. 119, comma 8-bis,
primo e terzo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, e  siano  in
possesso dei seguenti requisiti: 
    a)  che  il  richiedente  abbia  un   reddito   di   riferimento,
determinato ai sensi dell'art. 119, comma 8-bis.1, del  decreto-legge
n. 34 del 2020, non superiore a 15.000 euro; 
    b) che il richiedente sia titolare di diritto di proprieta' o  di
diritto  reale   di   godimento   sull'unita'   immobiliare   oggetto
dell'intervento, ovvero, per gli interventi effettuati dai condomini,
sull'unita' immobiliare facente parte del condominio; 
    c) che l'unita' immobiliare di cui alla lettera b) sia adibita ad
abitazione principale del richiedente.