Art. 3 
 
                     Spese ammesse al contributo 
 
  1. Il contributo e' erogato in  relazione  alle  spese  agevolabili
sostenute per gli interventi di cui all'art. 119, comma 8-bis,  primo
e terzo periodo, per le quali, ai sensi di tali disposizioni,  spetta
la detrazione limitatamente al 90 per cento del loro ammontare. 
  2. Il contributo e' determinato in relazione alle spese agevolabili
sostenute direttamente dal richiedente, ovvero,  per  gli  interventi
condominiali, imputate al medesimo, entro un limite massimo di  spesa
di 96.000 euro, ancorche' la detrazione spettante sia  stata  oggetto
di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito  ai
sensi dell'art. 121, comma 1, lettere a) e b), del  decreto-legge  n.
34 del 2020. 
  3. Ai fini dell'erogazione  del  contributo  rilevano  soltanto  le
spese sostenute per le quali i relativi bonifici, di cui all'art.  1,
comma 3, del decreto del Ministro delle finanze, di concerto  con  il
Ministro dei lavori pubblici, del 18 febbraio 1998, n. 41, e all'art.
6, comma 1, lettera e),  del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  e
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del 6 agosto  2020,
recante «Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali  per
la  riqualificazione  energetica  degli  edifici  -  cd.   Ecobonus»,
risultano effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il
31 ottobre 2023. 
  4. Il limite massimo di  spesa  di  cui  al  comma  2  e'  riferito
all'ammontare  complessivo  della  spesa  sostenuta  a  fronte  degli
interventi individuati al comma 1. Nel caso in cui la spesa sia stata
sostenuta da piu' soggetti titolari di quote di diritto di proprieta'
o di diritto reale di godimento sulla stessa unita'  immobiliare,  il
limite massimo per  ciascun  richiedente  e'  ridotto  applicando  la
percentuale  derivante  dal  rapporto  tra  l'importo   della   spesa
sostenuta  dal  richiedente  e  l'importo  complessivo  della   spesa
sostenuta da tutti  i  soggetti  titolari  di  quote  di  diritto  di
proprieta' o di diritto reale di  godimento  sull'unita'  immobiliare
stessa. 
  5. Il contributo spetta,  in  ogni  caso,  soltanto  per  le  spese
sostenute in relazione all'abitazione principale del richiedente.