Art. 3 Spese ammesse al contributo 1. Il contributo e' erogato in relazione alle spese agevolabili sostenute per gli interventi di cui all'art. 119, comma 8-bis, primo e terzo periodo, per le quali, ai sensi di tali disposizioni, spetta la detrazione limitatamente al 90 per cento del loro ammontare. 2. Il contributo e' determinato in relazione alle spese agevolabili sostenute direttamente dal richiedente, ovvero, per gli interventi condominiali, imputate al medesimo, entro un limite massimo di spesa di 96.000 euro, ancorche' la detrazione spettante sia stata oggetto di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito ai sensi dell'art. 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge n. 34 del 2020. 3. Ai fini dell'erogazione del contributo rilevano soltanto le spese sostenute per le quali i relativi bonifici, di cui all'art. 1, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, del 18 febbraio 1998, n. 41, e all'art. 6, comma 1, lettera e), del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del 6 agosto 2020, recante «Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus», risultano effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 ottobre 2023. 4. Il limite massimo di spesa di cui al comma 2 e' riferito all'ammontare complessivo della spesa sostenuta a fronte degli interventi individuati al comma 1. Nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da piu' soggetti titolari di quote di diritto di proprieta' o di diritto reale di godimento sulla stessa unita' immobiliare, il limite massimo per ciascun richiedente e' ridotto applicando la percentuale derivante dal rapporto tra l'importo della spesa sostenuta dal richiedente e l'importo complessivo della spesa sostenuta da tutti i soggetti titolari di quote di diritto di proprieta' o di diritto reale di godimento sull'unita' immobiliare stessa. 5. Il contributo spetta, in ogni caso, soltanto per le spese sostenute in relazione all'abitazione principale del richiedente.