Art. 4 
 
                      Richiesta del contributo 
 
  1. Ai fini dell'erogazione del contributo, le  persone  fisiche  di
cui  all'art.  2  trasmettono  entro  il  31  ottobre  2023,  in  via
telematica,  un'istanza  all'Agenzia  delle   entrate   nella   quale
attestano il possesso dei requisiti indicati  all'art.  2.  Non  puo'
essere presentata piu' di una richiesta  di  contributo  per  ciascun
richiedente. 
  2. L'istanza di cui al comma 1 puo' essere  presentata,  per  conto
del richiedente, anche da un intermediario di cui all'art.  3,  comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica  22  luglio  1998,  n.
322, delegato al servizio del  cassetto  fiscale  dell'Agenzia  delle
entrate. 
  3. Le modalita' di compilazione dell'istanza di cui al comma 1,  il
suo  contenuto  informativo  e   ogni   altro   elemento   necessario
all'erogazione del contributo sono  definiti  con  provvedimento  del
Direttore dell'Agenzia  delle  entrate  da  adottare  entro  sessanta
giorni dalla pubblicazione del presente decreto.