Art. 4 Richiesta del contributo 1. Ai fini dell'erogazione del contributo, le persone fisiche di cui all'art. 2 trasmettono entro il 31 ottobre 2023, in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle entrate nella quale attestano il possesso dei requisiti indicati all'art. 2. Non puo' essere presentata piu' di una richiesta di contributo per ciascun richiedente. 2. L'istanza di cui al comma 1 puo' essere presentata, per conto del richiedente, anche da un intermediario di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. 3. Le modalita' di compilazione dell'istanza di cui al comma 1, il suo contenuto informativo e ogni altro elemento necessario all'erogazione del contributo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.