Art. 5 Modalita' di determinazione del contributo 1. Nell'istanza di cui all'art. 4, comma 1, il richiedente indica l'importo del contributo richiesto che non puo' essere superiore al 10 per cento delle spese ammesse al contributo ai sensi dell'art. 3. 2. L'Agenzia delle entrate determina l'ammontare del contributo da erogarsi a ciascun richiedente tenendo conto del rapporto percentuale tra l'ammontare delle risorse stanziate e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti con le istanze di cui all'art. 4. Detto ammontare e' determinato come segue: a) se il rapporto percentuale tra l'ammontare delle risorse stanziate e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti e' superiore al 100 per cento, il contributo e' pari al 100 per cento dell'importo richiesto; b) se il rapporto percentuale tra l'ammontare delle risorse stanziate e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti e' compreso fra il 10 e il 100 per cento, il contributo si determina applicando all'importo richiesto la percentuale risultante; c) se il rapporto percentuale tra l'ammontare delle risorse stanziate e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti e' inferiore al 10 per cento, il contributo si determina applicando all'importo richiesto la percentuale del 10 per cento. 3. Nel caso in cui il contributo e' determinato secondo quanto previsto al comma 2, lettera c), il contributo stesso e' erogato, fino ad esaurimento delle risorse stanziate, sulla base dell'ordine cronologico delle date del primo bonifico effettuato dai richiedenti nel periodo di cui all'art. 3, comma 3. 4. La percentuale di cui al comma 2 e' comunicata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il termine fissato nel provvedimento di cui all'art. 4, comma 3.