Art. 5 
 
             Modalita' di determinazione del contributo 
 
  1. Nell'istanza di cui all'art. 4, comma 1, il  richiedente  indica
l'importo del contributo richiesto che non puo' essere  superiore  al
10 per cento delle spese ammesse al contributo ai sensi dell'art. 3. 
  2. L'Agenzia delle entrate determina l'ammontare del contributo  da
erogarsi a ciascun richiedente tenendo conto del rapporto percentuale
tra l'ammontare delle risorse stanziate e l'ammontare complessivo dei
contributi  richiesti  con  le  istanze  di  cui  all'art.  4.  Detto
ammontare e' determinato come segue: 
    a) se il  rapporto  percentuale  tra  l'ammontare  delle  risorse
stanziate e  l'ammontare  complessivo  dei  contributi  richiesti  e'
superiore al 100 per cento, il contributo e' pari al  100  per  cento
dell'importo richiesto; 
    b) se il  rapporto  percentuale  tra  l'ammontare  delle  risorse
stanziate e  l'ammontare  complessivo  dei  contributi  richiesti  e'
compreso fra il 10 e il 100 per cento,  il  contributo  si  determina
applicando all'importo richiesto la percentuale risultante; 
    c) se il  rapporto  percentuale  tra  l'ammontare  delle  risorse
stanziate e  l'ammontare  complessivo  dei  contributi  richiesti  e'
inferiore al 10 per cento,  il  contributo  si  determina  applicando
all'importo richiesto la percentuale del 10 per cento. 
  3. Nel caso in cui il  contributo  e'  determinato  secondo  quanto
previsto al comma 2, lettera c), il  contributo  stesso  e'  erogato,
fino ad esaurimento delle risorse stanziate, sulla  base  dell'ordine
cronologico delle date del primo bonifico effettuato dai  richiedenti
nel periodo di cui all'art. 3, comma 3. 
  4. La percentuale di cui al comma 2 e' comunicata con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il termine
fissato nel provvedimento di cui all'art. 4, comma 3.