Art. 2 Modifiche all'art. 12-bis del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente il Dipartimento Casa Italia 1. L'art. 12-bis del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e' sostituito dal seguente: «Art. 12-bis (Dipartimento "Casa Italia"). - 1. Il Dipartimento "Casa Italia" e' la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri che opera nell'area funzionale relativa all'esercizio delle funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse agli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi, alle attivita' di prevenzione e di contrasto al dissesto idrogeologico e di riduzione del rischio sismico, nonche' alle attivita' connesse a singoli progetti di valorizzazione e sviluppo del territorio. Il Dipartimento elabora proposte normative nelle materie di competenza ed opera con il fine di sviluppare, ottimizzare, monitorare e integrare strumenti, anche di carattere finanziario, finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonche' del patrimonio edilizio nazionale. 2. Il Dipartimento esercita, ai sensi dell'art. 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo per le attivita' di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo, successive agli interventi di protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. In tale ambito il Dipartimento favorisce l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi calamitosi. 3. Il Dipartimento assicura altresi' il supporto necessario per lo svolgimento, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, delle attivita' di impulso, coordinamento e monitoraggio in ordine alla realizzazione degli interventi di prevenzione o di messa in sicurezza relativi al contrasto al dissesto idrogeologico e per la difesa e la messa in sicurezza del suolo in coordinamento con le amministrazioni competenti in materia, di cui all'art. 29-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Per lo svolgimento di tali attivita' opera presso il Dipartimento la segreteria tecnico-amministrativa di cui al comma 6 dell'art. 22 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 giugno 2023, n. 74. 4. Il Dipartimento, in particolare, ferme restando le attribuzioni disciplinate dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in capo al Dipartimento della protezione civile e quelle delle altre amministrazioni competenti, cura il coordinamento degli attori istituzionali operanti nell'ambito di singoli progetti di valorizzazione del territorio. Il Dipartimento elabora linee guida, anche in coordinamento con le altre amministrazioni competenti, per la promozione della sicurezza e per la valorizzazione del territorio, delle aree urbane, delle aree interne con riguardo al patrimonio pubblico e abitativo; individua il fabbisogno di dati e informazioni rilevanti per la citate finalita'; promuove il coordinamento delle fonti informative esistenti e la loro accessibilita'; monitora l'andamento degli investimenti pubblici nel settore di riferimento; individua le forme di finanziamento piu' adeguate per ridurre la pericolosita', la vulnerabilita' e l'esposizione, a fronte di rischi naturali, del territorio, delle aree urbane e del patrimonio pubblico e abitativo e propone misure di coordinamento e semplificazione dei diversi strumenti di finanziamento esistenti; elabora proposte e gestisce progetti per il perseguimento delle predette finalita'; promuove attivita' di formazione e informazione nelle materie di competenza; provvede alle attivita' di cui all'art. 41, comma 3, lettera b) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. 5. Il Dipartimento si articola in non piu' di tre Uffici e non piu' di cinque Servizi.».