Art. 2 
 
Modifiche all'art. 12-bis del decreto del  Presidente  del  Consiglio
  dei ministri 1° ottobre  2012,  concernente  il  Dipartimento  Casa
  Italia 
 
  1. L'art. 12-bis del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 1° ottobre 2012 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 12-bis (Dipartimento "Casa Italia"). - 1.  Il  Dipartimento
"Casa Italia" e' la struttura di supporto al Presidente del Consiglio
dei ministri che opera nell'area  funzionale  relativa  all'esercizio
delle funzioni di  indirizzo,  impulso  e  coordinamento  dell'azione
strategica del Governo connesse agli interventi di ricostruzione  nei
territori colpiti da eventi calamitosi, alle attivita' di prevenzione
e di contrasto al dissesto idrogeologico e di riduzione  del  rischio
sismico, nonche'  alle  attivita'  connesse  a  singoli  progetti  di
valorizzazione e sviluppo del  territorio.  Il  Dipartimento  elabora
proposte normative nelle materie di competenza ed opera con  il  fine
di sviluppare, ottimizzare, monitorare e integrare  strumenti,  anche
di carattere finanziario, finalizzati alla cura e alla valorizzazione
del territorio e delle aree urbane nonche'  del  patrimonio  edilizio
nazionale. 
  2.  Il  Dipartimento  esercita,  ai  sensi  dell'art.  18-bis   del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7  aprile  2017,  n.  45,  le  funzioni  di  indirizzo  e
coordinamento dell'azione strategica del Governo per le attivita'  di
ripristino  e  di  ricostruzione  di  territori  colpiti  da   eventi
calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attivita'  dell'uomo,
successive agli interventi di protezione civile  di  cui  al  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.  In  tale  ambito  il  Dipartimento
favorisce l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi per  la
ricostruzione e il rilancio dei territori  interessati  dagli  eventi
calamitosi. 
  3. Il Dipartimento assicura altresi' il supporto necessario per  lo
svolgimento, da parte del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
delle attivita' di impulso, coordinamento e  monitoraggio  in  ordine
alla realizzazione degli interventi di  prevenzione  o  di  messa  in
sicurezza relativi al contrasto al dissesto idrogeologico  e  per  la
difesa e la messa in sicurezza del  suolo  in  coordinamento  con  le
amministrazioni competenti in materia, di  cui  all'art.  29-bis  del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 aprile  2023,  n.  41.  Per  lo  svolgimento  di  tali
attivita'   opera    presso    il    Dipartimento    la    segreteria
tecnico-amministrativa  di  cui  al  comma   6   dell'art.   22   del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 giugno 2023, n. 74. 
  4. Il Dipartimento, in particolare, ferme restando le  attribuzioni
disciplinate dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in capo al
Dipartimento  della  protezione   civile   e   quelle   delle   altre
amministrazioni  competenti,  cura  il  coordinamento  degli   attori
istituzionali   operanti   nell'ambito   di   singoli   progetti   di
valorizzazione del territorio. Il Dipartimento elabora  linee  guida,
anche in coordinamento con le altre amministrazioni  competenti,  per
la promozione della sicurezza e per la valorizzazione del territorio,
delle aree urbane, delle aree  interne  con  riguardo  al  patrimonio
pubblico e abitativo; individua il fabbisogno di dati e  informazioni
rilevanti per la citate finalita'; promuove  il  coordinamento  delle
fonti  informative  esistenti  e  la  loro  accessibilita';  monitora
l'andamento degli investimenti pubblici nel settore  di  riferimento;
individua le forme di finanziamento  piu'  adeguate  per  ridurre  la
pericolosita', la vulnerabilita' e l'esposizione, a fronte di  rischi
naturali, del territorio, delle aree urbane e del patrimonio pubblico
e abitativo e propone misure di coordinamento e  semplificazione  dei
diversi strumenti di  finanziamento  esistenti;  elabora  proposte  e
gestisce progetti per  il  perseguimento  delle  predette  finalita';
promuove attivita' di formazione  e  informazione  nelle  materie  di
competenza; provvede alle attivita' di  cui  all'art.  41,  comma  3,
lettera b) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. 
  5. Il Dipartimento si articola in non piu' di tre Uffici e non piu'
di cinque Servizi.».