Art. 3 
 
Modifiche all'art. 18 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
  ministri 1°  ottobre  2012,  concernente  il  Dipartimento  per  le
  politiche europee 
 
  1. L'art. 18 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
1° ottobre 2012 e' sostituito dal seguente: 
    «Art.  18  (Dipartimento  per  gli  affari  europei).  -  1.   Il
Dipartimento per gli affari europei e' la struttura  di  supporto  al
Presidente che opera nell'area funzionale dei  rapporti  del  Governo
con le istituzioni dell'Unione europea e della quale il Presidente si
avvale,  ai  sensi  dell'art.  3  del  decreto  legislativo,  per  il
coordinamento nella fase di predisposizione della normativa europea e
per le  attivita'  inerenti  all'attuazione  degli  obblighi  assunti
nell'ambito dell'Unione. 
  2.  Il  Dipartimento,  in  particolare,  svolge  le  attivita'   di
coordinamento ai fini della definizione della posizione  italiana  da
sostenere, d'intesa con il Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale, in sede di Unione europea;  assicura  il
supporto al Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE);
svolge le funzioni a  supporto  della  partecipazione  dell'Autorita'
politica  al  Consiglio  dell'Unione  europea  per  le   materie   di
competenza; monitora il  processo  decisionale  europeo,  nonche'  le
questioni  pregiudiziali  di  cui  all'art.  267  del  Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea  (TFUE);  assicura  al  Parlamento,
alle regioni ed  agli  enti  locali  l'informazione  sulle  attivita'
dell'Unione;  assicura,  d'intesa  con  i  Ministeri  competenti,  il
coordinamento dell'attuazione in Italia della  strategia  UE  per  la
competitivita' di lungo periodo;  cura,  d'intesa  con  il  Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale,  i  rapporti
con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione; segue  le
politiche del mercato interno e della concorrenza;  attiva  tutte  le
possibili azioni dirette  a  prevenire  l'insorgere  del  contenzioso
europeo e a rafforzare il coordinamento delle  attivita'  volte  alla
risoluzione delle procedure di infrazione, nonche' a dare  esecuzione
alle sentenze della Corte di giustizia  pronunciate  ai  sensi  degli
articoli 258 o 260 del TFUE; svolge le funzioni di punto di  contatto
tra la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione  europea  e
le amministrazioni centrali o  territoriali,  coinvolte  nei  singoli
casi di pre-contenzioso  o  contenzioso  europeo;  cura  e  segue  la
predisposizione, l'approvazione e l'attuazione delle  leggi  e  degli
altri provvedimenti di  adeguamento  dell'ordinamento  italiano  alle
norme europee; assicura,  d'intesa  con  il  Ministero  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale  e  l'Avvocatura  generale
dello Stato, la supervisione del contenzioso d'interesse  dell'Italia
dinanzi  alla  Corte  di  giustizia  dell'Unione  europea;   promuove
l'informazione sulle attivita' dell'Unione e coordina e promuove,  in
materia, le iniziative di formazione e di assistenza tecnica. 
  3. Il Dipartimento si articola in non piu' di quattro Uffici  e  in
non piu' di dieci servizi. Dipende funzionalmente dal Dipartimento il
nucleo speciale della Guardia di finanza  per  la  repressione  delle
frodi nei confronti dell'Unione europea.».