Art. 3 Modifiche all'art. 18 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente il Dipartimento per le politiche europee 1. L'art. 18 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e' sostituito dal seguente: «Art. 18 (Dipartimento per gli affari europei). - 1. Il Dipartimento per gli affari europei e' la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale dei rapporti del Governo con le istituzioni dell'Unione europea e della quale il Presidente si avvale, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo, per il coordinamento nella fase di predisposizione della normativa europea e per le attivita' inerenti all'attuazione degli obblighi assunti nell'ambito dell'Unione. 2. Il Dipartimento, in particolare, svolge le attivita' di coordinamento ai fini della definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in sede di Unione europea; assicura il supporto al Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE); svolge le funzioni a supporto della partecipazione dell'Autorita' politica al Consiglio dell'Unione europea per le materie di competenza; monitora il processo decisionale europeo, nonche' le questioni pregiudiziali di cui all'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); assicura al Parlamento, alle regioni ed agli enti locali l'informazione sulle attivita' dell'Unione; assicura, d'intesa con i Ministeri competenti, il coordinamento dell'attuazione in Italia della strategia UE per la competitivita' di lungo periodo; cura, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, i rapporti con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione; segue le politiche del mercato interno e della concorrenza; attiva tutte le possibili azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso europeo e a rafforzare il coordinamento delle attivita' volte alla risoluzione delle procedure di infrazione, nonche' a dare esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia pronunciate ai sensi degli articoli 258 o 260 del TFUE; svolge le funzioni di punto di contatto tra la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea e le amministrazioni centrali o territoriali, coinvolte nei singoli casi di pre-contenzioso o contenzioso europeo; cura e segue la predisposizione, l'approvazione e l'attuazione delle leggi e degli altri provvedimenti di adeguamento dell'ordinamento italiano alle norme europee; assicura, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Avvocatura generale dello Stato, la supervisione del contenzioso d'interesse dell'Italia dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea; promuove l'informazione sulle attivita' dell'Unione e coordina e promuove, in materia, le iniziative di formazione e di assistenza tecnica. 3. Il Dipartimento si articola in non piu' di quattro Uffici e in non piu' di dieci servizi. Dipende funzionalmente dal Dipartimento il nucleo speciale della Guardia di finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell'Unione europea.».