Art. 4 
 
Modifiche all'art. 19 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
  ministri 1°  ottobre  2012,  concernente  il  Dipartimento  per  le
  politiche della famiglia 
 
  1. L'art. 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
1° ottobre 2012 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 19 (Dipartimento per le politiche della famiglia). - 1.  Il
Dipartimento per le politiche  della  famiglia  e'  la  struttura  di
supporto al Presidente del Consiglio  dei  ministri  o  all'Autorita'
politica  delegata  che  opera  nell'area  funzionale  inerente  alla
promozione e al coordinamento delle politiche della  famiglia,  della
natalita', dell'infanzia e dell'adolescenza. 
  2. Il Dipartimento, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a),  del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito dalla legge 9  agosto
2018, n. 97, fornisce supporto al Presidente  per  l'esercizio  delle
funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per  la
famiglia  nelle  sue  componenti  e  problematiche  generazionali   e
relazionali,  nonche'  delle  funzioni  di  competenza  statale  gia'
attribuite  al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali
dall'art. 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30  luglio
1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche volte  alla
tutela dei diritti e alla promozione del benessere della famiglia, di
interventi per il sostegno della maternita' e  della  paternita',  di
conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia,
di misure di sostegno  alla  famiglia,  alla  genitorialita'  e  alla
natalita', anche al  fine  del  contrasto  della  crisi  demografica,
nonche' delle funzioni  concernenti  l'Osservatorio  nazionale  sulla
famiglia di cui all'art. 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296. Il Dipartimento,  altresi',  provvede:  alla  gestione  delle
risorse finanziarie relative alle politiche per la famiglia e per  il
sostegno alla natalita', e, in particolare, alla gestione  del  fondo
di cui all'art. 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248,
secondo le finalita' previste dall'art. 1, comma 1250, della legge n.
296  del  2006,  ivi  incluse  quelle  relative  all'informazione   e
comunicazione  a  sostegno  della  componente  anziana   dei   nuclei
familiari di cui alla legge 23 marzo 2023, n. 33; alla  promozione  e
al coordinamento delle azioni del Governo  in  materia  di  relazioni
giuridiche   familiari.   Nell'ambito    del    Dipartimento    opera
l'Osservatorio nazionale per l'assegno unico e universale per i figli
a carico, di cui all'art. 9, decreto legislativo 29 dicembre 2021, n.
230, con funzioni di supporto tecnico-scientifico per  l'analisi,  il
monitoraggio  e  la  valutazione  d'impatto  dell'assegno   unico   e
universale per i figli a carico. 
  3. Il Dipartimento, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b),  del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito dalla legge 9  agosto
2018, n. 97, fornisce supporto al Presidente  per  l'esercizio  delle
funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per  le
adozioni, anche  internazionali,  di  minori  italiani  e  stranieri,
restando fermo quanto  previsto  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, in  ordine  alla  Presidenza  della
Commissione per le adozioni internazionali da  parte  del  Presidente
del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per  la  famiglia.
Il Dipartimento, in particolare, provvede  alla  realizzazione  degli
interventi in materia di adozione e di affidamento di cui all'art. 1,
comma 1250, della legge n. 296 del 2006 e degli  interventi  volti  a
sostenere le politiche in materia di adozioni internazionali  di  cui
all'art. 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
  4. Il Dipartimento, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c),  del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito dalla legge 9  agosto
2018, n. 97, fornisce supporto al Presidente  per  l'esercizio  delle
funzioni di indirizzo e coordinamento in  materia  di  politiche  per
l'infanzia e l'adolescenza, anche con riferimento allo  sviluppo  dei
servizi socio-educativi per  la  prima  infanzia,  fatte  salve,  con
riferimento   a   tali   servizi,   le   competenze   del   Ministero
dell'istruzione, nonche' delle funzioni di  competenza  statale  gia'
attribuite  al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali
dall'art. 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30  luglio
1999, n. 300, in materia di  coordinamento  delle  politiche  per  il
sostegno dell'infanzia e dell'adolescenza e per la tutela dei  minori
anche con riferimento al diritto degli stessi a  una  famiglia  e  al
diritto di ascolto, fatte salve le competenze del medesimo  Ministero
in materia di politiche per l'integrazione e l'inclusione sociale.  A
tal fine, il Dipartimento assicura  le  funzioni  di  competenza  del
Governo nell'ambito  dell'Osservatorio  nazionale  per  l'infanzia  e
l'adolescenza ed esercita  le  competenze  gia'  proprie  del  Centro
nazionale  di  documentazione  e  di   analisi   per   l'infanzia   e
l'adolescenza, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  14
maggio 2007, n. 103, nonche' quelle relative all'Osservatorio per  il
contrasto della  pedofilia  e  della  pornografia  minorile,  di  cui
all'art. 17,  comma  1-bis,  della  legge  3  agosto  1998,  n.  269;
organizza periodicamente  e,  comunque,  almeno  ogni  tre  anni,  la
Conferenza  nazionale  sull'infanzia  e  sull'adolescenza,   con   il
supporto della  Conferenza  dei  presidenti  delle  regioni  e  delle
Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  sentite  le  Commissioni
parlamentari competenti, di cui all'art. 11, comma 1, legge 28 agosto
1997, n. 285; realizza gli interventi in  materia  di  politiche  per
l'infanzia e l'adolescenza di cui all'art. 1, comma 1250, della legge
27 dicembre  2006,  n.  296;  gestisce  ai  sensi  dell'art.  9,  del
decreto-legge 22 aprile 2021, n.  22,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il Fondo nazionale per  l'infanzia
e l'adolescenza di cui all'art. 1, della legge  28  agosto  1997,  n.
285; realizza, in collaborazione con il Ministero  dell'istruzione  e
con l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni,  periodiche
campagne  informative  di  prevenzione  e  di  sensibilizzazione  sul
fenomeno del cyberbullismo, di cui all'art. 3, comma 5,  della  legge
29 maggio 2017, n. 71; cura gli adempimenti  relativi  all'attuazione
dell'art. 1, commi dal 59 al 61, della legge  27  dicembre  2019,  n.
160, concernenti il Fondo "Asili nido e scuole dell'infanzia". 
  5. Il Dipartimento assicura la presenza del Governo negli organismi
nazionali,  europei  e  internazionali  competenti  in   materia   di
politiche   della   famiglia,   di   natalita',    dell'infanzia    e
dell'adolescenza. 
  6. Il Dipartimento si articola in non piu' di tre  Uffici,  inclusa
la Segreteria tecnica di cui all'art. 9 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 8 giugno 2007, n.  108,  e  in  non  piu'  di  sette
servizi, inclusi i due servizi  in  cui  e'  articolata  la  medesima
Segreteria tecnica.».