Art. 2 Il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa 1. Il trattamento dei dati sui richiedenti e beneficiari dell'ADI e del SFL e' effettuato nell'ambito del SIISL al fine di assicurare il riconoscimento e mantenimento del relativo beneficio, il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, e, in particolare, per consentire l'attivazione di percorsi personalizzati di inclusione sociale e lavorativa e per favorire percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari, nonche' per finalita' di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo ai sensi degli articoli 5, 7 e 11 del decreto-legge n. 48 del 2023. 2. Il SIISL, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali titolare del trattamento, e' realizzato dall'INPS - che assicura e presidia per conto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la costante operativita' dello stesso, accessibile mediante il portale siisl.lavoro.gov.it - anche attraverso il riuso, ove applicabile, di componenti gia' sviluppate nell'ambito del Sistema informativo di cui all'art. 6 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, come dettagliato nel piano tecnico di cui all'art. 4. 3. Nell'ambito del SIISL opera la piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa, cui il richiedente l'ADI e' tenuto a registrarsi per sottoscrivere un patto di attivazione digitale ai fini dell'accesso al beneficio. I beneficiari della misura attivabili al lavoro, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 5, del decreto-legge n. 48 del 2023, attraverso la registrazione sulla piattaforma, accedono a informazioni e proposte sulle offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti utili alla collettivita' e altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze, nonche' a informazioni sullo stato di erogazione del beneficio e sulle attivita' previste dal patto di servizio personalizzato. Alla medesima piattaforma sono tenuti a registrarsi i richiedenti del SFL. A seguito della stipulazione del patto di servizio, i beneficiari del SFL attraverso la piattaforma possono ricevere offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, ovvero essere inserito in specifici progetti di formazione erogati da soggetti, pubblici o privati, accreditati alla formazione dai sistemi regionali, da fondi paritetici interprofessionali e da enti bilaterali. Attraverso la piattaforma i richiedenti il SFL possono, altresi', comunicare i progetti ai quali essere ammessi eventualmente individuati in modo autonomo, rientranti nel novero di quelli indicati al precedente periodo. Le modalita' operative della piattaforma sono definite nel piano tecnico di cui all'art. 4. 4. Il SIISL consente l'interoperabilita' di tutte le piattaforme digitali dei soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro per le finalita' di cui al comma 1, nel cui ambito rientrano le piattaforme: a) SIU per beneficiari ADI e SFL attraverso la quale i servizi per il lavoro comunicano con l'ANPAL, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS, secondo termini e modalita' di cui all'art. 5 del presente decreto; b) GePI, al fine di supportare la realizzazione di percorsi personalizzati di accompagnamento all'inclusione sociale e per finalita' di verifica del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari ADI e SFL, attraverso la quale i comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, comunicano con il Ministero e con INPS secondo termini e modalita' di cui all'art. 6 del presente decreto. 5. Le piattaforme di cui ai commi precedenti sono alimentate con informazioni sui beneficiari definite all'art. 3 del presente decreto. 6. Attraverso le piattaforme di cui ai precedenti commi i beneficiari, i comuni e i centri per l'impiego comunicano tra di loro per lo svolgimento delle attivita' e delle funzioni di cui all'art. 4, commi da 1 a 6, e all'art. 6, commi da 1 a 5, del decreto-legge n. 48 del 2023, secondo modalita' e termini di cui all'art. 7 del presente decreto. 7. I dati del SIISL sono utilizzati dall'INPS nell'ambito dell'adempimento delle funzioni di propria competenza, con riguardo alle informazioni relative alla sottoscrizione del patto di attivazione digitale, del patto di inclusione e del patto di servizio personalizzato, relative all'inizio e termine delle attivita' di politica attiva previsti all'art. 12, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023 nonche' sugli eventi che condizionano l'erogazione delle misure, nelle modalita' definite nel piano tecnico di cui all'art. 7, comma 4. 8. I dati del SIISL sono utilizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito dell'adempimento delle funzioni di propria competenza per finalita' di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma, con particolare riferimento alla responsabilita' di coordinamento dell'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di monitoraggio e di valutazione dell'ADI e del SFL. L'utilizzo dei dati da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali avviene nei limiti di cui all'art. 8, secondo modalita' e termini definiti nel piano di cui all'art. 7 del presente decreto, allegato sub 2). 9. I dati del SIISL sono utilizzati dall'ANPAL, con riferimento ai beneficiari attivabili di ADI e ai beneficiari di SFL, nell'ambito dell'adempimento delle funzioni ad essa attribuite dall'art. 9 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. L'utilizzo dei dati da parte dell'ANPAL avviene secondo modalita' e termini definiti nel piano di cui all'art. 5, comma 6, del presente decreto. 10. Con riferimento alle attivita' di trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti e beneficiari dell'ADI e del SFL, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'ANPAL, l'INPS, i comuni, in forma singola o associata, i centri per l'impiego di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 150 del 2015, le agenzie per il lavoro di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 276 del 2003, i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attivita' di intermediazione ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto legislativo e i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, gli enti di formazione, ivi compresi gli enti bilaterali di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 276 del 2003, accreditati dalle regioni e province autonome, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2015, i fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all'art. 118 della legge n. 388 del 2000 e i fondi bilaterali di cui all'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003, gli enti titolati ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, gli enti di servizio civile universale di cui al decreto legislativo n. 40 del 2017, i centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, l'INL e la Guardia di finanza nell'ambito rispettivi dei compiti di vigilanza previsti dell'art. 7 del decreto-legge n. 48 del 2023, operano in qualita' di titolari autonomi del trattamento nell'ambito delle rispettive competenze. Relativamente all'operativita' della piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa, INPS nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 28 del regolamento dell'Unione euripea 2016/679, assume il ruolo di responsabile del trattamento dati. Le regioni e le province autonome ovvero le agenzie regionali o altri enti regionali, sono titolari dei trattamenti operati dai servizi per il lavoro secondo quanto stabilito dalle relative leggi regionali. Le agenzie per il lavoro, i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attivita' di intermediazione e i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro effettuano i trattamenti di dati personali di propria competenza in qualita' di titolari autonomi del trattamento. 11. Il trattamento dei dati sui beneficiari dell'SFL e' effettuato nell'ambito del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa secondo termini e modalita' di cui all'art. 5, commi 6 e 7, del presente decreto. 12. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrita' e riservatezza dei dati personali, secondo modalita' e termini stabiliti nei relativi piani tecnici, allegati al presente decreto, nei quali e' riportato il tracciato dei dati e sono individuate le tipologie di dati e le operazioni eseguibili, anche con riferimento a categorie particolari di dati personali o dati relativi a condanne penali o reati, di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679, le misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati nel trattamento e nella trasmissione dei dati, nonche' le modalita' di accesso selettivo alle informazioni necessarie al perseguimento delle specifiche finalita', sulla base della valutazione di impatto sulla protezione dei dati svolta ai sensi dell'art. 35 del regolamento (UE) 2016/679.