Art. 2 
 
    Il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa 
 
  1. Il trattamento dei dati sui richiedenti e beneficiari dell'ADI e
del SFL e' effettuato nell'ambito del SIISL al fine di assicurare  il
riconoscimento e mantenimento del relativo beneficio, il rispetto dei
livelli  essenziali  delle  prestazioni,  e,  in   particolare,   per
consentire l'attivazione di  percorsi  personalizzati  di  inclusione
sociale e lavorativa e per favorire percorsi autonomi di  ricerca  di
lavoro e rafforzamento delle competenze  da  parte  dei  beneficiari,
nonche'  per  finalita'  di  analisi,  monitoraggio,  valutazione   e
controllo ai sensi degli articoli 5, 7 e 11 del decreto-legge  n.  48
del 2023. 
  2. Il SIISL, istituito presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali titolare del trattamento, e' realizzato dall'INPS -
che assicura e presidia per conto del Ministero del  lavoro  e  delle
politiche sociali la costante operativita' dello stesso,  accessibile
mediante il portale siisl.lavoro.gov.it - anche attraverso il  riuso,
ove  applicabile,  di  componenti  gia'  sviluppate  nell'ambito  del
Sistema informativo di cui all'art. 6 del  decreto-legge  28  gennaio
2019, n. 4, come dettagliato nel piano tecnico di cui all'art. 4. 
  3. Nell'ambito del SIISL opera la piattaforma  di  attivazione  per
l'inclusione sociale e lavorativa, cui il richiedente l'ADI e' tenuto
a registrarsi per sottoscrivere un patto di attivazione  digitale  ai
fini dell'accesso al beneficio. I beneficiari della misura attivabili
al  lavoro,  secondo  quanto  previsto  dall'art.  4,  comma  5,  del
decreto-legge n. 48  del  2023,  attraverso  la  registrazione  sulla
piattaforma, accedono a informazioni  e  proposte  sulle  offerte  di
lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento  e  formazione,
progetti utili alla  collettivita'  e  altri  strumenti  di  politica
attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze,
nonche' a informazioni sullo stato  di  erogazione  del  beneficio  e
sulle attivita' previste dal patto di servizio  personalizzato.  Alla
medesima piattaforma sono tenuti a registrarsi i richiedenti del SFL.
A seguito della stipulazione del patto di servizio, i beneficiari del
SFL attraverso la piattaforma possono  ricevere  offerte  di  lavoro,
servizi di orientamento e accompagnamento al  lavoro,  ovvero  essere
inserito in specifici progetti di  formazione  erogati  da  soggetti,
pubblici  o  privati,  accreditati  alla   formazione   dai   sistemi
regionali,  da  fondi  paritetici  interprofessionali   e   da   enti
bilaterali. Attraverso la piattaforma i richiedenti il  SFL  possono,
altresi', comunicare i progetti ai quali essere ammessi eventualmente
individuati  in  modo  autonomo,  rientranti  nel  novero  di  quelli
indicati  al  precedente  periodo.  Le  modalita'   operative   della
piattaforma sono definite nel piano tecnico di cui all'art. 4. 
  4. Il SIISL consente l'interoperabilita' di  tutte  le  piattaforme
digitali dei soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro per
le finalita'  di  cui  al  comma  1,  nel  cui  ambito  rientrano  le
piattaforme: 
    a) SIU per beneficiari ADI e SFL attraverso la  quale  i  servizi
per il lavoro comunicano con l'ANPAL, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e  l'INPS,  secondo  termini  e  modalita'  di  cui
all'art. 5 del presente decreto; 
    b) GePI, al fine  di  supportare  la  realizzazione  di  percorsi
personalizzati  di  accompagnamento  all'inclusione  sociale  e   per
finalita' di  verifica  del  possesso  dei  requisiti  da  parte  dei
beneficiari  ADI  e  SFL,  attraverso  la  quale  i  comuni,  che  si
coordinano a  livello  di  ambito  territoriale,  comunicano  con  il
Ministero e con INPS secondo termini e modalita' di  cui  all'art.  6
del presente decreto. 
  5. Le piattaforme di cui ai commi precedenti  sono  alimentate  con
informazioni  sui  beneficiari  definite  all'art.  3  del   presente
decreto. 
  6.  Attraverso  le  piattaforme  di  cui  ai  precedenti  commi   i
beneficiari, i comuni e i centri per l'impiego comunicano tra di loro
per lo svolgimento delle attivita' e delle funzioni di  cui  all'art.
4, commi da 1 a 6, e all'art. 6, commi da 1 a 5, del decreto-legge n.
48 del 2023, secondo modalita'  e  termini  di  cui  all'art.  7  del
presente decreto. 
  7.  I  dati  del  SIISL  sono  utilizzati   dall'INPS   nell'ambito
dell'adempimento delle funzioni di propria competenza,  con  riguardo
alle  informazioni  relative  alla  sottoscrizione   del   patto   di
attivazione digitale, del patto di inclusione e del patto di servizio
personalizzato, relative all'inizio  e  termine  delle  attivita'  di
politica attiva previsti all'art. 12, comma 1, del  decreto-legge  n.
48 del 2023 nonche' sugli eventi che condizionano l'erogazione  delle
misure, nelle modalita' definite nel piano tecnico di cui all'art. 7,
comma 4. 
  8. I dati del SIISL sono utilizzati  dal  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali, nell'ambito dell'adempimento delle  funzioni
di  propria  competenza  per  finalita'  di  analisi,   monitoraggio,
valutazione e controllo del programma,  con  particolare  riferimento
alla responsabilita' di  coordinamento  dell'attuazione  dei  livelli
essenziali  delle  prestazioni  sociali,   di   monitoraggio   e   di
valutazione dell'ADI e del SFL. L'utilizzo  dei  dati  da  parte  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali avviene nei limiti  di
cui all'art. 8, secondo modalita' e termini definiti nel piano di cui
all'art. 7 del presente decreto, allegato sub 2). 
  9. I dati del SIISL sono utilizzati dall'ANPAL, con riferimento  ai
beneficiari attivabili di ADI e ai beneficiari  di  SFL,  nell'ambito
dell'adempimento delle funzioni ad essa attribuite  dall'art.  9  del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. L'utilizzo dei dati da
parte dell'ANPAL avviene secondo modalita'  e  termini  definiti  nel
piano di cui all'art. 5, comma 6, del presente decreto. 
  10.  Con  riferimento  alle  attivita'  di  trattamento  dei   dati
personali dei soggetti richiedenti e beneficiari dell'ADI e del  SFL,
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'ANPAL, l'INPS, i
comuni, in forma singola o associata, i centri per l'impiego  di  cui
all'art. 18 del decreto legislativo n. 150 del 2015, le  agenzie  per
il lavoro di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 276 del  2003,
i  soggetti  autorizzati  allo   svolgimento   delle   attivita'   di
intermediazione ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto legislativo
e i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi  dell'art.
12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, gli enti  di  formazione,
ivi compresi gli enti bilaterali di cui all'art. 2, comma 1,  lettera
h), del decreto  legislativo  n.  276  del  2003,  accreditati  dalle
regioni e province autonome, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11,
comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2015, i fondi
paritetici interprofessionali  per  la  formazione  continua  di  cui
all'art. 118 della legge n. 388 del 2000 e i fondi bilaterali di  cui
all'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 276  del  2003,  gli
enti titolati ai sensi e per gli effetti del decreto  legislativo  16
gennaio 2013, n. 13, gli enti di servizio civile universale di cui al
decreto  legislativo  n.  40  del  2017,  i  centri  provinciali  per
l'istruzione degli adulti (CPIA) di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 ottobre 2012, n.  263,  l'INL  e  la  Guardia  di
finanza nell'ambito rispettivi  dei  compiti  di  vigilanza  previsti
dell'art. 7 del decreto-legge n. 48 del 2023, operano in qualita'  di
titolari  autonomi  del  trattamento  nell'ambito  delle   rispettive
competenze. 
  Relativamente all'operativita' della piattaforma di attivazione per
l'inclusione sociale e lavorativa, INPS nominato  dal  Ministero  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  ai  sensi  dell'art.   28   del
regolamento  dell'Unione  euripea  2016/679,  assume  il   ruolo   di
responsabile del trattamento dati. 
  Le regioni e le province autonome ovvero  le  agenzie  regionali  o
altri enti regionali,  sono  titolari  dei  trattamenti  operati  dai
servizi per il lavoro secondo quanto stabilito dalle  relative  leggi
regionali. Le agenzie per il  lavoro,  i  soggetti  autorizzati  allo
svolgimento  delle  attivita'  di  intermediazione   e   i   soggetti
accreditati ai servizi per il lavoro effettuano i trattamenti di dati
personali di propria competenza in qualita' di titolari autonomi  del
trattamento. 
  11. Il trattamento dei dati sui beneficiari dell'SFL e'  effettuato
nell'ambito  del  Sistema  informativo  per  l'inclusione  sociale  e
lavorativa secondo termini e modalita' di cui all'art. 5, commi  6  e
7, del presente decreto. 
  12. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto  dei  principi  di
minimizzazione, integrita' e riservatezza dei dati personali, secondo
modalita' e termini stabiliti nei relativi piani tecnici, allegati al
presente decreto, nei quali e' riportato il tracciato dei dati e sono
individuate le tipologie di dati e le  operazioni  eseguibili,  anche
con riferimento a categorie particolari  di  dati  personali  o  dati
relativi a condanne penali o reati, di cui agli articoli 9 e  10  del
regolamento (UE) 2016/679,  le  misure  appropriate  e  specifiche  a
tutela degli interessati nel trattamento  e  nella  trasmissione  dei
dati, nonche' le modalita' di  accesso  selettivo  alle  informazioni
necessarie al perseguimento delle specifiche  finalita',  sulla  base
della valutazione di impatto sulla  protezione  dei  dati  svolta  ai
sensi dell'art. 35 del regolamento (UE) 2016/679.