Art. 3 
 
                Alimentazione del sistema informativo 
 
  1. Il SIISL e' alimentato dall'INPS,  dall'ANPAL  e  dal  Ministero
dell'istruzione e del merito e dal Ministero dell'universita' e della
ricerca che, secondo termini e modalita' di seguito definite e per le
finalita' individuate nei commi seguenti e nell'art. 8, nel  rispetto
del principio di minimizzazione, rendono  disponibili  attraverso  la
cooperazione applicativa con i propri sistemi informativi i  dati  di
seguito  riportati,  verificati   nei   limiti   delle   informazioni
disponibili nelle proprie banche dati o acquisite da altre  pubbliche
amministrazioni: 
    a) INPS, con riferimento ai beneficiari dell'ADI e SFL: 
      1) dati anagrafici, comune di residenza e  codici  fiscali  dei
richiedenti; 
      2) titolo di soggiorno dei richiedenti; 
      3) dati identificativi dei richiedenti per i quali, in fase  di
accoglimento della domanda, le informazioni disponibili sulle  banche
dati dell'INPS  e  delle  amministrazioni  collegate  non  consentono
l'accertamento dei requisiti anagrafici; 
      4) dati di contatto forniti dai richiedenti  al  momento  della
domanda e relativi aggiornamenti successivamente comunicati; 
      5) in riferimento alle domande accolte, le  informazioni  sugli
esiti dei successivi controlli,  sullo  stato  della  erogazione  del
beneficio e sui provvedimenti di decadenza o revoca dello stesso; 
    b) INPS, con riferimento ai beneficiari dell'ADI: 
      1) dati anagrafici, comune di residenza e  codici  fiscali  dei
singoli componenti i nuclei familiari; 
      2) dati identificativi dei nuclei familiari  per  i  quali,  in
fase di accoglimento della domanda, le informazioni disponibili sulle
banche  dati  dell'INPS  e  delle   amministrazioni   collegate   non
consentono l'accertamento dei requisiti anagrafici; 
      3) le informazioni presenti  nel  SIUSS  con  riferimento  alle
altre prestazioni sociali erogate ai componenti del nucleo  familiare
dall'INPS ovvero da altri enti  erogatori,  alle  quali  e'  concesso
l'accesso mediante cooperazione applicativa; 
      4) informazioni che concorrono  ad  identificare  i  componenti
maggiorenni, che esercitano la responsabilita' genitoriale, non  gia'
occupati e non frequentanti un regolare corso di  studi,  e  che  non
abbiano carichi di  cura,  tenuti  all'obbligo  di  adesione  e  alla
partecipazione attiva a tutte  le  attivita'  formative,  di  lavoro,
nonche'  alle  misure  di  politica  attiva,   comunque   denominate,
individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa, ai sensi
dell'art. 6, comma  4,  del  decreto-legge  4  maggio  2023,  n.  48,
convertito, con modificazioni, dalla legge  3  luglio  2023,  n.  85,
anche avvalendosi di informazioni disponibili nell'ambito del Sistema
informatico per  le  comunicazioni  obbligatorie,  acquisite  a  fini
dell'ISEE, presso gli archivi dell'Agenzia delle entrate; 
      5) caratteristiche necessarie a identificare i  componenti  del
nucleo familiare di cui al punto precedente, esclusi  dagli  obblighi
in quanto: a) titolari di pensione diretta o comunque di eta' pari  o
superiore a sessanta anni; b) persone con disabilita', ai sensi della
legge  12  marzo  1999,  n.  68,  fatta  salva  ogni  iniziativa   di
collocamento mirato; ovvero c) affetti da patologie oncologiche, come
eventualmente dichiarato in  fase  di  presentazione  della  domanda,
secondo  quanto  verra'  indicato  nel  decreto  che  stabilisce   le
modalita' di richiesta dell'assegno di inclusione definito  ai  sensi
dell'art. 4, comma  7,  del  decreto-legge  4  maggio  2023,  n.  48,
convertito, con modificazioni, dalla legge  3  luglio  2023,  n.  85,
ferma restando la possibilita' per  i  servizi  sociali  di  rilevare
l'informazione in occasione delle  convocazioni  dei  componenti  del
nucleo familiare beneficiario; ovvero d) componenti  con  carichi  di
cura, valutati con riferimento alla presenza di  soggetti  minori  di
tre anni di eta', di tre o piu'  figli  minori  di  eta',  ovvero  di
componenti il nucleo familiare con disabilita' o non  autosufficienza
come  definite  nell'allegato  3  del  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei  ministri  5  dicembre  2013,  n.  159;  ovvero  d-bis)
inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di  genere
o donne vittime di violenza prese in carico  da  centri  antiviolenza
riconosciuti dalle regioni o dai  servizi  sociali  nei  percorsi  di
protezione relativi  alla  violenza  di  genere,  come  eventualmente
dichiarato in fase di presentazione  della  domanda,  secondo  quanto
verra' indicato nel decreto che stabilisce le modalita' di  richiesta
dell'assegno di inclusione definito ai sensi dell'art.  4,  comma  7,
del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, ferma restando la possibilita'  per
i servizi sociali  di  rilevare  l'informazione  in  occasione  delle
convocazioni dei componenti del nucleo familiare beneficiario; 
      6)  caratteristiche  necessarie  a  identificare  i  componenti
maggiorenni dei nuclei  beneficiari  dell'ADI,  non  calcolati  nella
scala di  equivalenza  utilizzata  per  determinare  l'ammontare  del
beneficio, che non esercitano  la  responsabilita'  genitoriale,  che
possono richiedere il supporto per la  formazione  e  il  lavoro,  ai
sensi dell'art. 12, comma 2, secondo  periodo,  del  decreto-legge  4
maggio 2023, n. 48  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
luglio 2023, n. 85; 
      7)  caratteristiche  individuali  e   familiari   eventualmente
identificate nell'ambito degli Strumenti  per  la  valutazione  e  la
progettazione dei patti per l'inclusione sociale necessarie  ai  fini
della valutazione multidimensionale, qualora gia'  disponibili  nelle
banche dati dell'INPS o delle amministrazioni collegate; 
      8)  informazioni  aggiornate  sulle  variazioni  inerenti  alla
composizione del nucleo familiare; 
      9) informazioni sulla condizione economica e patrimoniale, come
risultanti dalla DSU in  corso  di  validita',  aggiornate  ai  sensi
dell'art. 3, commi da 5 a 10, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85; 
      10)  informazioni  sull'ammontare   del   beneficio   economico
riconosciuto, aggiornate all'ultimo importo erogato; 
      11) informazioni sui componenti in  condizione  di  svantaggio,
come dichiarata in  fase  di  presentazione  della  domanda,  secondo
quanto verra' indicato nel decreto che  stabilisce  le  modalita'  di
richiesta dell'assegno di inclusione definito ai sensi  dell'art.  4,
comma 7, del decreto-legge 4 maggio  2023,  n.  48,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. 
    c) ANPAL per i beneficiari ADI e SFL: 
      1)  informazioni  relative  allo  stato  e  alla   data   della
dichiarazione d'immediata disponibilita' (DID) ove gia' rilasciata; 
      2) informazioni relative alla presenza di un patto di  servizio
attivo stipulato dal beneficiario  presso  il  centro  per  l'impiego
competente; 
      3) per i beneficiari del SFL, qualora si verifichi l'assenza di
DID, il servizio telematico per il conferimento della stessa; 
      4)   misure   di   politica   attiva   del   lavoro   (compresa
partecipazione a PUC) relative al patto di servizio, registrate nella
scheda anagrafica e professionale; 
      5) curriculum vitae dei beneficiari che hanno  sottoscritto  un
patto  di  servizio  personalizzato  e  le  offerte  di  lavoro,  ove
conferiti ad ANPAL, anche tramite i sistemi regionali; 
      6)  segnalazione  di  inadempienze  di  cui  alla   tabella   2
dell'allegato sub 4; 
      7) informazioni necessarie ai fini della identificazione  delle
caratteristiche e delle competenze dei beneficiari che operano  sulla
piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa  ove
conferite ad ANPAL, anche  tramite  i  sistemi  regionali,  ai  sensi
dell'art. 5, comma  2,  del  decreto-legge  4  maggio  2023,  n.  48,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. 
    d) Ministero dell'istruzione e del merito per i beneficiari ADI e
SFL: 
      1) per i beneficiari dell'ADI e del SFL di eta' compresa tra  i
diciotto e i ventinove anni informazioni  necessarie  a  identificare
coloro che non hanno  adempiuto  all'obbligo  di  istruzione  di  cui
all'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  e  a
verificarne l'iscrizione e la frequenza  di  percorsi  di  istruzione
degli adulti di primo livello per  adempiere  agli  obblighi  di  cui
all'art. 12, comma 9, del decreto-legge n. 48 del  2023,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. 
      2) caratteristiche necessarie a identificare i frequentanti  un
regolare corso di studi, al fine di identificare  i  beneficiari  ADI
esclusi  dagli  obblighi  ai  sensi  dell'art.  6,   comma   4,   del
decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  3  luglio  2023,  n.  85,  nonche',  in  riferimento  ai
beneficiari ADI e SFL registrati sulla piattaforma di cui all'art. 5,
comma 2, del medesimo decreto, per agevolare le funzioni ivi previste
di individuazione delle attivita' di rafforzamento  delle  competenze
tenuto conto delle esperienze educative pregresse; 
      3) in prima applicazione i titoli di studio conseguiti in esito
agli esami di Stato conclusivi del  primo  e  del  secondo  ciclo  di
istruzione e, con successiva estensione, i titoli conseguiti in esito
ai percorsi degli ITS Academy, al fine  di  fornire  le  informazioni
necessarie  alla  identificazione  delle  caratteristiche   e   delle
competenze  dei  beneficiari  che  operano   sulla   piattaforma   di
attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa. 
    e) Ministero dell'universita' e della ricerca per  i  beneficiari
ADI e SFL: 
      1) caratteristiche necessarie a identificare i frequentanti  un
corso di studi universitario e accademico, al fine di identificare  i
beneficiari ADI esclusi dagli obblighi ai sensi dell'art. 6, comma 4,
del  decreto-legge  4   maggio   2023,   n.   48,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  3  luglio  2023,  n.  85,  nonche',  in
riferimento ai beneficiari ADI e SFL registrati sulla piattaforma  di
cui all'art. 5, comma 2,  del  medesimo  decreto,  per  agevolare  le
funzioni  ivi  previste  di   individuazione   delle   attivita'   di
rafforzamento  delle  competenze  tenuto   conto   delle   esperienze
educative pregresse. 
      2) in riferimento ai beneficiari ADI  e  SFL  registrati  sulla
piattaforma di cui all'art. 5, comma 2, del  decreto-legge  4  maggio
2023, n. 48, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  luglio
2023,  informazioni  sui  titoli  di  studio  universitari   e   post
universitari rilasciati dalle Universita' e dalle Istituzioni di alta
formazione  artistica,  musicale  e  coreutica  (AFAM),  al  fine  di
agevolare le funzioni previste nel  citato  comma  di  individuazione
delle attivita' di rafforzamento delle competenze tenuto conto  delle
esperienze educative pregresse. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali, nel rispetto dei principi di semplificazione
e protezione dei dati personali, integra le informazioni di cui  alle
lettere a, b), c),  d)  ed  e)  con  le  informazioni  relative  alle
comunicazioni obbligatorie di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
novembre 1996, n. 608, messe  a  disposizione  dall'ANPAL,  ai  sensi
dell'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.
150. 
  3. I dati di cui  al  comma  1  sono  messi  a  disposizione  della
piattaforma digitale dedicata ai beneficiari dell'ADI e SFL,  di  cui
all'art. 5 del presente decreto, istituita presso  il  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali. 
  4. Sono messi a disposizione  della  piattaforma  digitale  di  cui
all'art. 6 (GePI) del presente decreto, istituita presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, i  dati,  ove  disponibili,  di
seguito riportati: 
    a) per la gestione dei patti per l'inclusione sociale, i dati  di
cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), riferiti ai beneficiari
dell'ADI; 
    b) per la verifica dei requisiti  di  residenza,  cittadinanza  e
soggiorno, i dati di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2), 3)  e
4) e lettera b), numeri 1) e 2), relativamente a tutti  i  componenti
inclusi nella scala di equivalenza di cui all'art. 2,  comma  4,  del
decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 luglio 2023, n. 85; 
    c) per la gestione dei progetti utili alla collettivita', i  dati
personali di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), lettera  b),
numeri  1)  e  10),  lettera  c),  numero  7),  lettere  d)  ed   e),
limitatamente ai beneficiari  che  hanno  sottoscritto  il  patto  di
servizio o il patto per l'inclusione sociale, nonche' ai  beneficiari
che,  pur  non  tenuti  agli  obblighi,   facoltativamente   facciano
richiesta di partecipare  ai  progetti.  I  dati  che  alimentano  la
piattaforma  «GePI»  unitamente  a  quelli  raccolti  attraverso   la
medesima piattaforma sono descritti nell'allegato sub 3. 
  5. Sono messi a disposizione  della  piattaforma  digitale  di  cui
all'art. 5 del presente decreto, istituita presso  l'ANPAL,  i  dati,
ove disponibili, per la gestione degli adempimenti  amministrativi  e
della condizionalita' e per la gestione della fruizione continua  dei
servizi  per  l'accompagnamento,   con   esclusivo   riferimento   ai
beneficiari SFL e ai beneficiari ADI di eta' compresa tra i  diciotto
e i cinquantanove anni che devono essere convocati dai Servizi per il
lavoro competenti per la sottoscrizione  del  patto  di  servizio  in
quanto risultati attivabili  al  lavoro  in  esito  alla  valutazione
multidimensionale svolta dai servizi sociali ai  sensi  dell'art.  4,
comma 5, del decreto-legge 4 maggio  2023,  n.  48,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  3  luglio  2023,  n.  85.  I  dati  che
alimentano  la  «Piattaforma  SIU  per  i  beneficiari  SFL  e   AdI»
unitamente a quelli raccolti attraverso la medesima piattaforma  sono
descritti nell'allegato sub 4. 
  6. Le modalita' di trattamento dei dati di cui al presente articolo
sono  definiti,  nel  rispetto  dei   principi   di   minimizzazione,
integrita' e riservatezza  dei  dati  personali,  nel  piano  di  cui
all'art. 4, comma 7, del presente decreto, allegato sub 1. 
  7. Le modalita' di scambio dei dati tra le piattaforme  all'interno
del Sistema informativo sono descritte nel piano di  cui  all'art.  7
del presente decreto, allegato sub 2. L'INPS, l'ANPAL, le  regioni  e
le province autonome mettono a disposizione del Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali le  informazioni  necessarie  a  consentire
l'accesso al SIISL da parte dei soggetti  autorizzati  come  indicato
nel piano di cui all'art. 4, comma 7, del presente decreto,  allegato
sub 1.