Art. 3 Alimentazione del sistema informativo 1. Il SIISL e' alimentato dall'INPS, dall'ANPAL e dal Ministero dell'istruzione e del merito e dal Ministero dell'universita' e della ricerca che, secondo termini e modalita' di seguito definite e per le finalita' individuate nei commi seguenti e nell'art. 8, nel rispetto del principio di minimizzazione, rendono disponibili attraverso la cooperazione applicativa con i propri sistemi informativi i dati di seguito riportati, verificati nei limiti delle informazioni disponibili nelle proprie banche dati o acquisite da altre pubbliche amministrazioni: a) INPS, con riferimento ai beneficiari dell'ADI e SFL: 1) dati anagrafici, comune di residenza e codici fiscali dei richiedenti; 2) titolo di soggiorno dei richiedenti; 3) dati identificativi dei richiedenti per i quali, in fase di accoglimento della domanda, le informazioni disponibili sulle banche dati dell'INPS e delle amministrazioni collegate non consentono l'accertamento dei requisiti anagrafici; 4) dati di contatto forniti dai richiedenti al momento della domanda e relativi aggiornamenti successivamente comunicati; 5) in riferimento alle domande accolte, le informazioni sugli esiti dei successivi controlli, sullo stato della erogazione del beneficio e sui provvedimenti di decadenza o revoca dello stesso; b) INPS, con riferimento ai beneficiari dell'ADI: 1) dati anagrafici, comune di residenza e codici fiscali dei singoli componenti i nuclei familiari; 2) dati identificativi dei nuclei familiari per i quali, in fase di accoglimento della domanda, le informazioni disponibili sulle banche dati dell'INPS e delle amministrazioni collegate non consentono l'accertamento dei requisiti anagrafici; 3) le informazioni presenti nel SIUSS con riferimento alle altre prestazioni sociali erogate ai componenti del nucleo familiare dall'INPS ovvero da altri enti erogatori, alle quali e' concesso l'accesso mediante cooperazione applicativa; 4) informazioni che concorrono ad identificare i componenti maggiorenni, che esercitano la responsabilita' genitoriale, non gia' occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, e che non abbiano carichi di cura, tenuti all'obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attivita' formative, di lavoro, nonche' alle misure di politica attiva, comunque denominate, individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, anche avvalendosi di informazioni disponibili nell'ambito del Sistema informatico per le comunicazioni obbligatorie, acquisite a fini dell'ISEE, presso gli archivi dell'Agenzia delle entrate; 5) caratteristiche necessarie a identificare i componenti del nucleo familiare di cui al punto precedente, esclusi dagli obblighi in quanto: a) titolari di pensione diretta o comunque di eta' pari o superiore a sessanta anni; b) persone con disabilita', ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato; ovvero c) affetti da patologie oncologiche, come eventualmente dichiarato in fase di presentazione della domanda, secondo quanto verra' indicato nel decreto che stabilisce le modalita' di richiesta dell'assegno di inclusione definito ai sensi dell'art. 4, comma 7, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, ferma restando la possibilita' per i servizi sociali di rilevare l'informazione in occasione delle convocazioni dei componenti del nucleo familiare beneficiario; ovvero d) componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di eta', di tre o piu' figli minori di eta', ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilita' o non autosufficienza come definite nell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159; ovvero d-bis) inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere o donne vittime di violenza prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, come eventualmente dichiarato in fase di presentazione della domanda, secondo quanto verra' indicato nel decreto che stabilisce le modalita' di richiesta dell'assegno di inclusione definito ai sensi dell'art. 4, comma 7, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, ferma restando la possibilita' per i servizi sociali di rilevare l'informazione in occasione delle convocazioni dei componenti del nucleo familiare beneficiario; 6) caratteristiche necessarie a identificare i componenti maggiorenni dei nuclei beneficiari dell'ADI, non calcolati nella scala di equivalenza utilizzata per determinare l'ammontare del beneficio, che non esercitano la responsabilita' genitoriale, che possono richiedere il supporto per la formazione e il lavoro, ai sensi dell'art. 12, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85; 7) caratteristiche individuali e familiari eventualmente identificate nell'ambito degli Strumenti per la valutazione e la progettazione dei patti per l'inclusione sociale necessarie ai fini della valutazione multidimensionale, qualora gia' disponibili nelle banche dati dell'INPS o delle amministrazioni collegate; 8) informazioni aggiornate sulle variazioni inerenti alla composizione del nucleo familiare; 9) informazioni sulla condizione economica e patrimoniale, come risultanti dalla DSU in corso di validita', aggiornate ai sensi dell'art. 3, commi da 5 a 10, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85; 10) informazioni sull'ammontare del beneficio economico riconosciuto, aggiornate all'ultimo importo erogato; 11) informazioni sui componenti in condizione di svantaggio, come dichiarata in fase di presentazione della domanda, secondo quanto verra' indicato nel decreto che stabilisce le modalita' di richiesta dell'assegno di inclusione definito ai sensi dell'art. 4, comma 7, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. c) ANPAL per i beneficiari ADI e SFL: 1) informazioni relative allo stato e alla data della dichiarazione d'immediata disponibilita' (DID) ove gia' rilasciata; 2) informazioni relative alla presenza di un patto di servizio attivo stipulato dal beneficiario presso il centro per l'impiego competente; 3) per i beneficiari del SFL, qualora si verifichi l'assenza di DID, il servizio telematico per il conferimento della stessa; 4) misure di politica attiva del lavoro (compresa partecipazione a PUC) relative al patto di servizio, registrate nella scheda anagrafica e professionale; 5) curriculum vitae dei beneficiari che hanno sottoscritto un patto di servizio personalizzato e le offerte di lavoro, ove conferiti ad ANPAL, anche tramite i sistemi regionali; 6) segnalazione di inadempienze di cui alla tabella 2 dell'allegato sub 4; 7) informazioni necessarie ai fini della identificazione delle caratteristiche e delle competenze dei beneficiari che operano sulla piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa ove conferite ad ANPAL, anche tramite i sistemi regionali, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. d) Ministero dell'istruzione e del merito per i beneficiari ADI e SFL: 1) per i beneficiari dell'ADI e del SFL di eta' compresa tra i diciotto e i ventinove anni informazioni necessarie a identificare coloro che non hanno adempiuto all'obbligo di istruzione di cui all'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e a verificarne l'iscrizione e la frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello per adempiere agli obblighi di cui all'art. 12, comma 9, del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. 2) caratteristiche necessarie a identificare i frequentanti un regolare corso di studi, al fine di identificare i beneficiari ADI esclusi dagli obblighi ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, nonche', in riferimento ai beneficiari ADI e SFL registrati sulla piattaforma di cui all'art. 5, comma 2, del medesimo decreto, per agevolare le funzioni ivi previste di individuazione delle attivita' di rafforzamento delle competenze tenuto conto delle esperienze educative pregresse; 3) in prima applicazione i titoli di studio conseguiti in esito agli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione e, con successiva estensione, i titoli conseguiti in esito ai percorsi degli ITS Academy, al fine di fornire le informazioni necessarie alla identificazione delle caratteristiche e delle competenze dei beneficiari che operano sulla piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa. e) Ministero dell'universita' e della ricerca per i beneficiari ADI e SFL: 1) caratteristiche necessarie a identificare i frequentanti un corso di studi universitario e accademico, al fine di identificare i beneficiari ADI esclusi dagli obblighi ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, nonche', in riferimento ai beneficiari ADI e SFL registrati sulla piattaforma di cui all'art. 5, comma 2, del medesimo decreto, per agevolare le funzioni ivi previste di individuazione delle attivita' di rafforzamento delle competenze tenuto conto delle esperienze educative pregresse. 2) in riferimento ai beneficiari ADI e SFL registrati sulla piattaforma di cui all'art. 5, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, informazioni sui titoli di studio universitari e post universitari rilasciati dalle Universita' e dalle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), al fine di agevolare le funzioni previste nel citato comma di individuazione delle attivita' di rafforzamento delle competenze tenuto conto delle esperienze educative pregresse. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto dei principi di semplificazione e protezione dei dati personali, integra le informazioni di cui alle lettere a, b), c), d) ed e) con le informazioni relative alle comunicazioni obbligatorie di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, messe a disposizione dall'ANPAL, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. 3. I dati di cui al comma 1 sono messi a disposizione della piattaforma digitale dedicata ai beneficiari dell'ADI e SFL, di cui all'art. 5 del presente decreto, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 4. Sono messi a disposizione della piattaforma digitale di cui all'art. 6 (GePI) del presente decreto, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i dati, ove disponibili, di seguito riportati: a) per la gestione dei patti per l'inclusione sociale, i dati di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), riferiti ai beneficiari dell'ADI; b) per la verifica dei requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno, i dati di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2), 3) e 4) e lettera b), numeri 1) e 2), relativamente a tutti i componenti inclusi nella scala di equivalenza di cui all'art. 2, comma 4, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85; c) per la gestione dei progetti utili alla collettivita', i dati personali di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), lettera b), numeri 1) e 10), lettera c), numero 7), lettere d) ed e), limitatamente ai beneficiari che hanno sottoscritto il patto di servizio o il patto per l'inclusione sociale, nonche' ai beneficiari che, pur non tenuti agli obblighi, facoltativamente facciano richiesta di partecipare ai progetti. I dati che alimentano la piattaforma «GePI» unitamente a quelli raccolti attraverso la medesima piattaforma sono descritti nell'allegato sub 3. 5. Sono messi a disposizione della piattaforma digitale di cui all'art. 5 del presente decreto, istituita presso l'ANPAL, i dati, ove disponibili, per la gestione degli adempimenti amministrativi e della condizionalita' e per la gestione della fruizione continua dei servizi per l'accompagnamento, con esclusivo riferimento ai beneficiari SFL e ai beneficiari ADI di eta' compresa tra i diciotto e i cinquantanove anni che devono essere convocati dai Servizi per il lavoro competenti per la sottoscrizione del patto di servizio in quanto risultati attivabili al lavoro in esito alla valutazione multidimensionale svolta dai servizi sociali ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. I dati che alimentano la «Piattaforma SIU per i beneficiari SFL e AdI» unitamente a quelli raccolti attraverso la medesima piattaforma sono descritti nell'allegato sub 4. 6. Le modalita' di trattamento dei dati di cui al presente articolo sono definiti, nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrita' e riservatezza dei dati personali, nel piano di cui all'art. 4, comma 7, del presente decreto, allegato sub 1. 7. Le modalita' di scambio dei dati tra le piattaforme all'interno del Sistema informativo sono descritte nel piano di cui all'art. 7 del presente decreto, allegato sub 2. L'INPS, l'ANPAL, le regioni e le province autonome mettono a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali le informazioni necessarie a consentire l'accesso al SIISL da parte dei soggetti autorizzati come indicato nel piano di cui all'art. 4, comma 7, del presente decreto, allegato sub 1.