Art. 5 
 
             Piattaforma SIU per i beneficiari SFL e AdI 
 
  1. La piattaforma SIU per il Supporto per la formazione e il lavoro
e l'assegno di inclusione si compone di servizi e strumenti che ANPAL
mette a disposizione  per  gestire  le  informazioni  e  i  dati  dei
beneficiari SFL e dei componenti dei nuclei familiari beneficiari  di
ADI reindirizzati ai centri per l'impiego. La piattaforma  si  avvale
del sistema di cooperazione applicativa  con  i  sistemi  informativi
regionali del lavoro per lo scambio delle  informazioni,  cosi'  come
previsto all'art. 13 del decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.
150. 
  2. La piattaforma di cui al comma 1 per i beneficiari di ADI e  SFL
detiene e gestisce le informazioni necessarie per la dichiarazione di
immediata disponibilita' (DID), la  profilazione  quanti-qualitativa,
il  patto  di  servizio  personalizzato,  la  scheda   anagrafica   e
professionale  (SAP),  l'orientamento  specialistico,  le  misure  di
politica attiva, l'adesione a progetti di utilita' collettiva  (PUC),
la gestione notifiche di eventi suscettibili di sanzioni, la gestione
vacancies. 
  3. Per la  gestione  del  patto  di  attivazione  digitale  di  cui
all'art. 4,  comma  1,  del  decreto-legge  4  maggio  2023,  n.  48,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023,  n.  85,  e
del patto di servizio personalizzato presso un centro per impiego, la
piattaforma detiene e gestisce l'anagrafica  degli  enti  autorizzati
all'intermediazione ai  sensi  degli  articoli  4  e  6  del  decreto
legislativo del 10 settembre 2003, n. 276, e l'elenco dei centri  per
l'impiego delle regioni e delle province autonome. 
  4.  Nell'ambito  del  SIU  sono  predisposti  i  seguenti   servizi
specifici per  l'interscambio  di  informazioni  con  la  piattaforma
SIISL: 
    a) Anagrafica dei centri per l'impiego e  delle  agenzie  per  il
lavoro ed enti autorizzati all'attivita' di intermediazione, ai sensi
degli articoli 5, comma 4, e 6 del decreto legislativo  10  settembre
2003, n. 276, nonche' dei soggetti  accreditati  ai  servizi  per  il
lavoro, ai sensi dell'art. 12 del decreto  legislativo  14  settembre
2015, n. 150; 
    b) Servizi idonei al rilascio della  dichiarazione  di  immediata
disponibilita' come previsto dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge
4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3
luglio 2023, n. 85; 
    c) Servizi idonei alla verifica del patto  di  servizio  e  delle
attivita' dei beneficiari; 
    d) Aggiornamento della scheda anagrafica e professionale; 
    e) Servizio di segnalazione inadempienze accertate dai centri per
l'impiego,  di  cui  all'art.  9  e  all'art.  12,   comma   5,   del
decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. 
  5. I servizi per il lavoro alimentano e aggiornano le  informazioni
relative a beneficiari per cio' che concerne le attivita' di cui alle
lettera b), c) e d). 
  6. Le regioni  e  le  province  autonome  possono  utilizzare,  nel
rispetto  delle  disposizioni  del  regolamento  UE  2016,  n.   679,
funzionalita' applicative sussidiarie messe a disposizione  da  ANPAL
per  le  quali,  nell'ambito  del  trattamento  dei  dati,  rimangono
titolari autonomi, ai  sensi  dell'art.  2,  comma  8,  del  presente
decreto. La piattaforma ANPAL mette a disposizione della  piattaforma
SIISL i curricula dei beneficiari SFL presi in carico dai centri  per
l'impiego e che hanno sottoscritto il patto di attivazione  digitale,
nonche' le richieste di personale inserite dalle imprese  tramite  la
medesima piattaforma o i sistemi informativi regionali o provinciali. 
  7.  Tramite  proprie  funzionalita'  operative  il  SIU   mette   a
disposizione dei servizi per il lavoro  competenti,  compresi  quelli
abilitati ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge  4  maggio
2023, n. 48, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  luglio
2023, n. 85, assicurando accessi selettivi, le informazioni trasmesse
dalla piattaforma SIISL relative a: 
    a) lista dei beneficiari di SFL che hanno sottoscritto  un  patto
di attivazione digitale, da convocare per il patto di servizio; 
    b) liste dei beneficiari ADI attivabili al lavoro; 
    c) comunicazioni relative ai casi di revoca o decadenza e termine
del beneficio; 
    d) segnalazione di inadempienze e i provvedimenti sanzionatori; 
    e) offerte di formazione e le richieste di lavoro pervenute  alla
piattaforma SIISL o da enti accreditati/imprese; 
    f) dichiarazione di immediata disponibilita' (DID); 
    g) curricula inseriti dai beneficiari SFL (CV); 
    h) job vacancy inserite dalle aziende (JV). 
  8.  Le  modalita'  di  interscambio  delle  informazioni   tra   le
piattaforme ai fini dell'attuazione della misura SFL e della gestione
dei beneficiari SFL e beneficiari  ADI,  tenuti  all'obbligo  di  cui
all'art. 6, comma 4, del decreto-legge 4 maggio  2023,  n.  48,  sono
definite nel «Piano tecnico piattaforma SIU beneficiari SFL  e  ADI»,
testo allegato sub 4 che e' parte integrante del presente decreto. 
  9. Le modalita'  di  trattamento  dei  dati  personali  e  il  loro
utilizzo per finalita' di analisi e monitoraggio e controllo, nonche'
le misure di garanzia e tutela  degli  interessati  e  le  evoluzioni
possibili e la manutenzione della piattaforma gestita da  ANPAL  sono
disciplinati dalla deliberazione n. 11 del Commissario  straordinario
del 7 novembre 2022.