Art. 6 Piattaforma per il patto per l'inclusione 1. La piattaforma per il patto per l'inclusione sociale rappresenta un aggiornamento al nuovo dettato normativo della piattaforma GePI, che si compone di tre sezioni, una per ciascuna delle finalita' di cui all'art. 3, comma 4, del presente decreto: a) Sistema gestionale dei patti per l'inclusione sociale; b) Controlli anagrafici; c) Progetti utili alla collettivita'. 1. Nella sezione di cui al comma 1, lettera a), sono messe a disposizione dei comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, le informazioni di cui all'art. 3, comma 4, lettera a), relativamente ai nuclei che hanno sottoscritto un patto di attivazione digitale, di cui all'art. 4, comma 3, per lo svolgimento delle funzioni di seguito indicate: a) assegnazione dei nuclei beneficiari agli operatori con funzione di figura di riferimento («case manager»); b) convocazione dei beneficiari; c) analisi preliminare; d) quadro di analisi approfondito; e) patto di inclusione sociale; f) monitoraggio del patto. 2. Con riferimento alle funzioni di cui al comma 2, i comuni raccolgono le informazioni necessarie per la valutazione dei bisogni e la progettazione dei patti per l'inclusione sociale, dettagliate nell'allegato sub 4), integrando le informazioni di cui all'art. 3, comma 4, lettera a). Con riferimento a tale trattamento i comuni operano, per lo svolgimento delle funzioni di competenza, in qualita' di autonomi titolari. 3. I comuni, coordinandosi a livello di ambito territoriale, alimentano la sezione di cui al comma 1, lettera a), della piattaforma, in conformita' con quanto previsto nell'allegato sub 4, con le informazioni di seguito indicate: a) le disponibilita' degli uffici per la creazione di una agenda degli appuntamenti in sede di riconoscimento del beneficio; b) l'avvenuta o la mancata presentazione al primo appuntamento entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale; c) l'avvenuta o la mancata sottoscrizione del patto per l'inclusione sociale; d) l'avvenuta o la mancata presentazione ai servizi sociali entro novanta giorni dal precedente appuntamento; e) le informazioni sui fatti suscettibili di dare luogo alle sanzioni di cui all'art. 8 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, entro dieci giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare; f) le informazioni di cui al comma 3, necessarie a monitorare da parte dei comuni stessi l'attuazione dei patti per l'inclusione sociale, incluse le informazioni rilevanti riferite ai componenti il nucleo beneficiario in esito alla valutazione multidimensionale di cui all'art. 4, comma 5, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. 4. Le informazioni di cui al comma 3, lettere b), c), d) ed e) sono trasmesse all'INPS per il tramite della piattaforma ai fini della applicazione di sanzioni o provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza, nelle modalita' definite nell'allegato sub 4). Le informazioni di cui al comma 3, lettera d), sono trasmesse all'INPS anche dagli istituti di patronato, in ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. 5. Nella sezione della piattaforma di cui al comma 1, lettera b), sono messe a disposizione dei comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, le informazioni trasmesse dall'INPS, di cui all'art. 3, comma 4, lettera b), per la verifica dei requisiti di residenza e soggiorno, con riferimento alle posizioni che non e' stato possibile all'istituto accertare sulla base delle informazioni disponibili sulle piattaforme proprie o delle amministrazioni collegate. Ai fini della verifica del requisito di residenza in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, ove necessario, le informazioni sono messe a disposizione dei diversi comuni in cui risulta aver riseduto il singolo dichiarante. Gli esiti della verifica sono messi a disposizione dell'INPS per il tramite della piattaforma, nelle modalita' definite nell'allegato sub 4. 6. La sezione di cui al comma 1, lettera c), contiene le informazioni sui progetti utili alla collettivita', che si intendono riferibili ai beneficiari dell'ADI e del SFL. 7. Il trattamento dei dati effettuato mediante la piattaforma e' articolato a livello di ambito territoriale. L'accreditamento degli operatori dei servizi competenti comunali, nonche' degli operatori di altri enti pubblici chiamati a collaborare nelle equipe multiprofessionali, abilitati ad operare sulla piattaforma, avviene per il tramite di uno o piu' operatori, comunque identificati a livello di ambito territoriale, per svolgere il ruolo di amministratore dell'ambito di appartenenza, per conto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il ruolo di amministratore non prevede l'accesso ai dati personali dei beneficiari dell'ADI. L'accesso alle informazioni da parte degli utenti abilitati dall'amministratore avviene selettivamente con riferimento alle finalita' perseguite e ai compiti assegnati secondo le modalita' indicate nel piano di cui al comma 9. 8. Al fine di dare attuazione alla piattaforma digitale di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrita' e riservatezza dei dati personali, e' approvato il «piano tecnico della piattaforma GePI», testo allegato sub 3, parte integrante del presente atto. 9. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali mette a disposizione dei comuni la piattaforma per la gestione delle funzioni di cui al comma 2, dei cui dati sono titolari autonomi, sulla base di una convenzione, per la quale opera in qualita' di responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679. Attraverso la piattaforma il Ministero mette a disposizione i dati di cui all'art. 3, comma 4. Con riferimento ai dati di cui ai periodi precedenti, il Ministero e i comuni per lo svolgimento delle attivita' di rispettiva competenza sono titolari autonomi del trattamento. Gli ambiti territoriali che dispongono di un proprio sistema informativo per lo svolgimento delle attivita' di gestione dei patti per l'inclusione sociale, accessibile dai servizi delle politiche sociali ed eventualmente da altri servizi, ovvero appartenenti alle regioni dotate di tale sistema, possono colloquiare con la piattaforma e trasmettere le informazioni di cui al presente articolo, per il tramite del proprio sistema, a condizione che sia garantita la trasmissione e il recepimento di tutte le informazioni richieste dalla piattaforma e l'interoperabilita' dei sistemi secondo le modalita' indicate nel piano di cui al comma 9. Deve in ogni caso essere garantito il rispetto dei principi di minimizzazione, integrita' e riservatezza dei dati personali, adottando le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 32 del regolamento (UE), 2016/679.