Art. 6 
 
              Piattaforma per il patto per l'inclusione 
 
  1. La piattaforma per il patto per l'inclusione sociale rappresenta
un aggiornamento al nuovo dettato normativo della  piattaforma  GePI,
che si compone di tre sezioni, una per ciascuna  delle  finalita'  di
cui all'art. 3, comma 4, del presente decreto: 
    a) Sistema gestionale dei patti per l'inclusione sociale; 
    b) Controlli anagrafici; 
    c) Progetti utili alla collettivita'. 
  1. Nella sezione di cui al  comma  1,  lettera  a),  sono  messe  a
disposizione dei comuni,  che  si  coordinano  a  livello  di  ambito
territoriale, le informazioni di cui all'art. 3, comma 4, lettera a),
relativamente  ai  nuclei  che  hanno  sottoscritto   un   patto   di
attivazione digitale, di cui all'art. 4, comma 3, per lo  svolgimento
delle funzioni di seguito indicate: 
    a)  assegnazione  dei  nuclei  beneficiari  agli  operatori   con
funzione di figura di riferimento («case manager»); 
    b) convocazione dei beneficiari; 
    c) analisi preliminare; 
    d) quadro di analisi approfondito; 
    e) patto di inclusione sociale; 
    f) monitoraggio del patto. 
  2. Con riferimento alle funzioni  di  cui  al  comma  2,  i  comuni
raccolgono le informazioni necessarie per la valutazione dei  bisogni
e la progettazione dei patti per  l'inclusione  sociale,  dettagliate
nell'allegato sub 4), integrando le informazioni di cui  all'art.  3,
comma 4, lettera a). Con riferimento  a  tale  trattamento  i  comuni
operano, per lo svolgimento delle funzioni di competenza, in qualita'
di autonomi titolari. 
  3. I  comuni,  coordinandosi  a  livello  di  ambito  territoriale,
alimentano  la  sezione  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),   della
piattaforma, in conformita' con quanto previsto nell'allegato sub  4,
con le informazioni di seguito indicate: 
    a) le disponibilita' degli uffici per la creazione di una  agenda
degli appuntamenti in sede di riconoscimento del beneficio; 
    b) l'avvenuta o la mancata presentazione  al  primo  appuntamento
entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione
digitale; 
    c)  l'avvenuta  o  la  mancata  sottoscrizione  del   patto   per
l'inclusione sociale; 
    d) l'avvenuta o la mancata presentazione ai servizi sociali entro
novanta giorni dal precedente appuntamento; 
    e) le informazioni sui fatti  suscettibili  di  dare  luogo  alle
sanzioni di cui all'art. 8 del decreto-legge 4 maggio  2023,  n.  48,
convertito, con modificazioni, dalla legge  3  luglio  2023,  n.  85,
entro  dieci  giorni  lavorativi  dall'accertamento  dell'evento   da
sanzionare; 
    f) le informazioni di cui al comma 3, necessarie a monitorare  da
parte dei comuni  stessi  l'attuazione  dei  patti  per  l'inclusione
sociale, incluse le informazioni rilevanti riferite ai componenti  il
nucleo beneficiario in esito alla  valutazione  multidimensionale  di
cui all'art. 4, comma 5, del decreto-legge  4  maggio  2023,  n.  48,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. 
  4. Le informazioni di cui al comma 3, lettere b), c), d) ed e) sono
trasmesse all'INPS per il tramite della  piattaforma  ai  fini  della
applicazione di sanzioni o provvedimenti  di  sospensione,  revoca  o
decadenza,  nelle  modalita'  definite  nell'allegato  sub   4).   Le
informazioni di cui al comma 3, lettera d), sono  trasmesse  all'INPS
anche dagli istituti di patronato, in ottemperanza alle previsioni di
cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge  4  maggio  2023,  n.  48,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. 
  5. Nella sezione della piattaforma di cui al comma 1,  lettera  b),
sono messe a disposizione dei comuni, che si coordinano a livello  di
ambito territoriale, le  informazioni  trasmesse  dall'INPS,  di  cui
all'art. 3, comma 4, lettera b), per la  verifica  dei  requisiti  di
residenza e soggiorno, con riferimento  alle  posizioni  che  non  e'
stato possibile all'istituto accertare sulla base delle  informazioni
disponibili  sulle  piattaforme  proprie  o   delle   amministrazioni
collegate. Ai fini della  verifica  del  requisito  di  residenza  in
Italia per almeno  cinque  anni,  di  cui  gli  ultimi  due  in  modo
continuativo,  ove  necessario,  le   informazioni   sono   messe   a
disposizione dei diversi comuni  in  cui  risulta  aver  riseduto  il
singolo  dichiarante.  Gli  esiti  della  verifica   sono   messi   a
disposizione  dell'INPS  per  il  tramite  della  piattaforma,  nelle
modalita' definite nell'allegato sub 4. 
  6.  La  sezione  di  cui  al  comma  1,  lettera  c),  contiene  le
informazioni sui progetti utili alla collettivita', che si  intendono
riferibili ai beneficiari dell'ADI e del SFL. 
  7. Il trattamento dei dati effettuato mediante  la  piattaforma  e'
articolato a livello di ambito territoriale.  L'accreditamento  degli
operatori dei servizi competenti comunali, nonche' degli operatori di
altri   enti   pubblici   chiamati   a   collaborare   nelle   equipe
multiprofessionali, abilitati ad operare sulla  piattaforma,  avviene
per il tramite di uno  o  piu'  operatori,  comunque  identificati  a
livello  di  ambito  territoriale,   per   svolgere   il   ruolo   di
amministratore dell'ambito di appartenenza, per conto  del  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali. Il ruolo di amministratore  non
prevede  l'accesso  ai  dati  personali  dei  beneficiari   dell'ADI.
L'accesso  alle  informazioni  da  parte   degli   utenti   abilitati
dall'amministratore  avviene  selettivamente  con  riferimento   alle
finalita' perseguite e ai  compiti  assegnati  secondo  le  modalita'
indicate nel piano di cui al comma 9. 
  8. Al fine di dare attuazione alla piattaforma digitale di  cui  al
comma 1, nel rispetto dei principi di  minimizzazione,  integrita'  e
riservatezza dei dati personali, e' approvato il «piano tecnico della
piattaforma  GePI»,  testo  allegato  sub  3,  parte  integrante  del
presente atto. 
  9. Il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  mette  a
disposizione dei comuni la piattaforma per la gestione delle funzioni
di cui al comma 2, dei cui dati sono titolari autonomi, sulla base di
una convenzione, per la quale opera in qualita' di  responsabile  del
trattamento dei dati,  ai  sensi  dell'art.  28  del  regolamento  UE
2016/679. Attraverso la piattaforma il Ministero mette a disposizione
i dati di cui all'art. 3, comma 4. Con riferimento ai dati di cui  ai
periodi precedenti, il Ministero e i comuni per lo svolgimento  delle
attivita'  di  rispettiva  competenza  sono  titolari  autonomi   del
trattamento. Gli ambiti territoriali che  dispongono  di  un  proprio
sistema informativo per lo svolgimento delle  attivita'  di  gestione
dei patti per l'inclusione sociale,  accessibile  dai  servizi  delle
politiche  sociali  ed  eventualmente  da   altri   servizi,   ovvero
appartenenti alle regioni dotate di tale sistema, possono colloquiare
con la piattaforma e trasmettere le informazioni di cui  al  presente
articolo, per il tramite del proprio sistema, a  condizione  che  sia
garantita la trasmissione e il recepimento di tutte  le  informazioni
richieste dalla piattaforma e l'interoperabilita' dei sistemi secondo
le modalita' indicate nel piano di cui al comma 9. Deve in ogni  caso
essere  garantito  il  rispetto  dei  principi   di   minimizzazione,
integrita' e riservatezza dei dati  personali,  adottando  le  misure
tecniche e  organizzative  adeguate  a  garantire  la  sicurezza  del
trattamento dei dati ai sensi  dell'art.  32  del  regolamento  (UE),
2016/679.