Art. 7 
 
Piano tecnico di  interoperabilita'  delle  piattaforme  del  Sistema
          informativo per l'inclusione sociale e lavorativa 
 
  1. Le piattaforme di cui agli articoli 5 e 6 del  presente  decreto
dialogano tra di loro al fine di  svolgere  le  funzioni  di  seguito
indicate, scambiando i dati nelle  modalita'  individuate  nel  piano
tecnico di cui al comma 4 del presente articolo: 
    a) comunicazione da parte dei servizi competenti dei  comuni,  in
forma singola o associata, ai centri per  l'impiego,  in  esito  alla
valutazione preliminare, dei beneficiari ADI attivabili al lavoro, al
fine di  consentire  nei  termini  previsti  dall'art.  4,  comma  5,
decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023, la sottoscrizione dei patti  per
il lavoro. I dati oggetto di comunicazione da parte dei comuni sono i
codici fiscali dei beneficiari  in  relazione  ai  quali  il  sistema
informativo mette a disposizione i dati di cui all'art. 3,  comma  5,
del presente decreto; 
    b) comunicazione da parte dei centri  per  l'impiego  ai  servizi
competenti dei comuni, in forma singola o associata, dei  beneficiari
ADI per i quali siano ravvisate particolari criticita'  in  relazione
alle quali sia difficoltoso l'avvio di  un  percorso  di  inserimento
lavorativo, ai sensi dell'art. 4, comma  6,  decreto-legge  4  maggio
2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85  del  3
luglio 2023. I dati oggetto di comunicazione da parte dei centri  per
l'impiego sono le motivazioni  dell'invio  ai  servizi  sociali  e  i
codici fiscali dei beneficiari  in  relazione  ai  quali  il  sistema
informativo mette a disposizione i dati di cui all'art. 3,  comma  4,
lettera a), del presente decreto; 
    c) coordinamento del lavoro tra  gli  operatori  dei  centri  per
l'impiego, i servizi sociali e gli altri  servizi  territoriali,  con
riferimento ai beneficiari ADI per i quali il bisogno sia complesso e
multidimensionale, al fine di consentire la sottoscrizione dei  patti
per l'inclusione sociale, nelle modalita' previste dall'art. 6, comma
2, decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023; i dati oggetto di  comunicazione
sono descritti nel piano di cui all'art. 5, comma 6; 
    d)  messa  a  disposizione  delle  informazioni  sui  patti  gia'
sottoscritti, ove risulti necessario nel corso  della  fruizione  del
beneficio  integrare  o  modificare  i  sostegni  e  gli  impegni  in
relazione ad attivita' di competenza del centro per l'impiego  ovvero
del servizio sociale originariamente non incluso nei patti  medesimi;
i dati oggetto di comunicazione  sono  descritti  nel  piano  di  cui
all'art. 5, comma 6; 
  2. La piattaforma di cui all'art. 4 dialoga con la  piattaforma  di
cui all'art. 5 del presente decreto nelle modalita'  individuate  nel
piano tecnico di cui al comma 4 del presente articolo. 
  3. La piattaforma di cui all'art. 4 dialoga con la  piattaforma  di
cui all'art. 6 del presente decreto, al fine di svolgere le  funzioni
di seguito indicate, scambiando i dati  nelle  modalita'  individuate
nel piano tecnico di cui al comma 4: 
    a) gestione delle convocazioni; 
    b) gestione dei PUC; 
    c) condivisione tra  beneficiari  sottoscrittori  del  patto  per
l'inclusione  e  case  manager  delle  informazioni  sulle  attivita'
previste da progetto personalizzato; sui percorsi autonomi di ricerca
di lavoro e di rafforzamento delle  competenze;  sulle  attivita'  di
politica  attiva  intraprese;  sulle  esperienze  pregresse  e  sulle
competenze possedute rilevate tramite la piattaforma. 
  4. Al fine di consentire il dialogo tra le piattaforme per l'ADI  e
il SFL, per lo svolgimento delle funzioni sopra indicate, nonche' per
la messa  a  disposizione  dell'INPS  delle  informazioni  sui  fatti
suscettibili  di  dar  luogo  alle  sanzioni  di  cui   all'art.   8,
decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023, e di quelle sulle verifiche  dei
requisiti di residenza e soggiorno di cui al comma  11  del  medesimo
articolo, nel rispetto dei principi di minimizzazione,  integrita'  e
riservatezza dei dati personali, e' approvato il  «Piano  tecnico  di
interoperabilita' del SIISL», testo allegato sub 2, parte  integrante
del presente decreto.