Art. 8 Utilizzo dei dati per finalita' di analisi, monitoraggio e controllo 1. Per le finalita' di analisi, monitoraggio e valutazione, nonche' per la verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all' art. 6, comma 8, decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023, fermo restando l'art. 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, tutti i dati descritti nelle tabelle degli allegati piani tecnici sono, comunque, elaborati per essere utilizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in forma individuale anonimizzata, privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalita' che rendono questi ultimi non identificabili, ovvero in forma aggregata, nel rispetto delle misure di sicurezza definite nell'allegato sub 1. 2. Nelle more della piena attuazione del Sistema informativo unitario dei servizi sociali, per le finalita' di cui all'art. 24, comma 11, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, i predetti dati, elaborati per essere utilizzati in forma individuale anonimizzata, nelle medesime modalita' di cui al comma 1, sono resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali alle regioni e alle province autonome con riferimento ai residenti nei territori di competenza.