Art. 8 
 
Utilizzo dei dati per finalita' di analisi, monitoraggio e controllo 
 
  1. Per le finalita' di analisi, monitoraggio e valutazione, nonche'
per la verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle
prestazioni di cui all' art. 6, comma 8, decreto-legge 4 maggio 2023,
n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 3  luglio
2023, fermo restando l'art. 24 del decreto legislativo  15  settembre
2017, n. 147, tutti i dati descritti  nelle  tabelle  degli  allegati
piani tecnici sono, comunque, elaborati  per  essere  utilizzati  dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in forma  individuale
anonimizzata,  privi  di  ogni  riferimento  che   ne   permetta   il
collegamento con gli interessati e  comunque  secondo  modalita'  che
rendono questi ultimi non identificabili, ovvero in forma  aggregata,
nel rispetto delle misure di sicurezza definite nell'allegato sub 1. 
  2. Nelle  more  della  piena  attuazione  del  Sistema  informativo
unitario dei servizi sociali, per le finalita' di  cui  all'art.  24,
comma 11, del decreto  legislativo  15  settembre  2017,  n.  147,  i
predetti dati, elaborati per essere utilizzati in  forma  individuale
anonimizzata, nelle medesime modalita' di cui al comma 1,  sono  resi
disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  alle
regioni e alle province autonome con  riferimento  ai  residenti  nei
territori di competenza.