Art. 9 
 
                   Tempi di conservazione dei dati 
 
  1. I  dati  acquisiti  dal  sistema  informativo  sono  conservati,
conformemente alla  normativa  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali,  per  un  quinquennio  a   decorrere   dalla   conclusione
dell'erogazione del beneficio, tranne le informazioni di cui all'art.
3, comma 1, lettera a), numeri 1), 2), 5) e 6), necessarie al fine di
consentire  le  attivita'  di  controllo  sui  requisiti  dichiarati,
conservate  per  un  periodo  pari  a  cinque  anni  dalla  data   di
dichiarazione del requisito.