Art. 9 Tempi di conservazione dei dati 1. I dati acquisiti dal sistema informativo sono conservati, conformemente alla normativa in materia di protezione dei dati personali, per un quinquennio a decorrere dalla conclusione dell'erogazione del beneficio, tranne le informazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), numeri 1), 2), 5) e 6), necessarie al fine di consentire le attivita' di controllo sui requisiti dichiarati, conservate per un periodo pari a cinque anni dalla data di dichiarazione del requisito.