Art. 10 
 
     Trasmissione dei dati tra i Centri di riferimento regionali 
                      e delle province autonome 
 
  1. Per il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 3,  ciascun
Centro di riferimento regionale e delle province autonome fornisce ai
Centri  di  riferimento  delle  regioni  e   province   autonome   di
assistenza,  anche  su  richiesta  degli  stessi,   le   informazioni
concernenti le prestazioni sanitarie di cui all'art. 7, relative alle
persone residenti nella propria regione o provincia autonoma. 
  2. Le  informazioni  di  cui  al  comma  1  vengono  trasmesse  con
modalita' tecniche che assicurano adeguati livelli di  sicurezza,  in
coerenza con quanto previsto dal disciplinare tecnico di cui all'art.
6.