Art. 10 Trasmissione dei dati tra i Centri di riferimento regionali e delle province autonome 1. Per il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 3, ciascun Centro di riferimento regionale e delle province autonome fornisce ai Centri di riferimento delle regioni e province autonome di assistenza, anche su richiesta degli stessi, le informazioni concernenti le prestazioni sanitarie di cui all'art. 7, relative alle persone residenti nella propria regione o provincia autonoma. 2. Le informazioni di cui al comma 1 vengono trasmesse con modalita' tecniche che assicurano adeguati livelli di sicurezza, in coerenza con quanto previsto dal disciplinare tecnico di cui all'art. 6.