Art. 12 Misure di sicurezza 1. Il Ministero della salute, in qualita' di titolare del trattamento dei dati contenuti nel Registro nazionale tumori, adotta le misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, individuate nel disciplinare tecnico di cui all'art. 6. 2. La sicurezza dei dati trattati dal Registro nazionale tumori deve essere garantita per tutte le attivita' di trattamento dei dati, mediante l'adozione degli opportuni accorgimenti volti a preservare i medesimi dati da rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalita' della raccolta.