Art. 12 
 
                         Misure di sicurezza 
 
  1.  Il  Ministero  della  salute,  in  qualita'  di  titolare   del
trattamento dei dati contenuti nel Registro nazionale tumori,  adotta
le misure tecniche  e  organizzative  per  garantire  un  livello  di
sicurezza adeguato al rischio, individuate nel  disciplinare  tecnico
di cui all'art. 6. 
  2. La sicurezza dei dati trattati  dal  Registro  nazionale  tumori
deve essere garantita per tutte le attivita' di trattamento dei dati,
mediante l'adozione degli opportuni accorgimenti volti a preservare i
medesimi dati da rischi di distruzione o perdita, anche  accidentale,
di accesso non autorizzato o di  trattamento  non  consentito  o  non
conforme alle finalita' della raccolta.