Art. 14 
 
                         Violazione dei dati 
 
  1. Il Ministero della salute e' tenuto a comunicare al Garante  per
la protezione dei dati personali, senza ingiustificato ritardo, tutte
le violazioni dei dati  contenuti  nel  Registro  che  presentino  un
rischio per i diritti e le liberta' delle persone fisiche, ai sensi e
per gli effetti degli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679.