Art. 15 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1.  Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  devono   derivare
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto
con  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a
legislazione vigente.