Art. 3 
 
            Finalita' specifiche del trattamento di dati 
 
  1. La realizzazione del Registro nazionale tumori ha come scopo  la
produzione di informazioni,  omogenee  e  standardizzate,  in  ordine
all'incidenza, alla sopravvivenza e alla prevalenza  dei  tumori  per
sede, sesso, eta', nonche' ad ogni altra variabile di interesse per: 
    a) monitorare  e  valutare  i  dati  relativi  all'accesso,  alla
qualita' delle attivita' diagnostiche e  terapeutiche  e  agli  esiti
delle prestazioni dei servizi di prevenzione, diagnosi e cura nonche'
i dati relativi alla qualita' dell'assistenza e della  riabilitazione
psico-fisica e sociale e alla  sopravvivenza  dei  pazienti,  per  le
finalita' di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e l) del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017; 
    b) identificare e monitorare i gruppi ad  alto  rischio,  per  le
finalita' di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), f) e m) del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017; 
    c)   svolgere   ricerca   scientifica   medica,   biomedica    ed
epidemiologica e in particolare  svolgere  studi  epidemiologici  sui
fattori di rischio di tumori e sugli esiti, per le finalita'  di  cui
all'art. 1, comma 2, lettere a) e m) del decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 3 marzo 2017; 
    d) adeguare la programmazione degli interventi volti a migliorare
lo stato sanitario  della  popolazione  e  dell'ambiente  di  lavoro,
nonche' la pianificazione sanitaria, per le finalita' di cui all'art.
1, comma 2, lettere a), f)  e  l)  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 3 marzo 2017; 
    e) semplificare le  procedure  di  scambio  dati,  facilitare  la
trasmissione degli stessi e loro tutela, ai sensi dell'art. 1,  comma
2, lettera k) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3
marzo 2017. 
  2.  Il  Ministero  della  salute,  anche  in   collaborazione   con
universita', enti e istituti  di  ricerca  e  societa'  scientifiche,
nonche' con ricercatori che operano nell'ambito di universita',  enti
ed istituti di ricerca e societa'  scientifiche,  puo'  utilizzare  i
dati contenuti nei registri  per  svolgere  studi  in  campo  medico,
biomedico ed epidemiologico, previa  adozione  di  idonee  misure  di
pseudonimizzazione e svolgimento e pubblicazione della valutazione di
impatto ai  sensi  degli  articoli  35  e  36  del  regolamento  (UE)
2016/679,  secondo  quanto  previsto  dall'art.   110   del   decreto
legislativo 30 giugno 2003, n.  196,  e  nel  rispetto  delle  regole
deontologiche  per  trattamenti  a  fini  statistici  o  di   ricerca
scientifica, di cui all'allegato A.4 del medesimo decreto legislativo
n. 196 del 2003.