Art. 3 Finalita' specifiche del trattamento di dati 1. La realizzazione del Registro nazionale tumori ha come scopo la produzione di informazioni, omogenee e standardizzate, in ordine all'incidenza, alla sopravvivenza e alla prevalenza dei tumori per sede, sesso, eta', nonche' ad ogni altra variabile di interesse per: a) monitorare e valutare i dati relativi all'accesso, alla qualita' delle attivita' diagnostiche e terapeutiche e agli esiti delle prestazioni dei servizi di prevenzione, diagnosi e cura nonche' i dati relativi alla qualita' dell'assistenza e della riabilitazione psico-fisica e sociale e alla sopravvivenza dei pazienti, per le finalita' di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e l) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017; b) identificare e monitorare i gruppi ad alto rischio, per le finalita' di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), f) e m) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017; c) svolgere ricerca scientifica medica, biomedica ed epidemiologica e in particolare svolgere studi epidemiologici sui fattori di rischio di tumori e sugli esiti, per le finalita' di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e m) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017; d) adeguare la programmazione degli interventi volti a migliorare lo stato sanitario della popolazione e dell'ambiente di lavoro, nonche' la pianificazione sanitaria, per le finalita' di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), f) e l) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017; e) semplificare le procedure di scambio dati, facilitare la trasmissione degli stessi e loro tutela, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera k) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017. 2. Il Ministero della salute, anche in collaborazione con universita', enti e istituti di ricerca e societa' scientifiche, nonche' con ricercatori che operano nell'ambito di universita', enti ed istituti di ricerca e societa' scientifiche, puo' utilizzare i dati contenuti nei registri per svolgere studi in campo medico, biomedico ed epidemiologico, previa adozione di idonee misure di pseudonimizzazione e svolgimento e pubblicazione della valutazione di impatto ai sensi degli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2016/679, secondo quanto previsto dall'art. 110 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e nel rispetto delle regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica, di cui all'allegato A.4 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003.