Art. 4 
 
Realizzazione, gestione operativa e sviluppo evolutivo  del  Registro
  nazionale tumori e  rapporto  con  i  registri  regionali  e  delle
  province autonome. 
 
  1. La realizzazione, la gestione operativa e lo sviluppo  evolutivo
del Registro nazionale tumori, istituito presso  il  Ministero  della
salute con il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  3
marzo  2017,  sono  effettuati  dal   Ministero   della   salute,   e
specificamente dalla Direzione  generale  competente  in  materia  di
sistema informativo e statistico-sanitario, sentita,  per  i  profili
sanitari, la Direzione generale competente in materia di  prevenzione
sanitaria. 
  2. Presso il Ministero della salute e' istituito,  in  qualita'  di
responsabile del trattamento,  un  comitato  tecnico  scientifico  di
supporto al Governo del Registro, costituito da esperti di comprovata
e pluriennale esperienza negli ambiti della registrazione dei tumori,
epidemiologico,  oncologico  e  sanita'  pubblica,  con  funzioni  di
consulenza  scientifica,  valutazione   tecnica   e   supporto   alla
programmazione. 
  3. Le regioni e le province autonome realizzano il Registro  tumori
di  rilevanza  regionale,  tenendo  conto  dei  registri  tumori   di
popolazione gia' operanti, secondo criteri di qualita' definiti dagli
standard  di  accreditamento  nazionali  e  internazionali,  di   cui
all'art. 1, comma 5, lettera a) della legge 22 marzo 2019, n. 29,  in
conformita' alle previsioni del presente decreto e  identificando  il
Centro di  riferimento  regionale  e  i  responsabili  organizzativi,
scientifici e del trattamento dati. 
  4.  Entro  centottanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,
le regioni e le  province  autonome  comunicano  al  Ministero  della
salute il Centro di riferimento regionale individuato, specificandone
le caratteristiche e le modalita' organizzative,  nonche'  l'avvenuta
istituzione del Registro tumori di rilevanza regionale.