Art. 8 
 
                           Fonti dei dati 
 
  1. Il Registro nazionale tumori viene alimentato dai registri delle
regioni e delle province autonome istituiti anche in coerenza con  il
documento delle Regioni 18/79/CR7c/C7 del  21  maggio  2018,  recante
«Schema di deliberazione per l'adozione del regolamento recante norme
per il funzionamento  del  registro  tumori  della  regione/provincia
autonoma». 
  2. I Centri di riferimento  regionali  e  delle  province  autonome
acquisiscono i  dati  di  cui  all'art.  7,  indipendentemente  dalla
residenza del soggetto, dalle seguenti fonti: 
    2.1. archivio regionale/provinciale delle  Schede  di  dimissioni
ospedaliere (SDO),  contenenti  diagnosi  di  tumore  o  relative  ai
soggetti iscritti o da iscrivere nel Registro  tumori  regionale,  al
fine di individuare nuovi casi non registrati ovvero, ove necessario,
verificare i dati gia' inseriti nel Registro medesimo. 
    2.2. archivi delle aziende sanitarie, degli Istituti di  ricovero
e cura a carattere scientifico (IRCCS) e  delle  strutture  sanitarie
pubbliche, private accreditate e private  autorizzate,  limitatamente
alle informazioni ivi contenute correlate alle patologie tumorali, al
fine di implementare il Registro con riferimento ai casi segnalati ed
aggiornare  il  Registro  tumori  con  l'inserimento   di   eventuali
ulteriori casi, in particolare da: 
      a) archivi delle schede di morte relativamente ai soggetti  con
diagnosi di neoplasia definita dal Registro tumori e ai soggetti  con
neoplasia come causa di morte o condizione morbosa rilevante  per  il
decesso; 
      b) archivi delle cartelle cliniche; 
      c) archivi di anatomia patologica; 
      d) archivi di laboratorio, di radiodiagnostica e delle  scienze
omiche; 
      e) archivi delle prestazioni ambulatoriali; 
      f) archivi delle prescrizioni farmaceutiche; 
      g) archivi delle esenzioni ticket per patologia oncologica; 
      h) archivi delle protesi di interesse oncologico; 
      i) archivi delle prestazioni  di  riabilitazione  di  interesse
oncologico; 
      l) archivio delle vaccinazioni di interesse oncologico; 
      m) lettere di dimissioni ospedaliere e relazioni cliniche. 
  3. Ogni Centro di riferimento  regionale  verifica  la  regione  di
residenza degli assistiti i cui dati risultino nelle fonti di cui  al
comma 2 attraverso  i  servizi  messi  a  disposizione  dall'Anagrafe
nazionale assistiti, e, per la popolazione che risiede nella regione,
inserisce i dati di cui all'art. 7 nel Registro tumori  di  rilevanza
regionale e, per gli assistiti residenti in altre regioni o  province
autonome, trasmette i dati rilevati al Centro  di  riferimento  della
regione o provincia autonoma di residenza dell'assistito.