Art. 8 Fonti dei dati 1. Il Registro nazionale tumori viene alimentato dai registri delle regioni e delle province autonome istituiti anche in coerenza con il documento delle Regioni 18/79/CR7c/C7 del 21 maggio 2018, recante «Schema di deliberazione per l'adozione del regolamento recante norme per il funzionamento del registro tumori della regione/provincia autonoma». 2. I Centri di riferimento regionali e delle province autonome acquisiscono i dati di cui all'art. 7, indipendentemente dalla residenza del soggetto, dalle seguenti fonti: 2.1. archivio regionale/provinciale delle Schede di dimissioni ospedaliere (SDO), contenenti diagnosi di tumore o relative ai soggetti iscritti o da iscrivere nel Registro tumori regionale, al fine di individuare nuovi casi non registrati ovvero, ove necessario, verificare i dati gia' inseriti nel Registro medesimo. 2.2. archivi delle aziende sanitarie, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e delle strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private autorizzate, limitatamente alle informazioni ivi contenute correlate alle patologie tumorali, al fine di implementare il Registro con riferimento ai casi segnalati ed aggiornare il Registro tumori con l'inserimento di eventuali ulteriori casi, in particolare da: a) archivi delle schede di morte relativamente ai soggetti con diagnosi di neoplasia definita dal Registro tumori e ai soggetti con neoplasia come causa di morte o condizione morbosa rilevante per il decesso; b) archivi delle cartelle cliniche; c) archivi di anatomia patologica; d) archivi di laboratorio, di radiodiagnostica e delle scienze omiche; e) archivi delle prestazioni ambulatoriali; f) archivi delle prescrizioni farmaceutiche; g) archivi delle esenzioni ticket per patologia oncologica; h) archivi delle protesi di interesse oncologico; i) archivi delle prestazioni di riabilitazione di interesse oncologico; l) archivio delle vaccinazioni di interesse oncologico; m) lettere di dimissioni ospedaliere e relazioni cliniche. 3. Ogni Centro di riferimento regionale verifica la regione di residenza degli assistiti i cui dati risultino nelle fonti di cui al comma 2 attraverso i servizi messi a disposizione dall'Anagrafe nazionale assistiti, e, per la popolazione che risiede nella regione, inserisce i dati di cui all'art. 7 nel Registro tumori di rilevanza regionale e, per gli assistiti residenti in altre regioni o province autonome, trasmette i dati rilevati al Centro di riferimento della regione o provincia autonoma di residenza dell'assistito.