Art. 9 
 
             Alimentazione del Registro nazionale tumori 
 
  1.  A  decorrere  dal  termine  per  l'istituzione   dei   registri
regionali, stabilito dall'art. 4, il  Registro  nazionale  tumori  e'
alimentato, con invio massivo dei  dati  di  cui  all'art.  7  e  con
cadenza annuale, dai Centri di riferimento regionali e delle province
autonome, con i dati dei registri regionali relativi alla popolazione
residente,  attraverso  un  sistema  di  codifica  che  non  consente
l'identificazione diretta degli interessati. 
  2. I Centri di riferimento  regionali  e  delle  province  autonome
trasmettono i dati nel rispetto delle modalita' tecniche  specificate
dal disciplinare tecnico di cui all'art. 6.