Art. 9 Alimentazione del Registro nazionale tumori 1. A decorrere dal termine per l'istituzione dei registri regionali, stabilito dall'art. 4, il Registro nazionale tumori e' alimentato, con invio massivo dei dati di cui all'art. 7 e con cadenza annuale, dai Centri di riferimento regionali e delle province autonome, con i dati dei registri regionali relativi alla popolazione residente, attraverso un sistema di codifica che non consente l'identificazione diretta degli interessati. 2. I Centri di riferimento regionali e delle province autonome trasmettono i dati nel rispetto delle modalita' tecniche specificate dal disciplinare tecnico di cui all'art. 6.