Allegato A Disciplinare tecnico del Registro nazionale tumori Indice 1. Introduzione 2. Definizioni 3. I soggetti 4. Descrizione del sistema informativo 4.1 Caratteristiche infrastrutturali 4.1.1 Gestione dei supporti di memorizzazione 4.1.2 Misure idonee a garantire la continuita' del servizio 4.1.3 Misure idonee a garantire la protezione dei dati 4.1.4 Tracciatura delle operazioni effettuate sul sistema 4.1.5 Conservazione dei dati 4.2 Sistema di autenticazione e autorizzazione degli utenti 4.2.1 Fase 1 - Abilitazione alla piattaforma 4.2.2 Fase 2 - Abilitazione ai servizi 4.2.3 Regole speciali per l'abilitazione ai servizi che prevedono l'accesso a dati riferiti ai singoli assistiti 4.3 Modalita' di trasmissione dei dati 4.3.1 Sistema pubblico di connettivita' 4.3.2 Garanzie per la sicurezza della trasmissione dei flussi informativi 4.3.3 Standard tecnologici per la predisposizione dei dati 4.4 Servizi di analisi 5. Garanzie per la sicurezza della trasmissione dei dati tra Centri di riferimento regionali 6. Contenuti informativi Tracciato A - scheda paziente Tracciato B - scheda caso (tumore) Tracciato C - scheda variabili aggiuntive al caso Tracciato D - popolazione di riferimento (allegare ad ogni invio) 1. Introduzione Il Registro nazionale tumori e' il sistema informativo definito all'art. 1, lett. a) e istituito per le finalita' di cui all'art. 3 del decreto di cui il presente allegato forma parte integrante (di seguito, decreto). Il presente disciplinare contiene l'indicazione dei contenuti informativi del Registro nazionale tumori, dei soggetti che concorrono alla sua alimentazione, delle modalita' tecniche previste per l'alimentazione e l'utilizzo del sistema stesso, nonche' l'indicazione degli obiettivi di sicurezza e protezione dei dati. Ogni variazione significativa alle caratteristiche tecniche descritte nel presente disciplinare e in generale, le novita' piu' rilevanti, sono rese pubbliche sul sito internet del Ministero della salute (www.salute.gov.it), secondo le modalita' previste dall'art. 54 del CAD. 2. Definizioni Ai fini del presente disciplinare tecnico si intende per: a) «crittografia», tecnica per rendere inintelligibili informazioni a chi non dispone dell'apposita chiave di decifrazione e dell'algoritmo necessario; b) «crittografia simmetrica», un tipo di crittografia in cui la stessa chiave viene utilizzata per crittografare e decrittografare il messaggio, ovvero una chiave nota sia al mittente che al destinatario; c) «crittografia asimmetrica», un tipo di crittografia in cui ogni soggetto coinvolto nello scambio di informazioni dispone di una coppia di chiavi, una privata, da mantenere segreta, l'altra da rendere pubblica. L'utilizzo combinato delle chiavi dei due soggetti permette di garantire l'identita' del mittente, l'integrita' delle informazioni e di renderle inintelligibili a terzi; d) «CAD», il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale; e) «SPC», il Sistema pubblico di connettivita' definito e disciplinato dall'art. 73 del CAD; f) «cooperazione applicativa», l'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni secondo le regole tecniche del Sistema pubblico di connettivita' (SPC) e secondo quanto previsto dalla determinazione n. 219/2017 dell'Agenzia per l'Italia Digitale concernente «Linee guida per transitare al nuovo modello di interoperabilita'»; g) «credenziali di autenticazione», i dati in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica; h) «profilo di autorizzazione» o «ruolo», l'insieme delle informazioni, univocamente associate a una persona, che consente di individuare a quali dati essa puo' accedere, nonche' i trattamenti ad essa consentiti; i) «utenti», il personale competente individuato dalle Aziende sanitarie locali e dalle amministrazioni regionali e centrali, che e' utente del sistema Registro tumori; j) «tracciatura», registrazione delle operazioni compiute con identificazione dell'utente incaricato che accede ai dati; k) «Centro elaborazione dati» o «CED», l'infrastruttura dedicata ai servizi di Hosting del complesso delle componenti tecnologiche del NSIS, dove i servizi di sicurezza fisica logica e organizzativa sono oggetto di specifiche procedure e processi; l) «XML», il linguaggio di markup aperto e basato su testo che fornisce informazioni di tipo strutturale e semantico relative ai dati veri e propri. Acronimo di «eXtensible Markup Language» metalinguaggio creato e gestito dal World Wide Web Consortium (W3C). 3. I soggetti Il Registro nazionale tumori e' alimentato dai Centri di riferimento regionali e delle Province autonome, con riferimento alla popolazione residente, utilizzando i dati presenti nel registro regionale, raccolti attraverso le fonti di cui all'art. 8 del decreto. 4. Descrizione del sistema informativo 4.1 Caratteristiche infrastrutturali Date le caratteristiche organizzative, le necessita' di scambio di informazioni tra sistemi eterogenei e le caratteristiche dei dati trattati, il Registro nazionale tumori e' basato su un'architettura standard del mondo Internet: utilizza lo standard XML per definire in modo unificato il formato e l'organizzazione dei dati scambiati nelle interazioni tra le applicazioni; attua forme di cooperazione applicativa tra sistemi; prevede una architettura di sicurezza specifica per la gestione dei dati personali trattati. E' costituito, a livello nazionale, da: un sistema che ospita il front-end web dell'applicazione (avente la funzione di web server); un sistema che ospita l'applicazione (avente la funzione di application server); un sistema dedicato alla memorizzazione dei dati (data server); un sistema dedicato alla autenticazione degli utenti e dei messaggi; un sistema dedicato a funzioni di Business Intelligence. 4.1.1 Gestione dei supporti di memorizzazione I supporti di memorizzazione, che includono nastri magnetici, dischi ottici e cartucce, possono essere fissi o rimovibili. Sui supporti di memorizzazione non vengono, comunque, conservate informazioni in chiaro; cio' malgrado, per ridurre al minimo il rischio di manomissione delle informazioni, viene identificato un ruolo di custode dei supporti di memorizzazione, al quale e' attribuita la responsabilita' della gestione dei supporti di memorizzazione rimovibili. Per la gestione dei supporti di memorizzazione sono state adottate, in particolare, le seguenti misure: tutti i supporti sono etichettati a seconda della classificazione dei dati contenuti; viene tenuto un inventario dei supporti di memorizzazione sottoposto a controlli secondo procedure definite; sono state definite ed adottate istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l'uso dei supporti di memorizzazione; distruzione dei supporti non piu' utilizzati secondo quanto previsto dal provvedimento dell'Autorita' garante in materia di RAEE - Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e misure di sicurezza dei dati personali - 13 ottobre 2008 - Gazzetta Ufficiale n. 287 del 9 dicembre 2008. 4.1.2 Misure idonee a garantire la continuita' del servizio A garanzia della corretta operativita' del servizio sono attivate procedure idonee a definire tempi e modi per salvaguardare l'integrita' e la disponibilita' dei dati e consentire il ripristino del sistema in caso di eventi che lo rendano temporaneamente inutilizzabile. Tali misure sono periodicamente aggiornate sulla base delle evidenze che emergono dall'analisi dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione e dalla perdita dei dati. Di seguito le misure adottate in particolare, per quel che riguarda i dati custoditi presso il CED: procedure per il salvataggio periodico dei dati (backup sia incrementale che storico); procedure che regolamentano la sostituzione, il riutilizzo e la rotazione dei supporti ad ogni ciclo di backup; procedure per il data recovery; procedure per la verifica dell'efficacia sia del backup che del possibile, successivo ripristino; software aggiornato secondo la tempistica prevista dalle case produttrici ovvero, periodicamente, a seguito di interventi di manutenzione; basi di dati configurate per consentire un ripristino completo delle informazioni senza causarne la perdita di integrita' e disponibilita'; gruppi di continuita' che, in caso di mancanza di alimentazione elettrica di rete, garantiscono la continuita' operativa. La struttura organizzativa del CED e le procedure adottate consentono, in caso di necessita', di operare il ripristino dei dati in un arco di tempo inferiore ai sette giorni. 4.1.3 Misure idonee a garantire la protezione dei dati Per garantire la protezione del patrimonio informativo del Registro nazionale tumori sono attivate misure di sicurezza fisica e logica idonee a salvaguardare l'integrita' e la riservatezza delle informazioni. Tali misure sono periodicamente aggiornate sulla base delle evidenze che emergono dall'analisi dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, ai dati e prevedono: isolamento logico della rete; protezione dei dati e delle applicazioni da danneggiamenti provocati da virus informatici; autenticazione degli utenti; controllo dell'accesso alle applicazioni ed ai dati; integrita' dei messaggi scambiati; cifratura dei dati. Tutti i sistemi ospitati presso il Centro elaborazione dati (CED) sono collegati in rete locale e connessi alle infrastrutture comunicative attraverso servizi di firewall e proxy opportunamente configurati. Inoltre, la sicurezza degli stessi sistemi e' incrementata mediante: strumenti IPS/IDS (Intrusion Prevention System/Intrusion Detection System) collocati nei punti di accesso alla rete al fine di consentire l'identificazione di attivita' ostili, ostacolando l'accesso da parte di soggetti non identificati e permettendo una reazione automatica alle intrusioni; un sistema di gestione degli accessi e di profilazione utenti, che prevede, ove opportuno, strumenti di autenticazione forte; un sistema di registrazione delle operazioni di accesso degli utenti ai sistemi e delle operazioni di trattamento (sia tramite funzioni applicative o tramite accesso diretto), al fine di permettere l'individuazione di eventuali anomalie; un servizio di Log Management e correlazione (SIEM) che realizza le attivita' di logging, monitoraggio e correlazione degli eventi di sicurezza; un servizio di gestione Antivirus e Host IPS che centralizza la gestione delle componenti antivirus e HIPS (Host Intrusion Prevention System) al fine di prevenire intrusioni illecite e contrastare le minacce legate a software malevolo; aggiornamenti dei software, secondo la tempistica prevista dalle case produttrici ovvero, periodicamente, a seguito di interventi di manutenzione; configurazioni delle basi di dati per consentire un ripristino completo delle informazioni senza causarne la perdita di integrita' e disponibilita'; soluzioni per la continuita' operativa ed il disaster recovery; utilizzo di uno strumento di controllo per l'accesso degli amministratori di sistema; utilizzo di uno strumento di controllo della gestione dei privilegi di accesso da parte degli amministratori delle basi di dati; utilizzo del canale HTTPS con protocollo TLS V1.2 o superiori; utilizzo di componenti di cifratura per proteggere i dati, inclusi quelli relativi al tracciamento degli accessi e delle operazioni effettuate sui dati, da utilizzi non autorizzati; funzioni di crittografia simmetrica e asimmetrica; separazione dei dati anagrafici dei soggetti censiti dai dati sensibili, con la predisposizione di distinti schemi di database. 4.1.4 Tracciatura delle operazioni effettuate sul sistema Tutte le operazioni di accesso ai dati da parte degli utenti sono registrate e i dati vengono conservati in appositi file di log, al fine di evidenziare eventuali anomalie o utilizzi impropri, anche tramite specifici alert. Le informazioni registrate in tali file di log sono le seguenti: i dati identificativi del soggetto che ha effettuato l'accesso; la data e l'ora dell'accesso; il codice dell'assistito su cui e' stato effettuato l'accesso, nel caso di accesso ai dati individuali; l'operazione effettuata. Ai fini della verifica della liceita' del trattamento dei dati: i log sono protetti con idonee misure contro ogni uso improprio; i log sono conservati per dodici mesi e cancellati alla scadenza; i dati contenuti nei log sono trattati in forma anonima mediante aggregazione; possono essere trattati in forma non anonima unicamente laddove cio' risulti indispensabile ai fini della verifica della liceita' del trattamento dei dati. Nel caso di cooperazione applicativa: sono conservati i file di log degli invii delle informazioni al registro; sono conservati i file di log delle ricevute del registro; a seguito dell'avvenuta ricezione delle ricevute il contenuto delle comunicazioni effettuate e' eliminato. Tutte le operazioni di inserimento e aggiornamento dei dati prevedono la creazione di un messaggio in formato XML che viene firmato digitalmente dall'utente. Tutti i messaggi sono archiviati nel sistema per garantire la tracciabilita' di tutte le modifiche dei dati. 4.1.5 Conservazione dei dati I dati personali presenti sul sistema informatico sono cancellati trascorso un periodo massimo di centoventi anni dal decesso dell'interessato a cui i dati si riferiscono. Tale periodo massimo e' identificato in base al limite entro il quale nei primi sessantanni anni di vita di un discendente di II grado sia necessario valutare il rischio eredo-familiare di contrarre una neoplasia (art. 2, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017). 4.2 Sistema di autenticazione e autorizzazione degli utenti Gli utenti del sistema sono individuati dal Ministero della salute e sono: i Centri di riferimento regionali e delle province autonome che alimentano il Registro nazionale tumori con i dati dei rispettivi registri regionali/provinciali (art. 9 del decreto) e che accedono ai dati aggregati (art. 5, comma 4, del decreto) per le finalita' di cui all'art. 3 del decreto; le unita' organizzative, specificamente individuate, della Direzione generale competente in materia di prevenzione sanitaria e della Direzione generale competente in materia di sistema informativo e statistico-sanitario del Ministero della salute (art. 5, comma 2, del decreto), che accedono ai dati per le finalita' di cui all'art. 3 del decreto; le unita' organizzative, specificamente individuate, delle Regioni e Province autonome; il Comitato tecnico scientifico di supporto al Governo del Registro (art. 4, comma 2 del decreto), che accede ai dati per le finalita' di cui all'art. 3 del decreto. Il Ministero della salute dispone di un sistema di autenticazione e autorizzazione, nonche' di gestione delle identita' digitali, attraverso il quale vengono definiti i profili di autorizzazione previsti per ogni sistema, definiti secondo le logiche del controllo degli accessi basato sui ruoli e declinati nello specifico in relazione al ruolo istituzionale, alle funzioni svolte e all'ambito territoriale delle azioni di competenza. Gli amministratori dell'applicazione, nominati dal Ministero della salute, gestiscono la designazione degli utenti e l'assegnazione dei privilegi di accesso. Gli utenti accedono ai servizi del Ministero della salute attraverso dispositivi standard (Carta nazionale dei servizi, Carta di identita' elettronica, SPID), definiti dalle vigenti normative, come strumenti per l'autenticazione telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni ovvero, per gli utenti che accedono a soli dati aggregati e anonimi, tramite codice utente e parola chiave, generate secondo le modalita' riportate sul sito del Ministero della salute, in conformita' all'art. 64 del Codice dell'amministrazione digitale. Nelle more della definizione del quadro di garanzie e regole delle identita' SPID ad uso professionale, e' ammesso l'utilizzo di identita' SPID ad uso personale escludendo l'uso di dati personali attinenti alla sfera privata del soggetto (es. e-mail e numero di cellulare personali, domicilio privato) forniti ai Service Provider. In nessun caso i servizi consentono di effettuare piu' accessi contemporanei con le medesime credenziali. Inoltre, ad ulteriore garanzia dell'effettiva sussistenza dei presupposti che hanno originato l'abilitazione del singolo utente di accedere al sistema: le Unita' organizzative competenti segnalano tempestivamente il venir meno di tale sussistenza; le utenze vengono, trimestralmente, sottoposte a revisione e l'amministratore verifica, con i referenti dell'Unita' organizzativa competente, il permanere degli utenti abilitati nelle liste delle persone autorizzate. Qualora questa verifica abbia esito negativo l'abilitazione si interrompe; nel caso in cui questa verifica abbia esito positivo viene confermata all'utente la possibilita' di accedere ai servizi. Per rendere piu' sicuro il processo di abilitazione, la consegna dello strumento di autenticazione a piu' fattori (se non gia' in possesso dell'utente che richiede l'abilitazione) e, in ogni caso, la sua associazione alle credenziali, viene effettuata da un amministratore di sistema diverso dall'amministratore dell'applicazione. Per l'abilitazione all'accesso e' previsto un processo in due fasi come descritto nei successivi paragrafi. 4.2.1 Fase 1 - Abilitazione alla piattaforma La prima fase prevede la registrazione da parte dell'utente mediante l'inserimento delle generalita', del proprio indirizzo di posta elettronica ove ricevere le credenziali di autenticazione nonche' dei dettagli inerenti la struttura organizzativa di appartenenza. Successivamente, il sistema di registrazione invia una e-mail contenente l'identificativo e la password che l'utente e' obbligato a cambiare al primo accesso e, periodicamente, con cadenza definita sulla base delle evidenze che emergono dall'analisi dei rischi e anche a fronte di cambiamenti organizzativi o eventi anomali. La parola chiave dovra' avere le seguenti caratteristiche: complessita' (lunghezza e presenza di caratteri speciali) adeguata allo stato dell'arte tecnologico; non conterra' riferimenti facilmente riconducibili all'incaricato. Le credenziali di autorizzazione rispondono ai criteri definiti nel documento di password policy adottato dal Ministero della salute e, se non utilizzate per un periodo superiore a quello definito, sono disattivate. 4.2.2 Fase 2 - Abilitazione ai servizi Nella seconda fase, l'utente puo' chiedere l'abilitazione ad un profilo di un sistema informativo censito dal Ministero della salute e associato alla struttura organizzativa di appartenenza dell'utente. L'amministratore dell'applicazione effettua un riscontro della presenza del nominativo nella lista di coloro che sono stati formalmente designati dal referente competente (ad es. della Regione o Provincia autonoma di appartenenza). Qualora questa verifica abbia esito negativo, la procedura di abilitazione si interrompe; nel caso in cui questa verifica abbia esito positivo, l'utente e' abilitato all'utilizzo del sistema con appropriato profilo di accesso. Per garantire l'effettiva necessita', da parte del singolo utente, di accedere alle informazioni per le quali ha ottenuto un profilo di accesso, le utenze vengono sottoposte a periodiche verifiche circa la sussistenza dei presupposti che hanno originato l'abilitazione degli utenti. 4.2.3 Regole speciali per l'abilitazione ai servizi che prevedono l'accesso a dati riferiti ai singoli assistiti Il processo di autenticazione degli utenti avviene esclusivamente attraverso strumenti di autenticazione a piu' fattori, in conformita' all'art. 64 del CAD e alle disposizioni europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali, nel caso in cui il personale delle unita' organizzative competenti del Ministero della salute utilizzi funzionalita' che prevedano l'accesso a dati riferiti ai singoli assistiti, per comprovate e documentate esigenze di verifica e validazione dei dati, nel rispetto delle finalita' di volta in volta specificamente perseguite ai sensi dell'art. 3, comma 1 del decreto e secondo i principi di responsabilizzazione e minimizzazione del dato. L'accesso e' garantito tramite l'utilizzo di un protocollo sicuro allo stato dell'arte. 4.3 Modalita' di trasmissione dei dati Il Registro nazionale tumori e' alimentato, con invio massivo e con cadenza annuale, dai Centri di riferimento regionali e delle Province autonome che possono scegliere con quali modalita' alimentare il Registro nazionale tumori con i dati definiti nel paragrafo 6 - Contenuti Informativi. Le modalita' alternative possibili sono: a) utilizzando le regole tecniche di cooperazione applicativa e interoperabilita' del Sistema pubblico di connettivita' (SPC); b) utilizzando i servizi applicativi ad accesso selettivo che il Registro nazionale tumori mette a disposizione tramite il protocollo sicuro https e nel rispetto della procedura di cui al punto 4.3.2. A supporto degli utenti e' disponibile un servizio di assistenza raggiungibile mediante un apposito numero telefonico; ogni ulteriore dettaglio e' reperibile sul sito istituzionale del Ministero della salute all'indirizzo www.salute.gov.it Le tempistiche di trasmissione ed i servizi di interoperabilita' sono pubblicati a cura del Ministero della salute all'indirizzo www.salute.gov.it 4.3.1 Sistema pubblico di connettivita' Il Sistema pubblico di connettivita' (SPC) e' definito e disciplinato all'art. 73 del Codice dell'amministrazione digitale. Le trasmissioni telematiche devono avvenire nel rispetto delle regole tecniche del SPC, cosi' come definito agli articoli 51 e 71 del Codice dell'amministrazione digitale. 4.3.2 Garanzie per la sicurezza della trasmissione dei flussi informativi Nel caso in cui il Centro di riferimento disponga di un sistema informativo in grado di interagire secondo le logiche di cooperazione applicativa, l'erogazione e la fruizione del servizio richiedono come condizione preliminare che siano effettuate operazioni di identificazione univoca delle entita' (sistemi, componenti software, utenti) che partecipano, in modo diretto e indiretto (attraverso sistemi intermedi) ed impersonando ruoli diversi, allo scambio di messaggi e alla erogazione e fruizione dei servizi. In particolare, occorrera' fare riferimento alle regole tecniche individuate ai sensi dell'art. 71 del Codice dell'amministrazione digitale. Nel caso in cui il Centro di riferimento non risponda alle specifiche di cui sopra, l'utente che debba procedere all'inserimento delle informazioni potra' accedere con le proprie credenziali al Registro nazionale tumori e inserire le informazioni attraverso una connessione sicura, come specificato al punto b) del paragrafo 4.3. I dati inviati al Registro nazionale sono resi inintelligibili tramite crittografia asimmetrica utilizzando la chiave pubblica resa disponibile dal Ministero della salute. 4.3.3 Standard tecnologici per la predisposizione dei dati Nel caso in cui il Centro di riferimento, disponga di un sistema informativo in grado di interagire secondo le logiche di cooperazione applicativa, devono essere creati e predisposti documenti conformi alle specifiche dell'Extensible Markup Language (XML) 1.0 (raccomandazione W3C 10 febbraio 1998). Gli schemi standard dei documenti in formato XML, contenenti le definizioni delle strutture dei dati dei messaggi da trasmettere, sono pubblicati, nella loro versione aggiornata, sul sito Internet del Ministero della salute all'indirizzo www.salute.gov.it nella sezione dedicata al Registro nazionale tumori. 4.4 Servizi di analisi Il Registro nazionale tumori e' stato strutturato per permettere, in coerenza con le finalita' di cui all'art. 3 del decreto, l'effettuazione di analisi statistico-epidemiologiche. Il sistema consente pertanto a personale autorizzato appartenente alle unita' organizzative delle diverse amministrazioni coinvolte competenti per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui all'art. 3 del decreto, di accedere ad appositi servizi di reportistica e di analisi. In particolare: utenti del Ministero della salute; utenti delle regioni e delle province autonome; utenti dei Centri di riferimento regionali e delle province autonome; utenti del Comitato tecnico scientifico di supporto al Governo del Registro (art. 4, comma 2). 5. Garanzie per la sicurezza della trasmissione dei dati tra Centri di riferimento regionali Nel caso in cui il Centro di riferimento disponga di un sistema informativo in grado di interagire secondo le logiche di cooperazione applicativa, l'erogazione e la fruizione del servizio di scambio dati di cui all'art. 8, comma 3 e all'art. 10 del decreto, richiedono come condizione preliminare che siano effettuate operazioni di identificazione univoca delle entita' (sistemi, componenti software, utenti) che partecipano, in modo diretto e indiretto (attraverso sistemi intermedi) ed impersonando ruoli diversi, allo scambio di messaggi e alla erogazione e fruizione dei servizi. In particolare, occorrera' fare riferimento alle regole tecniche individuate ai sensi dell'art. 71 del Codice dell'amministrazione digitale. Nel caso in cui il Centro di riferimento non risponda alle specifiche di cui sopra, l'utente che debba procedere all'inserimento delle informazioni potra' accedere con le proprie credenziali al Registro regionale del Centro di riferimento destinatario dei dati e inserire le informazioni attraverso una connessione sicura. 6. Contenuti informativi Di seguito si riporta il Tracciato A per la trasmissione delle informazioni di carattere anagrafico. Per ciascuna informazione prevista si riporta la descrizione e il dominio dei valori, fermo restando che, per il dettaglio del relativo sistema di codifica, riconosciuto come standard nazionale, per le regole che disciplinano i tracciati record, per le indicazioni di dettaglio circa la struttura dei file XML e gli schemi XSD di convalida a cui far riferimento e per le procedure di controllo e verifica dei dati trasmessi, si rimanda al documento di specifiche funzionali pubblicate sul sito internet del Ministero della salute all'indirizzo www.salute.gov.it nella sezione dedicata al Registro nazionale tumori. Parte di provvedimento in formato grafico Di seguito si riporta il Tracciato B per la trasmissione delle informazioni relative alla patologia fermo restando che, per il dettaglio del relativo sistema di codifica, riconosciuto come standard nazionale, per le regole che disciplinano i tracciati record, per le indicazioni di dettaglio circa la struttura dei file XML e gli schemi XSD di convalida a cui far riferimento e per le procedure di controllo e verifica dei dati trasmessi, si rimanda al documento di specifiche funzionali pubblicato sul sito internet del Ministero all'indirizzo www.salute.gov.it Parte di provvedimento in formato grafico Di seguito si riporta il Tracciato C, per la trasmissione delle informazioni riguardanti lo stadio ed alcune caratterizzazioni biologiche predittive e prognostiche. Tali informazioni sono da considerarsi facoltative e riguardano solo alcuni tipi di tumore, per cui si ritiene utile una registrazione a parte, solo in caso di necessita', tenendo presente la struttura relazionale dell'archivio. La natura delle caratterizzazioni biologiche e' tumore-specifica e soggetta a variazioni nel tempo, motivo per il quale si ritiene di rimandare al documento con le specifiche funzionali la definizione dei pattern di caratterizzazione tumore-specifici. Parte di provvedimento in formato grafico Di seguito si riporta il Tracciato D, per la trasmissione della struttura della popolazione di riferimento per il registro, relativa ai singoli anni cronologici e all'eta'/sesso, da trasmettere fino alla piena operativita' dell'Anagrafe nazionale assistiti. Parte di provvedimento in formato grafico