Art. 11 
 
                         Flussi informativi 
 
  1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per il
tramite  delle  ACL,  provvedono  alla  verifica   tempestiva   della
registrazione e dell'aggiornamento dei dati relativi  all'anagrafe  e
alla sorveglianza passiva e delle altre informazioni  pertinenti  nei
rispettivi applicativi del portale  Vetinfo  (BDN,  Sinvsa,  Sanan  e
Siman),   al   fine   di   consentire   il   costante    monitoraggio
dell'avanzamento del fronte epidemico e la  verifica  dell'attuazione
delle misure adottate nella zona infetta, nell'area confinante con la
zona infetta e nel restante territorio nazionale. 
  2. Nella zona infetta e nella zona soggetta a restrizioni parte  II
e parte III, le ACL identificano come sospetta la carcassa  di  suino
selvatico e di suino domestico solo in caso di anomalo aumento  della
mortalita'  o  lesioni,  nonche'  di  sintomi  riferibili  alla  PSA,
provvedendo  alla  registrazione  dei   relativi   dati   nei sistemi
informativi Sinvsa e Siman. 
  3. In caso di positivita' ai  test  biomolecolari  riscontrata  sui
campioni prelevati  dalle  carcasse  di  cui  al  comma  2  presso  i
laboratori degli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per
territorio, le ACL procedono direttamente alla  conferma  di  caso  o
focolaio secondario di PSA. 
  4. Fuori dalla zona infetta e dalla  zona  soggetta  a  restrizioni
parte II e parte  III,  le  ACL  identificano  come  sospetta,  e  la
registrano immediatamente come  tale  in  Siman  e  Sinvsa,  solo  la
carcassa di suino  selvatico  o  domestico  che  presenti  sintomi  o
lesioni riferibili a PSA. I campioni prelevati in queste  circostanze
devono essere prontamente inviati al Cerep  senza  aspettare  l'esito
dei test dell'IZS competente per territorio. In caso di  positivita',
ACL procede direttamente alla conferma di caso o di focolaio primario
di PSA. In caso di assenza di lesioni o sintomi riferibili alla  PSA,
il  campionamento  deve  essere  registrato  unicamente  nel  sistema
Sinvsa,  utilizzando  il  motivo  di  campionamento   riferito   alla
sorveglianza passiva, e i  campioni  sono  processati  esclusivamente
dagli IZS competenti  per  territorio.  In  caso  di  positivita',  i
campioni devono essere inviati al Cerep per la conferma. In tal caso,
in attesa della conferma del Cerep, la positivita'  viene  comunicata
ACL ai fini  dell'inserimento  immediato  del  sospetto  in  Siman  e
l'esito diagnostico finale viene registrato in Sinvsa. 
  5. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano  i  cui
territori ricadono nelle zone di cui agli articoli 3 e 4, inseriscono
i dati  sull'attivita'  di  ricerca  attiva  delle  carcasse  di  cui
all'art. 3, comma 1, lettera a), punto ii e art. 4, comma 1,  lettera
a), punto ii, alimentando il sistema reso disponibile su  Sinvsa.  Le
informazioni e i dati relativi alle trappole installate, agli animali
catturati,  al  posizionamento  delle  recinzioni  e  alle  strutture
designate  alla  raccolta  dei  suini  selvatici  e  tutte  le  altre
attivita' relative all'attuazione del Piano nazionale di sorveglianza
ed eradicazione per la Peste suina africana in  Italia  per  il  2023
sono trasmesse  con  relazioni  trimestrali  dalle  regioni  e  dalle
Province autonome di Trento e di Bolzano al Commissario straordinario
alla PSA e al Ministero della salute. 
  6. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano  i  cui
territori ricadono nelle zone di restrizione di  cui  all'Allegato  I
del regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594, al fine di consentire
ai reparti territoriali del Comando unita'  forestali,  ambientali  e
agroalimentari (CUFAA) di svolgere la vigilanza, a campione, prevista
dal decreto-legge 17 febbraio 2022,  n.  9,  comunicano  agli  stessi
reparti territoriali del CUFAA, secondo  modalita'  da  definirsi,  i
seguenti dati: 
    a) programmazione settimanale di ogni attivita'  venatoria  e  di
controllo  faunistico   sui   suini   selvatici,   ove   autorizzata,
comprendente le modalita' operative e il personale coinvolto; 
    b) rendicontazione settimanale delle attivita' di  cui  al  punto
a), con l'accesso a tutte le informazioni necessarie ad esercitare il
controllo. 
  7. Nelle zone di cui al comma 6 del presente articolo,  sara'  cura
dei  reparti  territoriali  del   CUFAA   vigilare   sulla   corretta
apposizione della specifica segnaletica di  avviso  di  accesso  alle
zone infette, sul rafforzamento delle barriere fisiche  autostradali,
provvedere alla verifica dell'integrita' di quelle poste intorno alla
zona  di  circolazione  virale  e  del  rispetto   del   divieto   di
foraggiamento  dei  suini  selvatici,  nonche'  degli  altri  divieti
previsti dalla presente  ordinanza.  Periodicamente  e,  comunque,  a
cadenza almeno mensile, i suddetti  reparti  territoriali  del  CUFAA
relazionano  al  Commissario  straordinario  alla  PSA  sugli   esiti
dell'attivita'  di  vigilanza  effettuata  ai  sensi  della  presente
ordinanza. Il Commissario straordinario, previ accordi  protocollari,
potra' richiedere la disponibilita' del personale afferente al  CUFAA
e alle altre Forze armate iscritto nell'elenco dei bioregolatori  per
i piani di eradicazione della specie cinghiale. 
  8. In aggiunta alle informazioni di  cui  ai  commi  precedenti  le
regioni e le Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  ai  sensi
dell'art. 2, comma 6 del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 24 febbraio  2023,  forniscono  al  Commissario,  a  cadenza
bimestrale, i dati riguardanti: le attivita' venatorie  sulla  specie
cinghiale; le attivita' di selezione  e  di  controllo  sulla  specie
cinghiale nelle aree non soggette  a  restrizione;  gli  abbattimenti
nelle aree di restrizione; le  catture  nelle  aree  di  restrizione,
secondo lo schema di cui  all'Allegato  6  alla  presente  ordinanza.
Inoltre, dovranno essere trasmessi  al  Commissario,  con  la  stessa
cadenza, la  documentazione  sulla  regolarita'  delle  procedure  di
abbattimento, di distruzione degli animali infetti e  di  smaltimento
delle carcasse di suini, nonche' le procedure di disinfezione  svolte
sotto il controllo delle ASL di competenza.