Art. 11 Flussi informativi 1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per il tramite delle ACL, provvedono alla verifica tempestiva della registrazione e dell'aggiornamento dei dati relativi all'anagrafe e alla sorveglianza passiva e delle altre informazioni pertinenti nei rispettivi applicativi del portale Vetinfo (BDN, Sinvsa, Sanan e Siman), al fine di consentire il costante monitoraggio dell'avanzamento del fronte epidemico e la verifica dell'attuazione delle misure adottate nella zona infetta, nell'area confinante con la zona infetta e nel restante territorio nazionale. 2. Nella zona infetta e nella zona soggetta a restrizioni parte II e parte III, le ACL identificano come sospetta la carcassa di suino selvatico e di suino domestico solo in caso di anomalo aumento della mortalita' o lesioni, nonche' di sintomi riferibili alla PSA, provvedendo alla registrazione dei relativi dati nei sistemi informativi Sinvsa e Siman. 3. In caso di positivita' ai test biomolecolari riscontrata sui campioni prelevati dalle carcasse di cui al comma 2 presso i laboratori degli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio, le ACL procedono direttamente alla conferma di caso o focolaio secondario di PSA. 4. Fuori dalla zona infetta e dalla zona soggetta a restrizioni parte II e parte III, le ACL identificano come sospetta, e la registrano immediatamente come tale in Siman e Sinvsa, solo la carcassa di suino selvatico o domestico che presenti sintomi o lesioni riferibili a PSA. I campioni prelevati in queste circostanze devono essere prontamente inviati al Cerep senza aspettare l'esito dei test dell'IZS competente per territorio. In caso di positivita', ACL procede direttamente alla conferma di caso o di focolaio primario di PSA. In caso di assenza di lesioni o sintomi riferibili alla PSA, il campionamento deve essere registrato unicamente nel sistema Sinvsa, utilizzando il motivo di campionamento riferito alla sorveglianza passiva, e i campioni sono processati esclusivamente dagli IZS competenti per territorio. In caso di positivita', i campioni devono essere inviati al Cerep per la conferma. In tal caso, in attesa della conferma del Cerep, la positivita' viene comunicata ACL ai fini dell'inserimento immediato del sospetto in Siman e l'esito diagnostico finale viene registrato in Sinvsa. 5. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano i cui territori ricadono nelle zone di cui agli articoli 3 e 4, inseriscono i dati sull'attivita' di ricerca attiva delle carcasse di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), punto ii e art. 4, comma 1, lettera a), punto ii, alimentando il sistema reso disponibile su Sinvsa. Le informazioni e i dati relativi alle trappole installate, agli animali catturati, al posizionamento delle recinzioni e alle strutture designate alla raccolta dei suini selvatici e tutte le altre attivita' relative all'attuazione del Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la Peste suina africana in Italia per il 2023 sono trasmesse con relazioni trimestrali dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano al Commissario straordinario alla PSA e al Ministero della salute. 6. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano i cui territori ricadono nelle zone di restrizione di cui all'Allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594, al fine di consentire ai reparti territoriali del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA) di svolgere la vigilanza, a campione, prevista dal decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, comunicano agli stessi reparti territoriali del CUFAA, secondo modalita' da definirsi, i seguenti dati: a) programmazione settimanale di ogni attivita' venatoria e di controllo faunistico sui suini selvatici, ove autorizzata, comprendente le modalita' operative e il personale coinvolto; b) rendicontazione settimanale delle attivita' di cui al punto a), con l'accesso a tutte le informazioni necessarie ad esercitare il controllo. 7. Nelle zone di cui al comma 6 del presente articolo, sara' cura dei reparti territoriali del CUFAA vigilare sulla corretta apposizione della specifica segnaletica di avviso di accesso alle zone infette, sul rafforzamento delle barriere fisiche autostradali, provvedere alla verifica dell'integrita' di quelle poste intorno alla zona di circolazione virale e del rispetto del divieto di foraggiamento dei suini selvatici, nonche' degli altri divieti previsti dalla presente ordinanza. Periodicamente e, comunque, a cadenza almeno mensile, i suddetti reparti territoriali del CUFAA relazionano al Commissario straordinario alla PSA sugli esiti dell'attivita' di vigilanza effettuata ai sensi della presente ordinanza. Il Commissario straordinario, previ accordi protocollari, potra' richiedere la disponibilita' del personale afferente al CUFAA e alle altre Forze armate iscritto nell'elenco dei bioregolatori per i piani di eradicazione della specie cinghiale. 8. In aggiunta alle informazioni di cui ai commi precedenti le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2023, forniscono al Commissario, a cadenza bimestrale, i dati riguardanti: le attivita' venatorie sulla specie cinghiale; le attivita' di selezione e di controllo sulla specie cinghiale nelle aree non soggette a restrizione; gli abbattimenti nelle aree di restrizione; le catture nelle aree di restrizione, secondo lo schema di cui all'Allegato 6 alla presente ordinanza. Inoltre, dovranno essere trasmessi al Commissario, con la stessa cadenza, la documentazione sulla regolarita' delle procedure di abbattimento, di distruzione degli animali infetti e di smaltimento delle carcasse di suini, nonche' le procedure di disinfezione svolte sotto il controllo delle ASL di competenza.