Art. 12 
 
                       Provvedimenti regionali 
 
  1. Fermi restando gli  obiettivi  e  le  finalita'  della  presente
ordinanza e nel rispetto  della  normativa  europea  e  nazionale  di
riferimento, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
i cui  territori  rientrano  nelle  zone  istituite  ai  sensi  degli
articoli 3, 4, e 5 e/o i cui territori  non  sono  interessati  dalla
malattia in accordo con l'art. 7 della  presente  ordinanza,  possono
emanare provvedimenti regionali per individuare modalita' e procedure
per l'attuazione delle misure di  cui  alla  presente  ordinanza,  in
funzione della specifica  natura  dei  territori  coinvolti  e  della
propria  organizzazione  amministrativa  ed  individuare  i  soggetti
attuatori delle stesse. 
  2. Al fine di assicurare omogeneita' nella gestione della  malattia
e pari livelli di tutela della sanita' animale,  i  provvedimenti  di
cui  al  comma  1  possono  essere  emanati   esclusivamente   previa
acquisizione del parere positivo del Commissario  straordinario  alla
PSA e informata l'Unita' centrale di crisi.