Art. 13 Consegna delle opere 1. Le regioni e le province autonome interessate, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto collaudo da parte della societa' di committenza, prendono definitivamente in consegna, in relazione alla propria competenza territoriale, le opere realizzate dal Commissario straordinario alla peste suina africana ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9. 2. Ogni onere connesso alla gestione e alla manutenzione delle opere di cui al comma 1, resta a carico della regione o della provincia autonoma interessata a far data dalla consegna; rimane in facolta' delle regioni l'eventuale ulteriore trasferimento delle opere alle province e ai comuni, per i tratti di rispettiva competenza.