Art. 13 
 
                        Consegna delle opere 
 
  1. Le regioni e le  province  autonome  interessate,  entro  trenta
giorni dalla comunicazione  dell'avvenuto  collaudo  da  parte  della
societa' di committenza, prendono  definitivamente  in  consegna,  in
relazione alla propria competenza territoriale, le  opere  realizzate
dal Commissario straordinario alla  peste  suina  africana  ai  sensi
dell'art. 2, comma 2-bis del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9. 
  2. Ogni onere connesso alla  gestione  e  alla  manutenzione  delle
opere di cui al comma  1,  resta  a  carico  della  regione  o  della
provincia autonoma interessata a far data dalla consegna;  rimane  in
facolta' delle  regioni  l'eventuale  ulteriore  trasferimento  delle
opere  alle  province  e  ai  comuni,  per  i  tratti  di  rispettiva
competenza.