Art. 16 
 
                 Elenco nazionale dei Bioregolatori 
 
  1. I soggetti abilitati, ai sensi della legge n. 157 del  1992,  al
prelievo  venatorio  con   specifica   formazione   in   materia   di
biosicurezza  e  le  figure  autorizzate  ai  sensi  del  punto   2.5
dell'Allegato I al decreto interministeriale del 13 giugno 2023,  per
il periodo di applicazione dei  piani  di  eradicazione  della  peste
suina africana e del Piano  straordinario  delle  catture  a  livello
nazionale e regionale, di cui all'art. 2, comma  2,  lettera  b)  del
decreto-legge n. 9 del 2022, assumono la funzione di bioregolatori  e
possono iscriversi nell'apposito Elenco nazionale  dei  Bioregolatori
attivato nel portale dei Sistemi  informativi  veterinari  -  Vetinfo
all'indirizzo
https://www.vetinfo.it/p_servizi_csn/#/public/inserisci_bioregolatori
/intro dal quale potranno attingere le  Autorita'  competenti  locali
(ACL)  per  attivita'  di   contenimento   della   specie   cinghiale
sull'intero territorio nazionale. 
  2. Per l'attuazione dei piani di eradicazione regionali, dei PRIU e
del piano straordinario delle catture, abbattimento, smaltimento,  le
regioni e le Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  creano  le
strutture per lo stoccaggio e la raccolta, per un massimo di sessanta
giorni, degli esemplari di Sus  scrofa  selvatico  provenienti  dalle
operazioni di cattura, in vista dell'abbattimento/macellazione.