Art. 16 Elenco nazionale dei Bioregolatori 1. I soggetti abilitati, ai sensi della legge n. 157 del 1992, al prelievo venatorio con specifica formazione in materia di biosicurezza e le figure autorizzate ai sensi del punto 2.5 dell'Allegato I al decreto interministeriale del 13 giugno 2023, per il periodo di applicazione dei piani di eradicazione della peste suina africana e del Piano straordinario delle catture a livello nazionale e regionale, di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) del decreto-legge n. 9 del 2022, assumono la funzione di bioregolatori e possono iscriversi nell'apposito Elenco nazionale dei Bioregolatori attivato nel portale dei Sistemi informativi veterinari - Vetinfo all'indirizzo https://www.vetinfo.it/p_servizi_csn/#/public/inserisci_bioregolatori /intro dal quale potranno attingere le Autorita' competenti locali (ACL) per attivita' di contenimento della specie cinghiale sull'intero territorio nazionale. 2. Per l'attuazione dei piani di eradicazione regionali, dei PRIU e del piano straordinario delle catture, abbattimento, smaltimento, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano creano le strutture per lo stoccaggio e la raccolta, per un massimo di sessanta giorni, degli esemplari di Sus scrofa selvatico provenienti dalle operazioni di cattura, in vista dell'abbattimento/macellazione.