Art. 17 Sanzioni 1. Fatta salva la applicazione delle sanzioni penali previste dagli articoli 340 - interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessita' - e 500 - diffusione di una malattia delle piante e degli animali - del codice penale, chiunque compie atti di danneggiamento, manomissione o intralcio delle operazioni, compiuti durante le operazioni di cattura per il depopolamento dei cinghiali in aree di restrizione individuate ai fini dell'eradicazione della peste suina africana, risponde dei danni cagionati a terzi secondo le norme generali di diritto privato. 2. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge, 17 febbraio 2022, n. 9 per la violazione degli obblighi di segnalazione.