Art. 17 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Fatta salva la applicazione delle sanzioni penali previste dagli
articoli 340 - interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un
servizio di pubblica necessita' - e 500 - diffusione di una  malattia
delle piante e degli animali - del  codice  penale,  chiunque  compie
atti di danneggiamento, manomissione o  intralcio  delle  operazioni,
compiuti durante le operazioni di cattura per  il  depopolamento  dei
cinghiali   in   aree   di   restrizione    individuate    ai    fini
dell'eradicazione della peste  suina  africana,  risponde  dei  danni
cagionati a terzi secondo le norme generali di diritto privato. 
  2. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni  di  cui  all'art.  3,
comma 2, del decreto-legge, 17 febbraio 2022, n. 9 per la  violazione
degli obblighi di segnalazione.