Art. 18 
 
              Interdizione temporanea di aree soggette 
                      ad operazioni di cattura 
 
  1.  Nei  centri  abitati  ove  vengono  temporaneamente  impiantate
strutture di cattura, l'autorita' competente locale, d'intesa  con  i
sindaci, puo' interdire l'area alla frequentazione abituale  al  fine
di impedire ulteriori  ritardi  nelle  operazioni  di  cattura  e  di
prevenire la propagazione del virus.