Art. 18 Interdizione temporanea di aree soggette ad operazioni di cattura 1. Nei centri abitati ove vengono temporaneamente impiantate strutture di cattura, l'autorita' competente locale, d'intesa con i sindaci, puo' interdire l'area alla frequentazione abituale al fine di impedire ulteriori ritardi nelle operazioni di cattura e di prevenire la propagazione del virus.