Art. 2 
 
                      Obblighi di segnalazione 
 
  1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  3,  comma   1,   del
decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, chiunque rinvenga esemplari  di
suini selvatici morti o moribondi deve segnalarlo immediatamente alle
autorita' competenti locali  (ACL)  e  deve  astenersi  dal  toccare,
manipolare  o   spostare   l'animale,   salvo   diversa   indicazione
dell'autorita' competente stessa. 
  2. Le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
individuano  modalita'  semplificate  per  facilitare   l'adempimento
dell'obbligo di segnalazione di cui al comma 1. 
  3. Ai fini del rispetto delle azioni di cui al comma 1, le  regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, sul proprio
territorio,  una   corretta   azione   di   sensibilizzazione   della
popolazione al  fine  di  ridurre  il  rischio  di  diffusione  della
malattia attraverso il fattore umano.