Art. 3 Misure di controllo nella zona infetta, nelle zone soggette a restrizione parte II e parte III 1. Nelle zone infette istituite in conformita' all'art. 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 e nelle zone di restrizione parte II e parte III di cui all'Allegato I al medesimo regolamento, le autorita' competenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e le ACL, in maniera coordinata, attuano quanto segue: a) suini selvatici: i. affissione di apposita segnaletica di avviso di accesso nelle zone di cui al comma 1. I segnali forniti dalla regione, anche tramite le ACL, devono essere posti dai comuni interessati su ogni strada di ingresso alle zone di cui al comma 1 e all'ingresso dei centri abitati, paesi e citta'. I segnali devono essere di dimensioni e colori idonei, costruiti o rivestiti con materiale resistente alle intemperie e devono riportare almeno le informazioni principali sulla malattia, i divieti e i comportamenti corretti da adottare; ii. ricerca attiva delle carcasse di suini selvatici, dando priorita' alle aree piu' perimetrali delle zone di cui al presente comma e, in particolare, dove non sono ancora state riscontrate carcasse positive, applicando lo schema operativo di cui al Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la Peste suina africana in Italia per il 2023, nonche' alle relative linee guida. Considerata l'orografia di alcuni territori, la ricerca puo' essere svolta in modo mirato, prediligendo le aree ad alta densita' di suini selvatici, i corsi d'acqua e i fondo-valle, avvalendosi di personale appositamente dedicato e coinvolgendo il piu' possibile associazioni venatorie e di volontariato attive sul territorio previa adeguata formazione. L'attivita' deve essere programmata e coordinata dalle ACL con il supporto dell'autorita' competente regionale nell'ambito delle misure di eradicazione adottate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e deve essere rendicontata con le modalita' indicate nell'art. 11, comma 5, della presente ordinanza. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite delle ACL, assicurano la disponibilita' delle risorse necessarie all'implementazione dell'attivita'; iii. tutti i suini selvatici rinvenuti morti o moribondi, catturati e abbattuti devono essere testati per PSA e le carcasse degli animali devono essere smaltite secondo il regolamento (CE) n. 2009/1069, nel rigoroso rispetto delle procedure di biosicurezza; iv. adozione da parte delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di una procedura di gestione, campionamento e smaltimento di tutte le carcasse di suini selvatici rinvenuti morti di cui al punto precedente nel rispetto delle misure di biosicurezza, in conformita' a quanto previsto nel Manuale delle emergenze da peste suina africana nelle popolazioni di suini selvatici e nelle linee guida al Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la Peste suina africana in Italia per il 2023. Le carcasse devono essere rimosse e convogliate in un punto di raccolta adeguato nel quale vengono campionate dall'ACL territorialmente competente o da personale appositamente formato e incaricato dalla stessa Autorita' e, se necessario, successivamente stoccate in container refrigerati o altro luogo idoneo, in attesa di essere smaltite in impianti preposti. Qualora le carcasse si trovino in luoghi difficilmente accessibili, si procede al prelievo direttamente sul campo, adottando le idonee misure di pulizia e disinfezione dell'area, ivi inclusi la messa in sicurezza della carcassa per limitare il rischio di diffusione della malattia e l'interramento nel rispetto dell'art. 19, comma 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 2009/1069. L'individuazione dei punti di raccolta e stoccaggio e degli impianti di smaltimento sono demandati alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano; v. allestimento di dispositivi di cattura secondo quanto previsto dal piano di cui all'art. 29 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, elaborato per i territori interessati dall'infezione. Le procedure per la cattura e l'abbattimento degli animali devono essere documentate e applicate nel rispetto delle norme di settore vigenti; vi. costruzione di barriere fisiche o di qualsiasi altra struttura o rafforzamento di barriere fisiche o gestione dei punti di passaggio naturali o artificiali eventualmente gia' presenti, al fine di limitare gli spostamenti di suini selvatici, creando delle aree di dimensioni tali da garantire la possibilita' di applicare le misure di eradicazione, incluse quelle di depopolamento dei suini selvatici. Tali zone sono definite anche tenendo conto dell'orografia del territorio, delle dinamiche di diffusione della malattia nel selvatico e del rischio di coinvolgimento del settore domestico. I tracciati individuati devono essere preventivamente valutati dal Commissario straordinario alla PSA, sentita l'Unita' centrale di crisi e il Gruppo operativo degli esperti (GOE); vii. e' vietata l'attivita' venatoria collettiva (caccia collettiva effettuata con piu' di tre operatori) di qualsiasi tipologia e specie e l'attivita' venatoria nei confronti della specie cinghiale. Sono consentite le altre forme di caccia, nonche' l'utilizzo di cani da caccia nelle attivita' di addestramento venatorie, purche' nel rispetto del protocollo di biosicurezza di cui all'Allegato n. 4 alla presente ordinanza. L'attivita' venatoria puo' essere svolta con non piu' di tre cani contemporaneamente per cacciatore o gruppo di cacciatori. L'attivita' di controllo faunistico effettuata, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 157/92, sulla specie cinghiale, deve essere svolta nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui all'Allegato 1 alla presente ordinanza e delle linee guida operative di cui all'Allegato 3. Tenendo conto della diffusione spaziale della malattia, le modalita' di controllo faunistico, indicate nell'Allegato 3, sono modulate al fine di prevenire la diffusione della PSA nelle aree prossime al confine esterno della zona di restrizione II. La differenza tra metodi di intervento e' da ricondurre solo alla classificazione in zona di restrizione, indipendentemente dalla classificazione faunistica del territorio interessato. Le misure previste per i piani di depopolamento del cinghiale si applicano anche nelle aree protette ad ogni livello; viii. divieto di movimentazione al di fuori della zona infetta di carne, di prodotti a base di carne, di trofei e di ogni altro prodotto ottenuto da suini selvatici abbattuti in zona infetta; ix. le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono, su richiesta, autorizzare, in deroga al punto viii, la movimentazione di carni di suini selvatici abbattuti in attivita' di controllo faunistico e destinati alla commercializzazione per il consumo umano verso uno stabilimento di trasformazione, per essere sottoposti ad uno dei trattamenti di riduzione dei rischi di cui all'Allegato VII del regolamento delegato (UE) n. 2020/687, a seguito di esito negativo al test di laboratorio per ricerca del virus della PSA e, comunque, nel rispetto delle condizioni generali e delle specifiche previste dal regolamento (UE) n. 2023/594. Laddove non sia possibile l'invio presso uno stabilimento di trasformazione, le carcasse degli animali abbattuti in zona di restrizione parte II sono destinate alla distruzione. Qualora le condizioni geologiche lo consentano, previa autorizzazione dell'ACL, e' consentito l'interramento; x. le attivita' all'aperto svolte nelle aree agricole e naturali, le attivita' umane, ludico-ricreative e sportive nelle zone di restrizione individuate nell'Allegato 2 alla presente ordinanza, devono essere preventivamente autorizzate dalle autorita' comunali che richiedono in prima istanza, il parere della ACL; acquisito tale parere, le autorita' comunali inviano la comunicazione corredata dal citato parere al Commissario straordinario alla PSA che ne verifica la conformita' rispetto alle norme di biosicurezza di cui agli allegati nn. 2 e 5 alla presente ordinanza; xi. il GOT verifica il rispetto del divieto di foraggiamento dei suini selvatici con il supporto della polizia provinciale e/o di altre forze dell'ordine competenti in materia, ad eccezione dei casi in cui e' previsto l'utilizzo delle esche finalizzato alle attivita' di depopolamento, incluso il foraggiamento attrattivo, nonche' nel rispetto delle condizioni per la concessione delle attivita' in deroga previste al punto precedente. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano relazionano mensilmente al Commissario straordinario alla PSA e al Ministero della salute sull'effettuazione delle suddette verifiche; xii. l'utilizzo di fieno e paglia prodotti in zona infetta e' consentito a condizione che sia assicurata la tracciabilita' degli stessi, al fine di escludere qualsiasi contatto con suini. Tali materiali potranno essere destinati, mediante inoltro con procedura canalizzata su autorizzazione del GOT, all'utilizzo in aziende che allevano animali diversi da suini e cinghiali e nelle quali non siano presenti suini. Un eventuale utilizzo in aziende suinicole puo' essere consentito previo stoccaggio per un periodo di almeno trenta giorni per il fieno e di novanta giorni per la paglia in siti dove sia garantita l'assenza di contatto con suini o l'applicazione di altro trattamento equivalente; xiii. in caso di segnalazione di suini selvatici in difficolta' da parte dei centri di recupero animali selvatici (CRAS), obbligo di contattare immediatamente il GOT ai fini dell'abbattimento, dell'esecuzione dei test diagnostici e dello smaltimento delle carcasse, come materiale di categoria 1 ai sensi del regolamento (CE) n. 2009/1069; xiv. divieto di movimentazione, se non finalizzata all'abbattimento immediato di suini selvatici catturati in aree protette e in tutti i territori di cui al presente articolo. Gli animali destinati all'abbattimento non possono uscire dalla zona di restrizione; b) suini detenuti (inclusi i cinghiali): i. censimento di tutti gli stabilimenti che detengono suini, inclusi i cinghiali, e immediato aggiornamento della BDN sulla base delle informazioni anagrafiche verificate, tra cui la geolocalizzazione, l'orientamento produttivo, il numero di capi presenti. Detta attivita' deve comprendere anche l'individuazione di ogni struttura non registrata in BDN che detenga, anche temporaneamente e/o a qualsiasi titolo, cinghiali o suini, anche se non destinati alla produzione di alimenti. Alle predette attivita' provvedono le ACL, con l'eventuale supporto delle forze dell'ordine; ii. l'ACL programma la macellazione immediata dei suini detenuti all'interno di allevamenti familiari, di allevamenti commerciali della tipologia semibradi e di allevamenti misti che detengono suini, cinghiali o loro meticci destinati alla produzione di alimenti, e dispone il divieto di ripopolamento; iii. l'ACL programma la macellazione tempestiva dei suini presenti negli altri allevamenti di tipo commerciale, dispone e verifica il rispetto del divieto di riproduzione e di ripopolamento; iv. le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, prima di consentire il proseguimento o la ripresa dell'attivita' degli allevamenti di cui ai punti ii e iii, previa verifica della sussistenza di macelli designati verso cui movimentare i capi detenuti in allevamenti, informano il Ministero della salute e il Commissario straordinario alla PSA. La prosecuzione ovvero la ripresa dell'attivita' di allevamento sono subordinate alla verifica dell'adozione delle misure di biosicurezza rafforzate di cui all'Allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 e dei livelli di biosicurezza di cui al decreto ministeriale 28 giugno 2022, attraverso la compilazione delle apposite check list nel sistema Classyfarm.it. Quest'ultimo adempimento e' previsto solo per gli allevamenti commerciali; v. qualora non sia possibile attuare le misure di cui ai precedenti punti ii e iii, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare quanto previsto dagli articoli 61 e 70 del regolamento (UE) n. 2016/429; vi. per l'applicazione di quanto previsto ai punti ii, iii e v, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano devono assicurare l'effettuazione di una valutazione preventiva della possibilita' e della capacita' di abbattimento e di macellazione, ivi compresa la disponibilita' di stabilimenti designati, definendo adeguate procedure operative; vii. le ACL, in presenza di suini detenuti per finalita' diverse dalla produzione di alimenti, verificano il rispetto di quanto previsto dal dispositivo direttoriale DGSAF prot. n. 12438 del 18 maggio 2022; viii. l'ACL esegue il controllo virologico di tutti i suini morti e dei casi sospetti, come definiti dall'art. 9, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 2020/689; ix. qualora si rendano necessari trattamenti terapeutici sui suini non destinati alla produzione di alimenti, il detentore dovra' darne comunicazione al veterinario libero professionista, che valutera' con l'ACL la necessita' di effettuare, prima del trattamento, il prelievo di sangue per escludere la presenza del virus PSA; x. divieto di movimentazione di suini detenuti, di carni fresche e di prodotti, sottoprodotti e materiale germinale come definito nel regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594; I movimenti di partite di suini, carni fresche e prodotti a base di carne suina all'interno e al di fuori dei territori di cui al presente articolo sono consentiti in deroga ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 6; xi. il Commissario straordinario alla PSA, sentita l'Unita' centrale di crisi, puo' individuare, sulla base della valutazione della situazione epidemiologica, condizioni ulteriori per la concessione delle deroghe di cui all'art. 6 della presente ordinanza o valutare la necessita' di non concedere le deroghe per un determinato periodo di tempo.