Art. 3 
 
         Misure di controllo nella zona infetta, nelle zone 
             soggette a restrizione parte II e parte III 
 
  1. Nelle zone infette  istituite  in  conformita'  all'art.  3  del
regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2023/594  e  nelle   zone   di
restrizione parte II e parte III di cui all'Allegato  I  al  medesimo
regolamento, le autorita' competenti delle regioni e  delle  Province
autonome di Trento e Bolzano e le ACL, in maniera coordinata, attuano
quanto segue: 
    a) suini selvatici: 
      i. affissione di apposita  segnaletica  di  avviso  di  accesso
nelle zone di cui al comma 1. I segnali forniti dalla regione,  anche
tramite le ACL, devono essere posti dai comuni  interessati  su  ogni
strada di ingresso alle zone di cui al comma  1  e  all'ingresso  dei
centri abitati, paesi e citta'. I segnali devono essere di dimensioni
e colori idonei, costruiti o rivestiti con materiale resistente  alle
intemperie e devono riportare almeno le informazioni principali sulla
malattia, i divieti e i comportamenti corretti da adottare; 
      ii. ricerca attiva delle carcasse  di  suini  selvatici,  dando
priorita' alle aree piu' perimetrali delle zone di  cui  al  presente
comma e, in particolare,  dove  non  sono  ancora  state  riscontrate
carcasse positive, applicando lo schema operativo  di  cui  al  Piano
nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la Peste suina africana
in Italia per il 2023, nonche' alle relative linee guida. Considerata
l'orografia di alcuni territori, la ricerca  puo'  essere  svolta  in
modo  mirato,  prediligendo  le  aree  ad  alta  densita'  di   suini
selvatici, i corsi d'acqua e i fondo-valle, avvalendosi di  personale
appositamente dedicato e coinvolgendo il piu' possibile  associazioni
venatorie e di volontariato attive  sul  territorio  previa  adeguata
formazione. L'attivita' deve essere programmata  e  coordinata  dalle
ACL con il supporto dell'autorita' competente  regionale  nell'ambito
delle misure di eradicazione adottate dalle regioni e dalle  Province
autonome di Trento e di Bolzano e deve  essere  rendicontata  con  le
modalita' indicate nell'art. 11, comma 5, della  presente  ordinanza.
Le  regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e   di   Bolzano,
direttamente o per il tramite delle ACL, assicurano la disponibilita'
delle risorse necessarie all'implementazione dell'attivita'; 
      iii. tutti i  suini  selvatici  rinvenuti  morti  o  moribondi,
catturati e abbattuti devono essere testati per  PSA  e  le  carcasse
degli animali devono essere smaltite secondo il regolamento  (CE)  n.
2009/1069, nel rigoroso rispetto delle procedure di biosicurezza; 
      iv. adozione da parte delle regioni e delle  Province  autonome
di Trento e di Bolzano di una procedura di gestione, campionamento  e
smaltimento di tutte le carcasse di suini selvatici  rinvenuti  morti
di cui al punto precedente nel rispetto delle misure di biosicurezza,
in conformita' a quanto previsto nel Manuale delle emergenze da peste
suina africana nelle popolazioni di suini  selvatici  e  nelle  linee
guida al Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la Peste
suina africana in Italia per  il  2023.  Le  carcasse  devono  essere
rimosse e convogliate in un punto  di  raccolta  adeguato  nel  quale
vengono  campionate  dall'ACL  territorialmente   competente   o   da
personale appositamente formato e incaricato dalla  stessa  Autorita'
e, se necessario, successivamente stoccate in container refrigerati o
altro  luogo  idoneo,  in  attesa  di  essere  smaltite  in  impianti
preposti. Qualora le carcasse  si  trovino  in  luoghi  difficilmente
accessibili, si procede al prelievo direttamente sul campo, adottando
le idonee misure di pulizia e disinfezione dell'area, ivi inclusi  la
messa  in  sicurezza  della  carcassa  per  limitare  il  rischio  di
diffusione della malattia e l'interramento nel rispetto dell'art. 19,
comma  1,   lettera   c)   del   regolamento   (CE)   n.   2009/1069.
L'individuazione dei punti di raccolta e stoccaggio e degli  impianti
di smaltimento sono demandati alle regioni e alle  Province  autonome
di Trento e di Bolzano; 
      v.  allestimento  di  dispositivi  di  cattura  secondo  quanto
previsto dal piano di cui all'art. 29  del  decreto-legge  22  giugno
2023, n. 75, elaborato per i territori interessati dall'infezione. Le
procedure per la cattura e l'abbattimento degli animali devono essere
documentate e applicate nel rispetto delle norme di settore vigenti; 
      vi. costruzione  di  barriere  fisiche  o  di  qualsiasi  altra
struttura o rafforzamento di barriere fisiche o gestione dei punti di
passaggio naturali o artificiali eventualmente gia' presenti, al fine
di limitare gli spostamenti di suini selvatici, creando delle aree di
dimensioni tali da garantire la possibilita' di applicare  le  misure
di eradicazione, incluse quelle di depopolamento dei suini selvatici.
Tali zone  sono  definite  anche  tenendo  conto  dell'orografia  del
territorio,  delle  dinamiche  di  diffusione  della   malattia   nel
selvatico e del rischio di coinvolgimento del  settore  domestico.  I
tracciati individuati  devono  essere  preventivamente  valutati  dal
Commissario straordinario alla  PSA,  sentita  l'Unita'  centrale  di
crisi e il Gruppo operativo degli esperti (GOE); 
      vii.  e'  vietata  l'attivita'  venatoria  collettiva   (caccia
collettiva  effettuata  con  piu'  di tre  operatori)  di   qualsiasi
tipologia e specie e l'attivita' venatoria nei confronti della specie
cinghiale.  Sono  consentite  le  altre  forme  di  caccia,   nonche'
l'utilizzo  di  cani  da  caccia  nelle  attivita'  di  addestramento
venatorie, purche' nel rispetto del protocollo di biosicurezza di cui
all'Allegato n. 4 alla presente ordinanza. L'attivita' venatoria puo'
essere  svolta  con  non  piu'  di tre  cani  contemporaneamente  per
cacciatore  o  gruppo  di  cacciatori.   L'attivita'   di   controllo
faunistico effettuata, ai sensi dell'art. 19 della legge  n.  157/92,
sulla specie cinghiale, deve essere svolta nel rispetto di specifiche
misure di biosicurezza di cui all'Allegato 1 alla presente  ordinanza
e delle linee guida operative di cui all'Allegato  3.  Tenendo  conto
della diffusione spaziale della malattia, le modalita'  di  controllo
faunistico, indicate  nell'Allegato  3,  sono  modulate  al  fine  di
prevenire la diffusione della PSA  nelle  aree  prossime  al  confine
esterno della zona di restrizione II. La  differenza  tra  metodi  di
intervento e' da ricondurre solo  alla  classificazione  in  zona  di
restrizione, indipendentemente dalla classificazione  faunistica  del
territorio  interessato.  Le  misure  previste   per   i   piani   di
depopolamento del cinghiale si applicano anche nelle aree protette ad
ogni livello; 
      viii. divieto di movimentazione al di fuori della zona  infetta
di carne, di prodotti a base di carne, di  trofei  e  di  ogni  altro
prodotto ottenuto da suini selvatici abbattuti in zona infetta; 
      ix. le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano
possono, su richiesta, autorizzare,  in  deroga  al  punto  viii,  la
movimentazione di carni di suini selvatici abbattuti in attivita'  di
controllo faunistico e  destinati  alla  commercializzazione  per  il
consumo umano verso uno stabilimento di  trasformazione,  per  essere
sottoposti ad uno dei trattamenti di  riduzione  dei  rischi  di  cui
all'Allegato VII del regolamento delegato (UE) n. 2020/687, a seguito
di esito negativo al test di laboratorio per ricerca del virus  della
PSA e, comunque, nel  rispetto  delle  condizioni  generali  e  delle
specifiche previste dal regolamento (UE) n. 2023/594. Laddove non sia
possibile l'invio  presso  uno  stabilimento  di  trasformazione,  le
carcasse degli animali abbattuti in zona di restrizione parte II sono
destinate alla  distruzione.  Qualora  le  condizioni  geologiche  lo
consentano,   previa   autorizzazione   dell'ACL,    e'    consentito
l'interramento; 
      x.  le  attivita'  all'aperto  svolte  nelle  aree  agricole  e
naturali, le attivita' umane, ludico-ricreative e sportive nelle zone
di restrizione individuate nell'Allegato 2 alla  presente  ordinanza,
devono essere preventivamente autorizzate  dalle  autorita'  comunali
che richiedono in prima istanza, il parere della ACL; acquisito  tale
parere, le autorita' comunali inviano la comunicazione corredata  dal
citato parere al Commissario straordinario alla PSA che  ne  verifica
la conformita' rispetto  alle  norme  di  biosicurezza  di  cui  agli
allegati nn. 2 e 5 alla presente ordinanza; 
      xi. il GOT verifica il rispetto del  divieto  di  foraggiamento
dei suini selvatici con il supporto della polizia provinciale e/o  di
altre forze dell'ordine competenti in materia, ad eccezione dei  casi
in cui e' previsto l'utilizzo delle esche finalizzato alle  attivita'
di depopolamento, incluso il foraggiamento  attrattivo,  nonche'  nel
rispetto delle condizioni  per  la  concessione  delle  attivita'  in
deroga previste  al  punto  precedente.  Le  regioni  e  le  Province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano   relazionano   mensilmente   al
Commissario straordinario  alla  PSA  e  al  Ministero  della  salute
sull'effettuazione delle suddette verifiche; 
      xii. l'utilizzo di fieno e paglia prodotti in zona  infetta  e'
consentito a condizione che sia assicurata  la  tracciabilita'  degli
stessi, al fine di  escludere  qualsiasi  contatto  con  suini.  Tali
materiali potranno essere destinati, mediante inoltro  con  procedura
canalizzata su autorizzazione del GOT, all'utilizzo  in  aziende  che
allevano animali diversi da suini e cinghiali e nelle quali non siano
presenti suini. Un  eventuale  utilizzo  in  aziende  suinicole  puo'
essere consentito previo stoccaggio per un periodo di  almeno  trenta
giorni per il fieno e di novanta giorni per la paglia  in  siti  dove
sia garantita l'assenza di contatto con  suini  o  l'applicazione  di
altro trattamento equivalente; 
      xiii. in caso di segnalazione di suini selvatici in difficolta'
da parte dei centri di recupero animali selvatici (CRAS), obbligo  di
contattare  immediatamente  il   GOT   ai   fini   dell'abbattimento,
dell'esecuzione  dei  test  diagnostici  e  dello  smaltimento  delle
carcasse, come materiale di categoria 1 ai sensi del regolamento (CE)
n. 2009/1069; 
      xiv.   divieto   di   movimentazione,   se   non    finalizzata
all'abbattimento immediato  di  suini  selvatici  catturati  in  aree
protette e in tutti i territori di  cui  al  presente  articolo.  Gli
animali destinati all'abbattimento non possono uscire dalla  zona  di
restrizione; 
    b) suini detenuti (inclusi i cinghiali): 
      i. censimento di tutti gli stabilimenti  che  detengono  suini,
inclusi i cinghiali, e immediato aggiornamento della BDN  sulla  base
delle   informazioni   anagrafiche    verificate,    tra    cui    la
geolocalizzazione,  l'orientamento  produttivo,  il  numero  di  capi
presenti. Detta attivita' deve comprendere anche l'individuazione  di
ogni  struttura  non   registrata   in   BDN   che   detenga,   anche
temporaneamente e/o a qualsiasi titolo, cinghiali o suini,  anche  se
non destinati alla produzione di alimenti.  Alle  predette  attivita'
provvedono le ACL, con l'eventuale supporto delle forze dell'ordine; 
      ii.  l'ACL  programma  la  macellazione  immediata  dei   suini
detenuti  all'interno  di  allevamenti  familiari,   di   allevamenti
commerciali della tipologia semibradi  e  di  allevamenti  misti  che
detengono suini, cinghiali o loro meticci destinati  alla  produzione
di alimenti, e dispone il divieto di ripopolamento; 
      iii. l'ACL  programma  la  macellazione  tempestiva  dei  suini
presenti negli altri  allevamenti  di  tipo  commerciale,  dispone  e
verifica il rispetto del divieto di riproduzione e di ripopolamento; 
      iv. le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
prima di consentire il  proseguimento  o  la  ripresa  dell'attivita'
degli allevamenti di cui ai punti ii e  iii,  previa  verifica  della
sussistenza  di  macelli  designati  verso  cui  movimentare  i  capi
detenuti in allevamenti, informano il Ministero  della  salute  e  il
Commissario straordinario alla PSA. La prosecuzione ovvero la ripresa
dell'attivita'  di  allevamento  sono   subordinate   alla   verifica
dell'adozione  delle  misure  di  biosicurezza  rafforzate   di   cui
all'Allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 e dei
livelli di biosicurezza di cui  al  decreto  ministeriale  28  giugno
2022, attraverso  la  compilazione  delle  apposite  check  list  nel
sistema Classyfarm.it. Quest'ultimo adempimento e' previsto solo  per
gli allevamenti commerciali; 
      v. qualora non sia  possibile  attuare  le  misure  di  cui  ai
precedenti punti ii e iii, le  regioni  e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano possono attuare quanto previsto dagli articoli 61
e 70 del regolamento (UE) n. 2016/429; 
      vi. per l'applicazione di quanto previsto ai punti ii, iii e v,
le regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  devono
assicurare  l'effettuazione  di  una  valutazione  preventiva   della
possibilita' e della capacita' di abbattimento e di macellazione, ivi
compresa  la  disponibilita'  di  stabilimenti  designati,  definendo
adeguate procedure operative; 
      vii. le ACL,  in  presenza  di  suini  detenuti  per  finalita'
diverse dalla produzione  di  alimenti,  verificano  il  rispetto  di
quanto previsto dal dispositivo direttoriale DGSAF prot. n. 12438 del
18 maggio 2022; 
      viii. l'ACL esegue il controllo virologico  di  tutti  i  suini
morti e dei casi sospetti, come definiti dall'art.  9,  paragrafo  1,
del regolamento delegato (UE) n. 2020/689; 
      ix. qualora si rendano necessari  trattamenti  terapeutici  sui
suini non destinati alla produzione di alimenti, il detentore  dovra'
darne  comunicazione  al  veterinario  libero   professionista,   che
valutera'  con  l'ACL  la  necessita'  di   effettuare,   prima   del
trattamento, il prelievo di sangue  per  escludere  la  presenza  del
virus PSA; 
      x. divieto  di  movimentazione  di  suini  detenuti,  di  carni
fresche e di  prodotti,  sottoprodotti  e  materiale  germinale  come
definito nel regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594; I  movimenti
di partite di suini, carni fresche e prodotti a base di  carne  suina
all'interno e al di fuori dei territori di cui al  presente  articolo
sono consentiti in deroga ai sensi di quanto previsto dal  successivo
art. 6; 
      xi. il Commissario straordinario  alla  PSA,  sentita  l'Unita'
centrale di crisi, puo' individuare,  sulla  base  della  valutazione
della  situazione  epidemiologica,  condizioni   ulteriori   per   la
concessione delle deroghe di cui all'art. 6 della presente  ordinanza
o  valutare  la  necessita'  di  non  concedere  le  deroghe  per  un
determinato periodo di tempo.