Art. 4 
 
Misure di controllo nei comuni della  zona  confinante  con  la  zona
  infetta o nella zona soggetta a restrizione Parte I. 
 
  1. Nella zona confinante con la zona infetta o nella zona  soggetta
a restrizione Parte I  di  cui  all'Allegato  I  del  regolamento  di
esecuzione  (UE)  n.  2023/594,  in  conformita'  alle   disposizioni
previste per  detta  zona  dal  medesimo  regolamento,  le  autorita'
competenti regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano  e
le Autorita' competenti locali in maniera coordinata, attuano  quanto
segue: 
    a) suini selvatici: 
      i. rafforzamento della sorveglianza  passiva,  ivi  inclusa  la
ricerca attiva  delle  carcasse  di  suini  selvatici  programmata  e
coordinata a  livello  regionale,  razionalizzata  sulla  base  degli
ultimi ritrovamenti delle carcasse positive  e  rendicontata  con  le
modalita' indicate nell'art. 10, comma 5 della presente  ordinanza  e
attraverso attivita' di sensibilizzazione  volta  ad  incentivare  ed
incrementare le  segnalazioni  di  ritrovamento  carcasse  o  animali
moribondi o coinvolti in incidenti stradali; 
      ii. regolamentazione in  base  alla  situazione  epidemiologica
dell'attivita' venatoria e  di  controllo  verso  i  suini  selvatici
finalizzata all'eliminazione del maggior numero  di  capi  possibile,
che  puo'  essere  svolta  nel  rispetto  di  specifiche  misure   di
biosicurezza di cui all'Allegato 1 alla presente  ordinanza.  I  capi
abbattuti possono  essere  destinati  all'autoconsumo  esclusivamente
all'interno della stessa zona di  restrizione  e  solo  se  risultati
negativi ai test di laboratorio per ricerca  del  virus  PSA,  previo
parere del Commissario straordinario alla PSA che all'occorrenza puo'
richiedere parere del GOE e sulla base dell'andamento  dei  risultati
della sorveglianza passiva, le regioni e Province autonome di  Trento
e Bolzano possono derogare alla necessita' di testare  tutti  i  capi
abbattuti.  Sono  consentite  le  altre  forme  di  caccia,   nonche'
l'utilizzo di cani da caccia in  attivita'  di  addestramento  ed  in
attivita' venatoria. Le misure previste per i piani di  depopolamento
del cinghiale si applicano anche nelle aree protette ad ogni  livello
e, in deroga all'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353,  nelle
zone boscate e di pascoli i cui soprasuoli siano stati  percorsi  dal
fuoco, ai fini della eradicazione della  peste  suina  africana  fino
alla  completa  e  definitiva  eliminazione   della   malattia   sono
consentite le catture, la selezione  ed  il  controllo  e  tramite  i
bioregolatori la tecnica della girata come previsto dall'art. 3 punto
vii. della presente ordinanza; 
      iii. utilizzo  di  trappole  quale  mezzo  di  riduzione  della
popolazione di  suini  selvatici.  Le  procedure  per  la  cattura  e
l'abbattimento degli animali devono essere  documentate  e  applicate
nel rispetto delle norme di settore vigenti. Tutte le carcasse  degli
animali eventualmente catturati e abbattuti possono essere  destinate
all'autoconsumo  esclusivamente  all'interno  della  stessa  zona  di
restrizione e solo se risultate negative ai test di  laboratorio  per
ricerca del virus PSA, previo parere  del  Commissario  straordinario
alla PSA che all'occorrenza puo' richiedere il parere del GOE e sulla
base dell'andamento dei  risultati  della  sorveglianza  passiva,  le
regioni e province  autonome  possono  derogare  alla  necessita'  di
testare tutti i capi cacciati; 
      iv. le regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano,  su
richiesta, possono autorizzare, la movimentazione di carni  di  suini
selvatici abbattuti  e  destinati  alla  commercializzazione  per  il
consumo umano, direttamente verso uno stabilimento di trasformazione,
all'interno della zona di restrizione parte I o fuori di questa,  per
essere sottoposti ad uno dei trattamenti di riduzione dei  rischi  di
cui all'Allegato VII del regolamento delegato  (UE)  n.  2020/687,  a
seguito di esito negativo al  test  di  laboratorio  e  comunque  nel
rispetto  delle  condizioni  generali  e  specifiche   previste   del
regolamento  (UE)  n.  2023/594   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni, ivi incluse le fattispecie previste dall'art. 49; 
      v. il GOT con il supporto della polizia provinciale o di  altre
forze  dell'Ordine,   verificano   il   rispetto   del   divieto   di
foraggiamento di suini selvatici ad eccezione  dei  casi  in  cui  e'
previsto l'utilizzo delle esche ai fini di depopolamento; 
      vi.  divieto  di  movimentazione  se   non   finalizzata   alla
macellazione e abbattimento immediato di suini selvatici catturati in
aree protette e in tutti i territori di cui al presente articolo. Gli
animali non possono uscire dalla zona di restrizione; 
    b) suini detenuti (inclusi i cinghiali): 
      i. censimento di tutti gli stabilimenti  che  detengono  suini,
inclusi i cinghiali, ed immediato aggiornamento della BDN sulla  base
delle   informazioni   anagrafiche    verificate,    tra    cui    la
geolocalizzazione, l'orientamento produttivo ed  il  numero  di  capi
presenti. Detta attivita' deve comprendere anche l'individuazione  di
ogni  struttura  non   registrata   in   BDN   che   detenga,   anche
temporaneamente e/o a qualsiasi titolo, cinghiali o  suini  anche  se
non destinati alla produzione di alimenti.  Alle  predette  attivita'
provvede l'ACL e le forze dell'ordine territorialmente competenti; 
      ii. esecuzione  puntuale  del  controllo  virologico  dei  casi
sospetti come definiti dall'art. 9, paragrafo 1, regolamento delegato
(UE) n. 2020/689, di tutti i verri e le scrofe trovati morti, e delle
altre categorie di suini con un peso  maggiore  di  20  kg  morti  il
sabato e la domenica; 
      iii. qualora si rendano necessari trattamenti  terapeutici  sui
suini non gia' precedentemente pianificati, l'operatore dovra'  darne
comunicazione al veterinario libero professionista, che valutera' con
l'ACL la necessita' di effettuare prima del trattamento  il  prelievo
di sangue per escludere la presenza del virus PSA; 
      iv. macellazione dei suini presenti negli allevamenti familiari
destinati alla produzione di alimenti e divieto di ripopolamento; 
      v.  previa  valutazione  della  situazione   epidemiologica   e
verifica dei requisiti di biosicurezza di cui al decreto ministeriale
28 giungo 2022 le regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano
possono consentire il  proseguimento  dell'attivita'  di  allevamento
familiare; 
      vi. l'ACL provvede alla verifica delle misure  di  biosicurezza
rafforzate  negli  allevamenti  commerciali   cosi'   come   previsto
dall'Allegato III del regolamento di esecuzione  (UE)  n. 2023/594  e
successive  modificazioni  ed   integrazioni   e   dei   livelli   di
biosicurezza, dando priorita'  a  quelli  di  tipologia  «semibrado»,
attraverso la compilazione delle  apposite  check  list  nel  sistema
Classyfarm.it. In caso di riscontro di non conformita'  l'ACL,  fatta
salva l'adozione di specifici provvedimenti sanzionatori, prescrivono
modalita' e tempi  per  la  risoluzione  delle  non  conformita'.  Se
l'operatore  non  adempie  alle  prescrizioni,   si   provvede   alla
macellazione dei suini detenuti ed al divieto di ripopolamento fino a
risoluzione delle stesse; 
      vii. rafforzamento della  vigilanza  sulle  movimentazioni  dei
suini e inserimento dell'obbligo di  validazione  del  Modello  4  da
parte dell'ACL. 
      viii. i movimenti di partite di suini, carni fresche e prodotti
a base di carne suina all'interno e al di fuori dei territori di  cui
al presente articolo sono consentiti ai sensi di quanto previsto  dal
successivo art. 6; 
      ix. l'ACL, in presenza di suini detenuti per finalita'  diverse
dalla produzione di alimenti verifica il rispetto di quanto  previsto
dal dispositivo direttoriale n. 12438 del 18 maggio 2022. 
  2.  Fatte  salve  le  misure  di  cui  all'art.  7  della  presente
ordinanza, le regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano  in
cui insistono le zone di cui agli articoli 3 e 4, possono individuare
nei territori di propria competenza non interessati  dalla  malattia,
ulteriori zone a rischio nelle quali disporre almeno le misure di cui
al precedente comma  1,  lettera  b)  punti  ii,  iv,  vi.  Ulteriori
eventuali  misure  possono  essere  adottate   previo   coordinamento
nell'ambito dell'Unita' centrale di  crisi,  al  fine  di  garantirne
un'uniforme e immediata adozione.