Art. 5 
 
      Misure di controllo in caso di malattia in suini detenuti 
 
  1. L'ACL adotta e attua immediatamente e senza  indugio  le  misure
previste dal regolamento delegato (UE)  n.  2020/687  e  dal  decreto
legislativo 5 agosto 2022, n. 136 in  caso  di  sospetto  e  conferma
della presenza della malattia all'interno di  uno  stabilimento,  ivi
compresa l'istituzione  di  zone  soggette  a  restrizione  (zona  di
protezione e zona di  sorveglianza),  e  vigila  sul  rispetto  degli
obblighi previsti da parte degli operatori. 
  2.  A  seguito  di  conferma  della  malattia  all'interno  di  uno
stabilimento, in conformita' a quanto previsto dall'art. 22, comma  2
del regolamento delegato (UE) n. 2020/687 e dal decreto legislativo 5
agosto 2022, n. 136, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nell'ambito dell'Unita' di crisi, al fine  di  prevenire  la
diffusione della malattia, in base alle informazioni  epidemiologiche
o ad altri  dati  a  disposizione,  possono  valutare  l'abbattimento
preventivo e la macellazione dei suini  detenuti  negli  stabilimenti
situati nelle zone soggette a  restrizione  istituite  ai  sensi  del
comma 1. 
  3. Fatto salvo quanto  previsto  nei  commi  1  e  2  del  presente
articolo, in caso di istituzione di una zona soggetta  a  restrizione
Parte III di cui all'Allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n.
2023/594 ed in conformita' alle disposizioni ed ai  divieti  previsti
per detta zona dal medesimo regolamento, le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, su richiesta, possono autorizzare le
movimentazioni di suini, prodotti a base di carne,  sottoprodotti  di
origine animale e materiale germinale, secondo le condizioni generali
e specifiche previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594.