Art. 6 Deroghe 1. Tenuto conto dei divieti alla movimentazione di suini, carni fresche e prodotti a base di carne suina dentro e fuori le zone di restrizione istituite per PSA di cui al regolamento (UE) n. 2023/594, le ACL procedono, nel piu' breve tempo possibile, al rilascio delle relative deroghe, ivi compresa la designazione degli stabilimenti previa verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla normativa citata. Con successiva circolare ministeriale sono fornite indicazioni operative in merito alle condizioni ed alle modalita' per il rilascio, da parte dell'Autorita' competente locale, delle suddette deroghe, nonche' informazioni riguardanti le relative certificazioni sanitarie in accordo con quanto previsto dallo stesso regolamento. 2. Il Commissario straordinario alla PSA, sentita l'Unita' centrale di crisi, sulla base della valutazione della situazione epidemiologica, puo' individuare condizioni ulteriori per la concessione delle deroghe di cui al comma 1 o valutare la necessita' di non concederle per un determinato periodo di tempo.