Art. 6 
 
                               Deroghe 
 
  1. Tenuto conto dei divieti alla  movimentazione  di  suini,  carni
fresche e prodotti a base di carne suina dentro e fuori  le  zone  di
restrizione istituite per PSA di cui al regolamento (UE) n. 2023/594,
le ACL procedono, nel piu' breve tempo possibile, al  rilascio  delle
relative deroghe, ivi compresa  la  designazione  degli  stabilimenti
previa verifica della sussistenza dei requisiti  e  delle  condizioni
previste   dalla   normativa   citata.   Con   successiva   circolare
ministeriale  sono  fornite  indicazioni  operative  in  merito  alle
condizioni ed alle modalita' per il rilascio, da parte dell'Autorita'
competente  locale,  delle  suddette  deroghe,  nonche'  informazioni
riguardanti le  relative  certificazioni  sanitarie  in  accordo  con
quanto previsto dallo stesso regolamento. 
  2. Il Commissario straordinario alla PSA, sentita l'Unita' centrale
di   crisi,   sulla   base   della   valutazione   della   situazione
epidemiologica,  puo'  individuare  condizioni   ulteriori   per   la
concessione delle deroghe di cui al comma 1 o valutare la  necessita'
di non concederle per un determinato periodo di tempo.