Art. 7 
 
            Misure di controllo sul territorio nazionale 
                   non interessato dalla malattia 
 
  1. Sul territorio nazionale non ricadente nelle zone  di  cui  agli
articoli 3  e  4  le  autorita'  competenti  regionali,  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano e le  aziende  sanitarie  locali,  in
maniera coordinata, applicano le seguenti misure: 
    a) applicazione de Piani regionali di interventi urgenti  per  la
gestione, il  controllo  e  l'eradicazione  della  PSA  nella  specie
cinghiale di cui al decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9; 
    b) completamento del censimento di  tutti  gli  stabilimenti  che
detengono suini e immediato aggiornamento della BDN sulla base  delle
informazioni anagrafiche verificate, tra  cui  la  geolocalizzazione,
l'orientamento  produttivo,  il  numero  di  capi   presenti.   Detta
attivita'   deve   comprendere   anche   l'individuazione   di   ogni
stabilimento non registrato in BDN che detenga, anche temporaneamente
e/o a qualsiasi titolo, cinghiali o suini,  anche  se  non  destinati
alla produzione di alimenti; 
    c) verifica dei livelli di biosicurezza degli allevamenti di  cui
al decreto del Ministro della salute 28 giugno 2022, dando  priorita'
a quelli di tipologia «semibrado», attraverso la  compilazione  delle
apposite check list e la loro registrazione nel sistema Classyfarm.it
In  caso  di  non  conformita'  si  applicano,  salvo  che  il  fatto
costituisca reato, le sanzioni  di  cui  all'art.  23,  comma  3  del
decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136; 
    d) l'ACL, in presenza di suini  detenuti  per  finalita'  diverse
dalla produzione di alimenti, verifica il rispetto di quanto previsto
dal dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 12438 del 18 maggio 2022; 
    e) la movimentazione di suini  selvatici  catturati  deve  essere
finalizzata  alla  macellazione  o  all'abbattimento   degli   stessi
animali,   limitata   esclusivamente   all'ambito   territoriale    e
autorizzata dall'ACL secondo  procedure  stabilite  dalle  regioni  e
dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. 
  2. Le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
garantiscono il controllo virologico di tutte le  carcasse  di  suini
selvatici ritrovati sul proprio territorio, fatti salvi gli obiettivi
minimi previsti  dal  vigente  Piano  nazionale  di  sorveglianza  ed
eradicazione per la Peste suina africana in Italia per  il  2023,  il
controllo virologico dei casi sospetti  come  definiti  dall'art.  9,
paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 2020/689 e di  tutti  i
suini morti  negli  allevamenti  familiari  e,  per  gli  allevamenti
semibradi, dei suini aventi un peso maggiore di 20 kg o  appartenenti
a categorie individuate sulla base di una valutazione del rischio. 
  3. Le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  in
collaborazione  con  le   Associazioni   di   categoria,   effettuano
un'attivita'  di  formazione  e  informazione  anche  ai  fini  della
ricognizione sulla disponibilita' di  stabilimenti  da  designare  ai
sensi del regolamento di esecuzione n. 2023/594. 
  4. Le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
aggiornano  i  piani  di   emergenza   regionali,   con   particolare
riferimento alle procedure di abbattimento  e  smaltimento  dei  capi
negli eventuali focolai domestici.