Art. 9 Attuazione e verifica delle misure e possibilita' di delega 1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per il tramite delle ACL assicurano l'attuazione e la verifica delle misure di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della presente ordinanza. 2. Il Commissario straordinario riunisce e coordina le Unita' di crisi regionali delle regioni interessate dalla malattia per garantire la necessaria integrazione e sinergia delle misure previste dalla presente ordinanza, sentita l'Unita' centrale di crisi (UCC). 3. Ferme restando le funzioni di coordinamento e di indirizzo gia' individuate all'interno delle unita' di crisi centrale e delle unita' di crisi regionali e locali, il Prefetto puo' istituire una cabina di regia per l'attuazione, in maniera coordinata da parte delle diverse istituzioni territoriali, delle procedure di abbattimento dei suini selvatici, e la successiva verifica del rispetto delle misure previste dalla presente ordinanza. 4. Per le finalita' di cui al comma 1 del presente articolo, le Autorita' competenti locali (ACL), sentite le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di appartenenza, possono delegare espressamente specifici compiti a veterinari non ufficiali (veterinari aziendali e liberi professionisti), dopo aver verificato di non poter sopperire alle ulteriori esigenze emergenziali con strumenti ordinari di ricostituzione delle piante organiche o mediante il reperimento delle necessarie risorse umane con l'attribuzione di incarichi a tempo determinato a dirigenti veterinari. 5. Per l'attuazione delle misure di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), punti ii e v ed art. 4, comma 1, lettera a), punti i e iii, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di appartenenza, possono avvalersi, previo accordi con i Ministeri di appartenenza, di personale delle Forze dell'ordine, degli agenti della vigilanza regionale e provinciale delle associazioni venatorie e di volontariato e di persone fisiche o giuridiche formalmente incaricate. 6. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite delle ACL, nei casi di cui ai commi 4 e 5, verificano e assicurano che le persone fisiche o giuridiche delegate posseggono le competenze, gli strumenti e le infrastrutture necessarie ad eseguire i compiti loro assegnati e, nel caso, provvedono a fornire tutte le ulteriori informazioni utili. 7. Per l'abbattimento dei suini selvatici coinvolti in incidenti stradali, o comunque rinvenuti feriti o con alterazione del normale comportamento di cui all'art. 1, punto 6 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, le ACL, sentite le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di appartenenza, possono richiedere il supporto del personale delle Forze dell'ordine. 8. Per le attivita' di depopolamento e di controllo faunistico previste all'art. 3, comma 1, lettera a) rispettivamente punti vi e vii, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano con proprio provvedimento possono avvalersi previo accordi tra i Ministeri di appartenenza di personale delle Forze armate e dalle Forze dell'ordine, degli agenti della vigilanza regionale e provinciale, ai sensi della legge n. 157 del 1992, al prelievo venatorio con specifica formazione in materia di biosicurezza e le figure autorizzate ai sensi del punto 2.5 dell'Allegato I del decreto interministeriale del 13 giugno 2023 come previsto dall'art. 16 della presente ordinanza.