Art. 9 
 
     Attuazione e verifica delle misure e possibilita' di delega 
 
  1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per il
tramite delle ACL assicurano l'attuazione e la verifica delle  misure
di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della presente ordinanza. 
  2. Il Commissario straordinario riunisce e coordina  le  Unita'  di
crisi  regionali  delle  regioni  interessate  dalla   malattia   per
garantire la necessaria integrazione e sinergia delle misure previste
dalla presente ordinanza, sentita l'Unita' centrale di crisi (UCC). 
  3. Ferme restando le funzioni di coordinamento e di indirizzo  gia'
individuate all'interno delle unita' di crisi centrale e delle unita'
di crisi regionali e locali, il Prefetto puo' istituire una cabina di
regia per l'attuazione, in maniera coordinata da parte delle  diverse
istituzioni territoriali, delle procedure di abbattimento  dei  suini
selvatici,  e  la  successiva  verifica  del  rispetto  delle  misure
previste dalla presente ordinanza. 
  4. Per le finalita' di cui al comma 1  del  presente  articolo,  le
Autorita' competenti locali (ACL), sentite le regioni e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano  di  appartenenza,  possono  delegare
espressamente  specifici   compiti   a   veterinari   non   ufficiali
(veterinari aziendali e liberi professionisti), dopo aver  verificato
di non poter  sopperire  alle  ulteriori  esigenze  emergenziali  con
strumenti  ordinari  di  ricostituzione  delle  piante  organiche   o
mediante  il  reperimento  delle   necessarie   risorse   umane   con
l'attribuzione  di  incarichi  a  tempo   determinato   a   dirigenti
veterinari. 
  5. Per l'attuazione delle  misure  di  cui  all'art.  3,  comma  1,
lettera a), punti ii e v ed art. 4, comma 1, lettera a),  punti  i  e
iii, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  di
appartenenza, possono avvalersi, previo accordi con  i  Ministeri  di
appartenenza, di personale  delle  Forze  dell'ordine,  degli  agenti
della vigilanza regionale e provinciale delle associazioni  venatorie
e di volontariato e  di  persone  fisiche  o  giuridiche  formalmente
incaricate. 
  6. Le regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
direttamente o per il tramite delle ACL, nei casi di cui ai commi 4 e
5, verificano e  assicurano  che  le  persone  fisiche  o  giuridiche
delegate posseggono le competenze, gli strumenti e le  infrastrutture
necessarie  ad  eseguire  i  compiti  loro  assegnati  e,  nel  caso,
provvedono a fornire tutte le ulteriori informazioni utili. 
  7. Per l'abbattimento dei suini selvatici  coinvolti  in  incidenti
stradali, o comunque rinvenuti feriti o con alterazione  del  normale
comportamento di  cui  all'art.  1,  punto  6  del  decreto-legge  17
febbraio 2022, n. 9,  le  ACL,  sentite  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano di appartenenza,  possono  richiedere
il supporto del personale delle Forze dell'ordine. 
  8. Per le attivita' di  depopolamento  e  di  controllo  faunistico
previste all'art. 3, comma 1, lettera a) rispettivamente punti  vi  e
vii, le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  con
proprio  provvedimento  possono  avvalersi  previo  accordi   tra   i
Ministeri di appartenenza di personale delle  Forze  armate  e  dalle
Forze  dell'ordine,  degli  agenti  della   vigilanza   regionale   e
provinciale, ai sensi della  legge  n.  157  del  1992,  al  prelievo
venatorio con specifica formazione in materia di  biosicurezza  e  le
figure autorizzate ai sensi del punto 2.5 dell'Allegato I del decreto
interministeriale del 13 giugno 2023 come previsto dall'art. 16 della
presente ordinanza.