Allegato 3 LINEE GUIDA PER LA MODULAZIONE DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLA SPECIE CINGHIALE IN ZONA INFETTA E IN ZONA DI RESTRIZIONE II. L'area della ZR II e' suddivisa in due fasce: A. dal confine esterno non inferiore a 10 km , salvo barriere naturali o artificiali, con possibilita' di deroghe da parte delle regioni per situazioni orografiche particolari, verso il cuore dell'area infetta (area a maggior rischio di diffusione della PSA verso territori indenni) le azioni di controllo faunistico (abbattimenti) devono avvenire attraverso misure che non determinino o almeno riducano al minimo la movimentazione di cinghiali in abbattimento selettivo o abbattimento tramite girata con l'uso massimo di tre cani anche notturno da veicolo e utilizzo di gabbie di cattura per successivo abbattimento; B. nella restante porzione residuale di territorio, se esistente, ossia dal limite non inferiore dei 10 km , salvo barriere naturali o artificiali, con possibilita' di deroghe da parte delle regioni per situazioni orografiche particolari, sopraindicati sino al cuore dell'area infetta (area a rischio di diffusione locale della PSA) le azioni di controllo faunistico (abbattimenti) devono avvenire attraverso le misure piu' incisive possibili, ma comunque che determinino una scarsa movimentazione di cinghiali abbattimento tramite girata e battuta con l'uso massimo di tre cani per cacciatore, abbattimento selettivo anche notturno da veicolo, utilizzo di gabbie di cattura per successivo abbattimento. Nel caso in cui per le caratteristiche geografiche del territorio la ZR II non confini con una ZR I (ad esempio il mar Ligure) le azioni di controllo faunistico devono avvenire con le modalita' previste per la fascia B. I comuni di cui ai punti A e B devono essere identificati in base all'elenco delle zone sottoposte a restrizione per PSA di cui all'Allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/605 (e successive modificazioni ed integrazioni) e relativi regolamenti di esecuzione. Ai comuni i cui territori rientrano per piu' della meta' della loro estensione in zona A, si applicano le misure previste al medesimo punto. Tali elenchi sono resi disponibili dalle regioni tramite gli osservatori epidemiologici degli II.ZZ.SS. territorialmente competenti che ne danno comunicazione all'Autorita' competente locale (ACL) e al Commissario straordinario alla PSA.