(Allegato 3)
                                                           Allegato 3 
 
 
LINEE GUIDA PER LA MODULAZIONE DELLE  ATTIVITA'  DI  CONTROLLO  DELLA
  SPECIE CINGHIALE IN ZONA INFETTA E IN ZONA DI RESTRIZIONE II. 
 
    L'area della ZR II e' suddivisa in due fasce: 
      A. dal confine esterno non inferiore a 10 km ,  salvo  barriere
naturali o artificiali, con possibilita' di deroghe  da  parte  delle
regioni  per  situazioni  orografiche  particolari,  verso  il  cuore
dell'area infetta (area a maggior rischio  di  diffusione  della  PSA
verso  territori  indenni)  le   azioni   di   controllo   faunistico
(abbattimenti) devono avvenire attraverso misure che non  determinino
o almeno  riducano  al  minimo  la  movimentazione  di  cinghiali  in
abbattimento  selettivo  o  abbattimento  tramite  girata  con  l'uso
massimo di tre cani anche notturno da veicolo e utilizzo di gabbie di
cattura per successivo abbattimento; 
      B.  nella  restante  porzione  residuale  di   territorio,   se
esistente, ossia dal limite non inferiore dei 10 km , salvo  barriere
naturali o artificiali, con possibilita' di deroghe  da  parte  delle
regioni per situazioni orografiche particolari, sopraindicati sino al
cuore dell'area infetta (area a rischio di  diffusione  locale  della
PSA) le azioni di controllo faunistico (abbattimenti) devono avvenire
attraverso  le  misure  piu'  incisive  possibili,  ma  comunque  che
determinino  una  scarsa  movimentazione  di  cinghiali  abbattimento
tramite  girata  e  battuta  con  l'uso  massimo  di tre   cani   per
cacciatore,  abbattimento  selettivo  anche  notturno   da   veicolo,
utilizzo di gabbie di cattura per successivo abbattimento. 
    Nel caso in cui per le caratteristiche geografiche del territorio
la ZR II non confini con una ZR I  (ad  esempio  il  mar  Ligure)  le
azioni di controllo  faunistico  devono  avvenire  con  le  modalita'
previste per la fascia B. 
    I comuni di cui ai punti A e B devono essere identificati in base
all'elenco delle  zone  sottoposte  a  restrizione  per  PSA  di  cui
all'Allegato I del regolamento di  esecuzione  (UE)  n.  2021/605  (e
successive modificazioni ed integrazioni) e relativi  regolamenti  di
esecuzione. Ai comuni i cui territori rientrano per piu' della  meta'
della loro estensione in zona A, si applicano le misure  previste  al
medesimo punto. 
    Tali elenchi sono resi  disponibili  dalle  regioni  tramite  gli
osservatori   epidemiologici   degli    II.ZZ.SS.    territorialmente
competenti che ne danno comunicazione all'Autorita' competente locale
(ACL) e al Commissario straordinario alla PSA.