Art. 10. Patrimonio 1. L'Universita' assicura la manutenzione ordinaria e straordinaria del suo patrimonio edilizio e ne promuove l'incremento. L'Universita' cura, altresi', la gestione dei beni e delle attrezzature tecniche e scientifiche di cui si avvale. 2. Assicura la salubrita', la sicurezza e la funzionalita' di tutti gli ambienti di studio e di lavoro.