(Allegato-art. 10)
                              Art. 10. 
 
                             Patrimonio 
 
    1.   L'Universita'   assicura   la   manutenzione   ordinaria   e
straordinaria del suo patrimonio edilizio e ne promuove l'incremento.
L'Universita'  cura,  altresi',  la  gestione  dei   beni   e   delle
attrezzature tecniche e scientifiche di cui si avvale. 
    2. Assicura la salubrita', la sicurezza  e  la  funzionalita'  di
tutti gli ambienti di studio e di lavoro.