Art. 12. Professori e ricercatori 1. Ai professori e ai ricercatori viene garantita la liberta' di insegnamento e di ricerca. I professori e ricercatori hanno diritto di accedere a specifici fondi posti a bilancio per la ricerca. 2. I professori e i ricercatori sono tenuti ad assicurare il loro impegno didattico e scientifico nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti d'Ateneo. 3. Sono altresi' tenuti a contribuire al funzionamento dell'Universita', partecipando agli organi collegiali e assumendo funzioni organizzative, di coordinamento della didattica e della ricerca e di governo.