(Allegato-art. 12)
                              Art. 12. 
 
                      Professori e ricercatori 
 
    1. Ai professori e ai ricercatori viene garantita la liberta'  di
insegnamento e di ricerca. I professori e ricercatori  hanno  diritto
di accedere a specifici fondi posti a bilancio per la ricerca. 
    2. I professori e i ricercatori sono tenuti ad assicurare il loro
impegno didattico e scientifico nel rispetto della normativa  vigente
e dei regolamenti d'Ateneo. 
    3.  Sono  altresi'  tenuti   a   contribuire   al   funzionamento
dell'Universita', partecipando agli  organi  collegiali  e  assumendo
funzioni organizzative, di  coordinamento  della  didattica  e  della
ricerca e di governo.