Art. 13. Personale tecnico-amministrativo e bibliotecario 1. Fanno parte del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario dell'Universita' i dipendenti inquadrati nei rispettivi ruoli in conformita' con quanto previsto dalla normativa vigente. 2. L'Universita' definisce, nella sua autonomia, la programmazione del fabbisogno del personale dirigente, tecnico-amministrativo e bibliotecario necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali, nel rispetto della normativa vigente in materia. 3. L'Universita', per rispondere a esigenze specifiche e specialistiche, puo' temporaneamente utilizzare personale esterno mediante appositi contratti e convenzioni. 4. La responsabilita' della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario dell'Ateneo compete al direttore generale di cui al successivo art. 26. 5. Il personale dirigente assicura il funzionamento delle strutture cui e' preposto e risponde al direttore generale in merito all'attuazione dei programmi da perseguire. 6. Il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario svolge i compiti specifici delle rispettive aree di inquadramento, nell'ambito delle strutture dell'Universita' alle quali e' assegnato, sulla base di quanto e' previsto dallo stato giuridico, dalla contrattazione collettiva e dagli accordi integrativi siglati con l'amministrazione universitaria. 7. Il personale partecipa alla gestione dell'Universita' attraverso le proprie rappresentanze negli organismi collegiali, secondo quanto previsto dal presente statuto. 8. L'Universita' cura la formazione e l'aggiornamento dei dirigenti, del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, al fine di assicurare le competenze necessarie per l'ottimale svolgimento delle relative attivita'. 9. L'Universita' riconosce le rappresentanze sindacali del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario che partecipano all'organizzazione del lavoro secondo la legge e la contrattazione collettiva.