Art. 14. Studenti 1. Sono studenti dell'Universita' coloro i quali risultano regolarmente iscritti ai corsi di studio attivati presso l'Ateneo. 2. In attuazione di quanto disposto dagli ordinamenti didattici nazionali, l'Universita' determina, nei casi in cui la legge lo consenta, il numero massimo delle iscrizioni ai corsi di studio. 3. Agli studenti viene garantito il diritto di accedere alle diverse strutture universitarie per svolgere le attivita' connesse con la loro formazione. Gli studenti possono partecipare alle attivita' di ricerca esclusivamente per quella parte e nella misura in cui esse sono funzionali alla loro formazione. 4. Gli studenti partecipano alla gestione dell'Universita' attraverso le loro rappresentanze negli organi collegiali ove previsto dal presente statuto. 5. Gli studenti fruiscono dei servizi e dell'assistenza previsti dall'Universita' o da questa gestiti in convenzione con gli enti preposti a garantire il diritto allo studio secondo le loro effettive esigenze, nei limiti delle disponibilita' di bilancio e delle finalita' previste. 6. Al fine di coltivare i propri interessi culturali e formativi, gli studenti hanno diritto di frequentare le strutture culturali, sportive e ricreative dell'Universita' e di partecipare alle attivita' studentesche organizzate. Gli studenti possono altresi' svolgere ai fini formativi attivita' autogestite nei settori del tempo libero, dello sport e della cultura, anche organizzando scambi culturali a livello nazionale e internazionale, fatte salve le attivita' disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia. 7. Gli studenti possono costituire associazioni e cooperative anche al fine di fornire all'interno dell'Universita' prestazioni e servizi, secondo apposite convenzioni stipulate con l'Universita'. 8. Gli studenti sono tenuti a contribuire all'ordinato funzionamento delle attivita' universitarie, alla partecipazione agli organi collegiali, al corretto uso delle strutture e alla piena valorizzazione delle opportunita' culturali loro offerte.